Svolgimento del processo
1. L'odierno giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 529/2007, con la quale veniva accolto in parte l'appello proposto da M.O. nei confronti della T. Assicurazioni spa, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 147 del 29 marzo - 14 giugno 2003, riducendo la condanna del medesimo M. al pagamento in favore di quest'ultima della somma di Euro 25.902,16, con interessi legali dal 14 gennaio 1992, con compensazione delle spese dell'intero giudizio e ponendo a carico di entrambe le parti, in ugual misura e in solido, le spese di CTU. 2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il M. prospettando sei motivi di ricorso.
3. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, assistito da due motivi di impugnazione, la T. Assicurazioni spa.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
5. Occorre premettere che, a seguito di recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia, comunicato dalla T. spa al M. il 14 gennaio 1992 dopo un'ispezione, quest'ultimo (dopo il reciproco esperimento di ricorsi ex art. 700 c.p.c.) adiva il Pretore di Rimini per sentir dichiarare l'illegittimità del recesso e la condanna della suddetta società al pagamento di quanto dovutogli in base all'accordo impreseagenti di assicurazione, nonchè a risarcirgli il danno, anche di tipo aquiliano, per lesione della figura personale e professionale ed estimazione commerciale.
La società di assicurazione proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione degli importi trattenuti illecitamente dal M. ed accertati dalla CTU espletata nel procedimento cautelare, nonchè altri importi individuati in un estratto conto notificato all'ex agente il 4 novembre 1993 e derivati dal verbale di riconsegna dell'agenzia.
5.1. Il Pretore, con sentenza parziale del 17 gennaio 1995, ritenuta l'insussistenza della giusta causa, condannava la T. a pagare al M. le indennità di risoluzione del rapporto previste dall'AEC del 1981 per gli agenti assicurativi, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori reciproche domande.
Il Tribunale di Rimini, in sede di appello, riformava la decisione del Pretore riconoscendo la legittimità del recesso ed escludendo che la spa T. dovesse pagare importi per la risoluzione del rapporto.
La sentenza resa dal Tribunale in grado di appello veniva cassata in sede di legittimità e la controversia veniva rinviata per un nuovo esame al Tribunale di Ravenna.
Quest'ultimo, con sentenza del 22 febbraio 2002 respingeva l'appello della T. avverso al sentenza parziale del Pretore di Rimini.
Il giudice di legittimità rigettava l'impugnazione proposta dalla T. Assicurazioni spa avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Ravenna.
6. Il giudizio introdotto dal M. dinanzi al Pretore di Rimini (che era stato sospeso, dopo l'espletamento di CTU, in attesa della definizione del giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale di Ravenna) proseguiva, quindi, in ordine alla domanda risarcitoria proposta dallo stesso agente, il quale la quantificava in misura maggiore rispetto a quanto indicato nell'atto originario introduttivo del giudizio, e a quella riconvenzionale della società.
Nelle more, al Pretore di Rimini succedeva il Tribunale di Rimini, quale giudice monocratico di primo grado.
Con la sentenza n. 147 del 2003, il Tribunale riteneva inammissibile la maggiore diversa quantificazione dei danni effettuata dal M. e comunque infondata la domanda risarcitoria di quest'ultimo, affermando, in particolare, che il danno ulteriore di cui all'art. 1751 c.c., comma 4, presuppone un quid pluris rispetto all'illegittimità del recesso - con la conseguente esclusione, a fronte della efficacia del recesso illegittimo, della risarcibilità della perdita patrimoniale collegata al venir meno delle prevedibili provvigioni future - ed il cui fondamento va ravvisato nel l'ingiurio sita dello stesso recesso, mentre nella specie non poteva ravvisarsi una siffatta connotazione in relazione ai fatti allegati dal M. (la contestazione degli addebiti, la segnalazione del recesso all'ISVAP prevista dalla contrattazione collettiva, l'apposizione di un cartello sulla porta dell'agenzia con l'invito a rivolgersi all'agente di Pesaro, quale comunicazione di servizio) inidonei a ledere l'immagine personale e professionale dell'agente.
