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lunedì 19 marzo 2012

PROCEDIMENTO PENALE ED INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - CASS. ORDINANZA N.3507 DEL 06.03.2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

T.A. aveva adito il Tribunale di Catania chiedendo all'Inps il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2005. L'Inps deduceva la esistenza di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di Z.B. e D.F. G., rispettivamente legale rappresentante e socio della ditta Picc. Soc. coop. World Frutta, alle cui dipendenze il T. aveva prestato attività lavorativa come bracciante agricolo, producendo il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, in cui risultava che questa ditta era stata creata fittiziamente, e veniva definita "fantasma", ed aveva falsamente attestato lo svolgimento di lavoro di braccianti agricoli;

Il Tribunale, preso atto di ciò, sospendeva il giudizio;

Avverso la sospensione il T. ricorre, sostenendo l'inesistenza delle condizioni giustificanti la sospensione; l'Inps resiste con memoria;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto ce i rilievi di cui alla relazione non sono condivisibili;

Invero non vi è dubbio che l'esistenza del rapporto di lavoro del ricorrente con la ditta sottoposta a procedimento penale sia condizione per godere della indennità di disoccupazione richiesta, per la quale è necessaria la prova di avere svolto attività lavorativa come bracciante e di essere stato licenziato;

Tuttavia è stato affermato (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 13682 del 05/11/2001) che "Ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., art. 75 cod. proc. pen., art. 211 disp. att. cod. proc. civ., fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75 cod. proc. pen., comma 2, negli altri casi, il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 cod. proc. civ. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen.".

Sulla base di tale principio la S.C. ha annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto l'adempimento del contratto in attesa della definizione del processo penale per la truffa relativa alla determinazione dei corrispettivi ed il caso è analogo a quello presente, in cui la sentenza penale per truffa non potrebbe mai avere efficacia di giudicato nel processo tra parti diverse, ossia tra l'Inps e l'attuale ricorrente.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza e la declaratoria di prosecuzione del processo. Le spese sono a carico dell'Inps.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza di sospensione e dispone che il processo prosegua davanti al Tribunale di Catania.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese liquidate in Euro mille per onorari e trenta per esborsi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A..