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lunedì 12 marzo 2012

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLE FERIE - NATURA - CASS., SEZIONE LAVORO, SENT. N. 3046 DEL 28.02.2012

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 ottobre 2009 la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 21 febbraio 2006 con la quale C.A. è stato condannato al pagamento in favore di T.F. della somma di Euro 34.344,48 a titolo di differenze retributive in relazione al livello di inquadramento, scatti non corrisposti, TFR, indennità sostitutiva delle ferie, retribuzione giorni festivi e festività soppresse, con riferimento all'attività lavorativa svolta dalla T. in qualità di commessa alle dipendenze del C. titolare dell'omonima farmacia, dal 5 novembre 1986 al 31 marzo 2003.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha motivato tale decisione rigettando l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito relativo all'indennità sostitutiva delle ferie considerandone la natura retributiva e la conseguente decorrenza della relativa prescrizione dalla cessazione del rapporto in mancanza di stabilità reale dello stesso. Inoltre la stessa Corte ha recepito le conclusione della consulenza tecnico - contabile d'ufficio in relazione al calcolo delle ferie, e che ha imputato a ferie già godute 70 giornate complessive per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003, in quanto per tali giorni è stata riscontrata effettiva attività lavorativa dell'esercizio.

Il C. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su due motivi.

La T. resta intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ. e art. 2948 cod. civ., n. 4, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3. In particolare si deduce che, ai fini della decorrenza della eccepita prescrizione del credito relativo alla indennità sostitutiva delle ferie, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la natura retributiva dello stesso, mentre, per constante giurisprudenza della Corte di Cassazione tale credito avrebbe natura risarcitoria con conseguente decorrenza del relativo termine prescrizionale anche in costanza del rapporto di lavoro.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, e violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4. In particolare si lamenta che sarebbero state recepite acriticamente le conclusioni del CTU in relazione al calcolo delle ferie godute dalla ricorrente, e sarebbero state conseguentemente considerate godute solo 70 giornate di ferie nel periodo gennaio, febbraio e marzo 2003 sul presupposto indimostrato che l'esercizio sarebbe stato aperto solo per tali giorni, mentre il numero di giornate da imputare a ferie per tale periodo sarebbe stato di 81.

Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata si è adeguata alla giurisprudenza talvolta recepita da questa Corte (cfr. Cass. n. 12554/2003, Cass. n. 12311/2003, Cass. n. 15776/2002 e, più recentemente, Cass. n. 6607/2004, Cass. n. 11262/2010), secondo la quale, essendo l'indennità in parola in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo dedicato al riposo, essa ha carattere retribuivo e sarebbe, dunque, assoggettabile a contribuzione previdenziale, anche perchè un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la sua riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12.

Questa Corte ritiene però di adeguarsi al diverso orientamento espresso dalle sentenze Cass. n. 12580/2003, Cass. n. 13980/2000, Cass. n. 5624/2000 e, da ultimo 11 maggio 2011 n. 10341, che riconosce all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria, e ciò in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (nonchè la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquennale ex art. 2947 c.c. (concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilità aquiliana; cfr. anche Cass. n. 12334/97, Cass. n. 5045/97, Cass. n. 5015/92). Tale prescrizione, inoltre, decorre anche in costanza del rapporto.

L'errata qualificazione giuridica data dalla Corte d'Appello al credito per indennità sostitutiva delle ferie impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania che si adeguerà al suddetto principio di diritto considerando la natura risarcitoria del credito per indennità sostitutiva delle ferie, e provvederà anche sulle spese di giudizio.

Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catania.