Il Tribunale, con la medesima pronuncia, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla T. Assicurazioni e condannava il M. al pagamento della somma di Euro 42.049, 19. 7. La Corte d'Appello di Bologna, come si è accennato, accoglieva in parte l'impugnazione del M..
Motivi della decisione
1. Ai sensi dell'art. 335 c.p.c., il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perchè proposti ambedue contro la stessa decisione.
2. I sei motivi di ricorso proposti dal M. possono essere suddivisi in due gruppi.
3. Ed infatti, con i primi tre, il ricorrente censura il capo della sentenza con il quale è stata rigettata la domanda dallo stesso proposta.
Con gli ulteriori tre motivi, il ricorrente impugna il capo della sentenza che ha accolto solo in parte l'appello avverso la statuizione di accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda riconvenzionale della Assicurazione T..
4. A detta statuizione della Corte d'Appello di Bologna sono dirette le doglianze prospettate con il ricorso incidentale, in quanto volte a censurare l'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale della società di assicurazione.
5. Con il primo motivo del ricorso principale, come conchiuso dal quesito di diritto, è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2119, 1424 e 1751 c.c., in relazione alla configurabilità come illecito contrattuale del recesso intimato con invocazione di una giusta causa in realtà insussistente.
Ad avviso del ricorrente, il recesso per giusta causa, intimato nella insussistenza del suo presupposto, costituisce un illegittimo esercizio di una facoltà contrattuale e, dunque, un illecito contrattuale in astratto produttivo di danno risarcibile ex art. 1751 c.c., comma 4. Non sarebbe configurabile, come ritenuto dalla Corte d'Appello, nel caso di insussistenza della dedotta giusta causa, la permanenza del potere di recesso ad nutum in capo al preponente sul presupposto di una automatica conversione, ex art. 1424 c.c., del recesso erroneamente intimato per giusta causa, in recesso ad nutum.
6. Con il secondo motivo di ricorso, come assistito dal quesito di diritto, è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043 e 2059 c.c., in relazione alla ammissibilità di una pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale e asseritamente provocato da illecito contrattuale. Erroneamente, la Corte d'Appello avrebbe ritenuto che qualora il recesso intimato per una giusta causa inesistente costituisca illecito contrattuale, la risarcibilità dei danni extra patrimoniali richiede un quid pluris costituito dal carattere ingiurioso del recesso medesimo, così ritenendo necessaria la consumazione di un atto illecito extracontrattuale, eventualmente parallelo e autonomo rispetto all'illecito contrattuale.
A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha richiamato Cass., n. 26972 del 2008, osservando che detta pronuncia ha sottolineato che un illecito contrattuale per scorretto esercizio di una facoltà contrattuale può comportare la lesione di diritti primari e conseguente risarcibilità del danno extra patrimoniale.
7. Con il terzo motivo di ricorso e con il relativo quesito di diritto, è prospettata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., sotto il profilo della riconducibilità a danno patrimoniale - per perdita di chances di conferimento di nuovi mandati agenziali - della lesione infetta alla figura professionale dell'agente dal recesso per giusta causa in realtà insussistente. La Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere la prospettata lesione alla figura e credibilità professionale del M. come danno solo extrapatrimoniale. La perdita di chances di utile rioccupazione che si determina a seguito del recesso per giusta causa e perdura durante il procedimento giurisdizionale, costituisce danno patrimoniale ex art. 1223 c.c., diretta conseguenza del recesso falsamente intimato, atteso che ai sensi della L. n. 48 del 1979, artt. 7, 14 e 19, tutti i recessi per giusta causa devono essere comunicati all'ISVAP per l'esercizio dell'azione disciplinare.
8. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro intrinseca connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.
