La Cassazione, con la sentenza n. 1809/2008, ha affermato che l'assenza del lavoratore alla visita domiciliare comporta la decadenza del diritto alla relativa indennità.
L'allontanamento da casa per una visita medica o per sottoporsi ad una terapia curativa può essere giustificato a condizione che il medico o lo specialista ne motivi la necessità e l'urgenza.
A tal fine il medico, che effettua la visita domiciliare e che non trova il malato, deve rilasciare un avviso nel quale invita il lavoratore a recarsi il girono dopo presso l'ambulatorio. In tale caso il lavoratore perde diritto al trattamento economico per i primi dieci giorni, ma potrà recuperare quello per i giorni successivi.