La Suprema Corte, sezione lavoro, con sentenza 5 dicembre 2007, n. 25301 ha stabilito che è illegittimo il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova se il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse da quelle pattuite.
Secondo la Corte di Cassazione lo svolgimento di mansioni radicalmente diverse con quelle indicate nel contratto dà direttamente luogo ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con tutti gli effetti di caso, ivi compresa la necessità della giusta causa per intimare il licenziamento, mentre, nell'ipotesi di mansioni semplicemente non coincidenti con quelle pattuite si ha come conseguenza il diritto alla prosecuzione della prova o al risarcimento del danno.