9. Occorre premettere che con la sentenza del Tribunale di Ravenna, emessa in grado di appello, a seguito di rinvio disposto da questa Corte, veniva confermata la sentenza parziale del Pretore di Rimini del 17 gennaio 19095 che aveva dichiarato l'insussistenza della giusta causa del recesso comunicato il 14 gennaio 1992 dalla T. Assicurazioni spa al M., condannando la suddetta società a pagare a quest'ultimo le indennità di risoluzione del rapporto previste dall'AEC del 1981 per gli agenti assicurativi. Il ricorso proposto dalla società in questione, in sede di legittimità, avverso tale decisione veniva respinto.
10. Tanto precisato, è bene chiarire che l'art. 1751 c.c., disciplina i rapporti tra preponente ed agente nell'ipotesi di cessazione del rapporto di agenzia, prevedendo, a secondo dei casi, la corresponsione o meno di un'indennità in caso di cessazione del rapporto. La corresponsione dell'indennità costituisce la regola generale (art. 1751 c.c., comma 1) che è derogata in presenza di alcune circostanze tipizzate (art. 1751 c.c., comma 2) tra cui "un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto" (c.d. giusta causa, ex art. 2119 c.c., utilizzabile in via analogica, Cass., n. 3869 e n. 3595 del 2011).
L'indennità svolge la duplice funzione di risarcimento del danno subito dall'agente a seguito della cessazione del rapporto e di pagamento di un corrispettivo per l'incremento patrimoniale apportato dall'agente all'azienda del preponente. E pertanto la giurisprudenza e la dottrina avevano ritenuto che essa avesse carattere inderogabile (Cass., n. 5795 del 1994, Cass. 11 novembre 1988, n. 6114; Cass. 26 aprile 1991 n. 4586); il principio è stato accolto dalla L. 10 settembre 1991, n. 303, che, in attuazione dell'art. 19 (in relazione agli artt. 17 e 18) della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, ha espressamente affermato che le disposizioni dell'art. 1751 c.c., sono inderogabili a danno dell'agente.
La corresponsione dell'indennità non priva, comunque, l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni (art. 1751 c.c., comma 4). Come si è accennato, ex art. 1751 c.c., comma 6, le disposizioni in questione sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
11. Altra disposizione, l'art. 1750 c.c., disciplina, fissando condizioni di parità tra le parti (Cass., n. 24274 del 2006), il recesso, che consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest'ultima ne abbia avuto conoscenza, salvo l'obbligo della parte recedente, in linea generale, di dare il prescritto preavviso o di corrispondere l'indennità sostitutiva, che è correlata proprio all'essere lo scioglimento del rapporto conseguenza della volontà della parte. Detta indennità ha la funzione di risarcire in modo preventivo e automatico il danno che può derivare dal recesso senza preavviso.
12. Dall'esame delle disposizioni richiamate è dato rilevare che la sussistenza di una giusta causa non muta la natura del recesso, ma incide sulle conseguenze patrimoniali dello stesso, escludendo, benchè intervenuto, di regola, ad nutum, la corresponsione della indennità di mancato preavviso, e dell'indennità di scioglimento del contratto.
L'accertamento giudiziale della mancanza di giusta causa, lungi dal condizionare il potere di recesso delle parti, che rimane immutato, o costituire, ex sè, titolo risarcitorio, ricade, quindi, solo sulle conseguenze patrimoniali dello stesso, come regolate dagli artt. 1750 e 1751 c.c., dando luogo alla necessaria riespansione del diritto a percepire le previste indennità, e all'eventuale risarcimento del danno.
13. Tanto premesso, occorre ricordare che questa Corte (cfr. Cass., n. 9426 del 2008 e n. 21279 del 2010), con giurisprudenza che si intende ribadire, ha statuito che la previsione dell'art. 1751 c.c., comma 4, secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non priva l'agente medesimo "del diritto all'eventuale risarcimento dei danni", non configura un'ipotesi di risarcimento del danno da fatto lecito, spettante in ogni caso in conseguenza della cessazione del rapporto negoziale, ma si riferisce ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (cumulabili con il danno da perdita delle provvigioni) connesso, per esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agente prima della risoluzione del rapporto a oneri e spese di esecuzione del contratto poi inopinatamente risolto (cfr., Cass., n 11402 del 2000, Cass., n. 9317 del 2002).
E nella stessa ottica, anche la dottrina ha ritenuto che la disposizione dell'art. 1751 c.c., comma 4, intenda configurare una ipotesi di risarcimento diverso di quello da fatto lecito rappresentato dalla cessazione del rapporto, considerato nel citato art. 1751 c.c., comma 2, consentendo, quindi, la cumulabilità, con il suddetto danno di un eventuale danno ulteriore da illecito (contrattuale o extracontrattuale), sempre che sussistano nella condotta del proponente i requisiti soggettivi ed oggettivi per la configurabilità di detto illecito.
Opinione questa che merita ad avviso di questa Corte pieno consenso in ragione della specificità dell'indennizzo di cui all'art. 1751 c.c., comma 2; disposizione quest'ultima, che trova il suo titolo nella volontà del legislatore codicistico di tutelare - pur in presenza di una legittima scelta del preponente ad organizzare in piena autonomia la propria attività - la parte più debole del rapporto lavorativo in presenza di eventi per lo stesso di per sè oggettivamente pregiudizievoli, ma che non impedisce la risarcibilità di tutti quei danni aventi una diversa causale per scaturire da una ulteriore condotta illegittima del preponente, configurante una diversa, ulteriore e distinta responsabilità contrattuale o extra contrattuale.
14. Alla luce di tali principi va esaminata la fattispecie oggetto dell'esame di questa Corte.
14.1. Orbene, correttamente, facendo chiara e logica applicazione de principi di diritto sopra richiamati, la Corte d'Appello ha ritenuto non fondate le doglianze del M. per il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, del suo diritto al risarcimento del danno - ulteriore rispetto a quello del mancato preavviso - asseritamente subito in conseguenza dell'insussistenza della giusta causa di recesso, affermando che la previsione dell'art. 1751 c.c., comma 4, non configura un'ipotesi di risarcimento del danno da fatto lecito, spettante in conseguenza della cessazione del rapporto negoziale, ma si riferisce ad eventuali danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale.
14.2.Va osservato, altresì che se anche il concetto di perdita di guadagno, di cui all'art. 1223 c.c., si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile e anche ad una situazione cui è collegato un reddito probabile - c.d."chances" - (cfr. Cass., n. 9472 del 2003), in ogni caso il relativo eventuale danno, e nella specie la difficoltà di concludere analogo contratto di agenzia con altra compagnia, per le ragioni anzidette, come correttamente affermato dalla Corte d'Appello, non può coincidere con quello derivante dal mero recesso ad nutum, reintegrato dall'indennità di preavviso e di scioglimento del rapporto.
14.3. La Corte d'Appello rilevava, altresì, come la sentenza del Tribunale di Ravenna, confermata da questa Corte, escludeva la giusta causa del recesso sottolineando che le asserite inadempienze del M. poste dalla società T. a base del recesso, erano da ricondursi alla incontroversa sussistenza di motivi di contrasto tra le parti in ordine alla gestione dell'agenzia da parte dell'agente.
Il giudice di secondo grado, quindi, in assenza di ogni ulteriore allegazione e prova da parte del M., affermava, con giudizio di fatto, che non poteva ravvisarsi un'autonoma condotta lesiva nell'avere indicato circostanze pretesamente falsificate come giusta causa di recesso.
14.4. Inoltre sotto il profilo del danno extra contrattuale, la Corte d'Appello di Bologna, dopo avere congruamente richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha affermato, anche se con riguardo al recesso per giusta causa nel rapporto di lavoro, principi analoghi a quelli enunciati da Cass., n. 9426 del 2008, sopra citata, evidenziava l'irrilevanza delle prove testimoniali articolate dal M. per dimostrare la consistenza di tale danno, pur prescindendo, aggiungeva la Corte, da ogni altra valutazione in ordine alla loro inammissibilità derivante dall'essere incentrate su giudizi che non sono demandatali ai testi e dall'essere state tardivamente richieste, solo dopo la riassunzione del giudizio in primo grado per fatti verificatisi prima della pronuncia della sentenza pretorile che aveva accertato l'insussistenza della giusta causa del recesso della T. Assicurazioni.
14.5. Infine va osservato come non è pertinente, nel caso di specie, il richiamo alla sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 26972 del 2008, non avendo in alcun modo i giudici di merito affermato che il danno patrimoniale non possa derivare da un illecito contrattuale.
15. Come si è accennato il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale riguardano il capo della sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha statuito sui rapporti di dare ed avere tra la società T. Assicurazioni spa ed il M..
15.1. In proposito è opportuno ricordare che la Corte d'Appello di Bologna, nell'esaminare le censure del M. in merito alla quantificazione della domanda riconvenzionale della società T. Assicurazioni spa, dava atto che il CTU, nominato nel giudizio d'appello, con relazioni condivise in quanto esaurienti, immuni da vizi logici ed elaborate sulla base di corretti criteri tecnici, aveva evidenziato che il complessivo debito del M. verso la suddetta società era di Euro 25.902,16 e non di Euro 42.049,19 come ritenuto dal Tribunale.
Il consulente era giunto a tali conclusioni dopo aver partitamente e compiutamente esaminato le singole voci di dare avere tra le parti alla cessazione del mandato conferito dalla T. Assicurazioni al M.; in particolare, il CTU aveva evidenziato come non dovessero essere addebitate al M. rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale - sulla scorta dell'indagine tecnica espletata in primo grado, tenendo anche conto di quella del procedimento cautelare precedentemente svoltosi tra le parti - alcuni degli importi del saldo a debito riportato nel verbale di consegna dell'agenzia e segnatamente quello di L. 3.205.744 relativo a riduzione del valore assicurato dalla merci di un'azienda, che non trova riscontro documentale, qeullo di L. 23.664.695 per rideterminazione della rivalsa per la somma effettivamente pagata dalla T. Assicurazioni all'agente cui era precedentemente affidato il mandato poi conferito al M., quello di L. 2.001.416 quale differenza per premi di polizze effettivamente trasferite ed ulteriori L. 2.393.151 per differenti determinazioni di poste minori.
Il giudice di appello assumeva, quindi, le ulteriori determinazioni su cui vertono i suddetti ulteriori tre motivi del ricorso principale, che costituiscono oggetto della trattazione che segue.
16. Con il quarto motivo d'impugnazione ed il relativo quesito, il ricorrente principale prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2120 c.c., per avergli addebitato la quota di TFR relativa ad una dipendente nel periodo in cui aveva lavorato per l'agente, nonostante che questa fosse poi passata, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della T..
Ciò, infatti, contrasterebbe, ad avviso del ricorrente, con la giurisprudenza (è citata Cass., n. 12548 del 1998) che ritiene che la fattispecie debitoria relativa al TFR origini uno actu solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che ne rappresenta il momenti costitutivo, per cui unico debitore sarebbe il datore di lavoro di quel tempo.
16.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Ed infatti non appare conferente la giurisprudenza richiamata in quanto la stessa (cfr., altresì, Cass., n. 9695 del 2009), nell'affermare che "unico debitore del trattamento di fine rapporto, anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro, è il titolare dell'impresa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, atteso che in tale momento matura (ed è esattamente determinabile nel suo importo) il diritto del lavoratore al trattamento suindicato, del quale (come del diritto all'indennità di anzianità ai sensi del vecchio testo dell'art. 2120 c.c.) la cessazione del rapporto è fatto costitutivo", precisa che "il nuovo istituto del trattamento di fine rapporto, con radicale differenza di struttura rispetto alla antecedente indennità di anzianità, è costituito dalla somma degli accantonamenti annuali (opportunamente rivalutati), sicchè questi sono certi e determinati di anno in anno, nonchè intangibili, salva la rivalutazione". La sentenza richiamata, quindi, non offre argomenti in merito al rapporto tra cedente e cessionario nel senso invocato dal ricorrente, in quanto è invocabile unicamente nell'ambito del rapporto tra lavoratore ceduto e cessionario e non incide sui rapporti tra quest'ultimo ed il cedente, che pertanto non sono investiti al riguardo di specifica censura.
17. Con il quinto motivo di impugnazione ed il connesso quesito, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 82, e degli artt. 2697 e 2727 c.c. e ss., in tema di onere della prova, circa il pagamento dei premi assicurativi.
L'indennizzo riconosciuto al M. per sole 17 polizze (su 78 del "pacchetto Ball") è stato calcolato con riferimento alle provvigioni perdute solo fino al giugno 1991, data del fallimento della ditta Ball, per solo due annualità sulle dieci di durata complessiva. Dette polizze (per danno, furto ed incendio) tuttavia, ai sensi della L. Fall., art. 82, non si erano risolte con la dichiarazione di fallimento.
Erroneamente, quindi, la Corte d'Appello avrebbe respinto la censura formulata sul punto da esso ricorrente, affermando che lo stesso avrebbe dovuto comprovare che il fallimento avrebbe pagato i premi per l'intera durata delle polizze, dando luogo ad un'inversione dell'onere della prova.
17.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. Ed infatti, la norma della legge fallimentare invocata, regola i rapporti tra assicurato e assicuratore nel caso di fallimento del primo, fermo restando che il diritto alle provvigioni è connesso all'effettivo pagamento dei premi. Ed infatti, nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l'agente stesso ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine, ovvero che il mancato pagamento dei premi fosse dovuto a fatto imputabile al preponente (Cass., n. 12838 del 2003). Pertanto non è ascrivibile alla decisione della Corte d'Appello alcuna inversione dell'onere della prova nell'affermare che il M. avrebbe dovuto provare che il fallimento aveva ottemperato al pagamento dei premi, cui era connesso il suo diritto alle provvigioni.
18. Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso principale, in uno al prescritto quesito, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., comma 2, in ordine alla mancata ammissione di documenti diretti a reintegrare la documentazione materialmente assente dagli atti di causa, ma assunta a presupposto della decisione di primo grado. La Corte d'Appello con riguardo al pacchetto di polizze Ball, avrebbe deciso la controversia affidandosi alla conoscenza dei documenti che aveva avuto il perito del procedimento cautelare invece che sulla conoscenza diretta che avrebbe potuto avere ammettendo la produzione del tabulato delle suddette polizze da parte del M..
18.1. Anche il suddetto motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Ed infatti, la Corte d'Appello non accoglieva l'istanza di ricostruzione del fascicolo avanzata dal M., contenente un'istanza di produzione documentale tardiva, ma non fondava la decisione della controversia, come prospettato dal ricorrente, sulla valutazione della documentazione relativa alle polizze del pacchetto Ball compiuta dal CTU del giudizio cautelare, in quanto dava atto che detta relazione era stata tenuta presente sia dal CTU di cui si era avvalso il Tribunale, sia di quello nominato in grado di appello.
Aggiungeva, altresì, che il giudizio di appello era del tutto autonomo da quello cautelare i cui atti, e segnatamente la relazione della consulenza tecnica nello stesso espletata con alcuni allegati, erano stati prodotti dalle parti nella presente causa solo ed in quanto dagli stessi ritenuti rilevanti, anche per quanto atteneva alla relativa completezza. Concludeva, quindi, correttamente, che non sussistevano le ragioni per superare le preclusioni derivanti dalla tardività della richiesta del M. di produrre la documentazione in questione.
19. Il ricorso principale, in ragione delle argomentazioni esposte, deve, pertanto, essere rigettato.
20. Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotto vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio, in particolare, in ordine alla quantificazione della domanda riconvenzionale.
Il mancato addebito al M. delle seguenti somme:
L. 23.664.695 per rideterminazione della rivalsa per la somma effettivamente pagata dalla T. Assicurazioni all'agente cui era precedentemente affidato il mandato poi conferito al M.; L. 2.001.416 quale differenza per premi polizze effettivamente trasferite, L. 2.393.151 per differenti determinazioni di poste minori; manifestano, ad avviso del ricorrente incidentale, un evidente travisamento da parte duelle consulenze tecniche d'ufficio pur dichiaratamente recepite, delle quali quest'ultimo offre un'articolata e generale lettura, diversa da quella della sentenza impugnata.
Ed infatti, la riduzione della domanda riconvenzionale sarebbe da ricondurre al mancati riconoscimento in favore della società del contributo di una tantum di L. 30.000.0000 di cui alla lettera T. del 29 settembre 1989, che il CTU, sconfinando dalle proprie competenze, avrebbe ritenuto non riferibile a storni provvisionali determinati o determinabili e non attribuibili ad un periodo ben specificato.
21. Con il secondo motivo è prospettato il vizio di violazione o falsa applicazione dell'art. 61 c.p.c. e ss., in particolare art. 62, e dell'art. 191 e ss., in particolare art. 194 c.p.c., o nullità della sentenza e del procedimento, per avere la Corte d'Appello di Bologna recepito acriticamente le risultanze contabili della duplice consulenza tecnica d'ufficio del Dott. N., con riguardo all'interpretazione giuridica, data dal CTU, della lettera T. in data 29 settembre 1989 e, in particolare, all'imputazione del "contributo una tantum" di L..30.000.000, ivi previsto, a copertura di partite, non meglio identificate, diverse da quelle oggetto dei rapporti di dare - avere conseguenti alla riconsegna dell'agenzia già attribuita al M..
Il questo di diritto ha il seguente tenore: se una sentenza possa senz'altro recepire, senza autonoma motivazione sul punto, le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, la quale, nel procedere al computo delle partite di dare-avere per determinare il saldo di riconsegna di un'agenzia di assicurazione, abbia stralciato quanto già riconosciuto dalla compagnia di assicurazione all'agente con un accordo transattivo (pur dichiaratamente inteso a far "cessare ogni motivo di controversia dell'agente con la... società di assicurazioni, sia in materia provvigionale, sia relativamente alla quantità e qualità del portafoglio agenziale affidato... o altro"), interpretandone la portata negoziale e quindi riferendola a copertura di diverse partite, asseritamente esulanti dalla contabilità della stessa agenzia.
22. I suddetti motivi, in ragione della loro connessione, devono essere trattati congiuntamente. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.
Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che, come nel caso in esame, recepisce, "perchè esaurienti, immuni da vizi logici ed elaborate sulla base di corretti criteri tecnici", le conclusioni e i passi salienti delle relazioni di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito.
La Corte d'Appello rilevava come il CTU era giunto alle recepite conclusioni dopo aver compiutamente esaminato, anche alla luce della indagine tecnica espletata nel primo grado di giudizio, le singole voci di dare-avere tra le parti alla cessazione del mandato conferito dalla T. assicurazioni al M., e ripercorreva, con congrua motivazione, in particolare, alcuni punti delle relazioni, ritenuti rilevanti in riferimento alle prospettazioni difensive delle parti, ai fini della decisione della controversia.
Nella specie, i passi riprodotti, in maniera non sufficientemente significativa, ai fini dell'autosufficienza del ricorso incidentale, delle relazioni di CTU, non evidenziano una qualificazione giuridica di fatti, da cui sarebbe derivato il prospettato vizio di violazione di legge, ma una mera imputazione di determinate somme ai crediti rivendicati dall'agente, alla stregua della documentazione esaminata.
La mera disamina, corredata da notazioni critiche, di alcuni passaggi degli elaborati peritali richiamati in sentenza, come dedotta dall'odierno ricorrente incidentale, si risolve, dunque, nella prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr., Cass., n. 10222 del 2009).
23. Il ricorso incidentale, in ragione delle argomentazioni esposte, deve essere rigettato.
24. In ragione della reciproca soccombenza le spese di questo giudizio sono compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi li rigetta entrambi compensando integralmente le spese di questo giudizio.