Conteggi lavoro

lunedì 12 marzo 2012

REINTEGRA O PAGAMENTO 15 MENSILITA' A SEGUITO LICENZIAMENTO - OPZION DEL LAVORATORE - CASS. SEZ. LAVORO, SENT. N. 3043 DEL 28.02.2012

Svolgimento del processo

Con sentenza 15.11.05 il Tribunale di Frosinone, dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 21.1.02 a C.M. L. dalla O. S.r.l. in liquidazione, condannava quest'ultima a pagare alla lavoratrice il solo risarcimento dei danni ex art. 18 Stat. nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto anzichè le 15 mensilità chieste dall'attrice in luogo dell'ordine di reintegra (divenuto impossibile poichè, nelle more, la società aveva cessato ogni attività).

Il gravame interposto dalla C. veniva poi rigettato dalla Corte d'appello di Roma con sentenza depositata il 1.10.09.

Affermavano i giudici del merito che l'opzione - prevista dal comma 5 del cit. art. 18 - del pagamento delle 15 mensilità in luogo della reintegra non era esercitabile prima dell'ordine giudiziale della reintegra medesima.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la C. affidandosi ad un unico motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

La O. S.r.l. in liquidazione è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1- Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, per avere l'impugnata sentenza ritenuto che l'opzione (prevista in detta disposizione) per il pagamento delle 15 mensilità non possa esercitarsi prima che in sede giudiziale sia ordinata la reintegra.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa S.C. - cui va data continuità - ha già più volte avuto modo di statuire che il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegra nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5 (come modificata dalla L. 11 maggio 1990, n. 108) - che configura un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore - deriva dall'illegittimità del recesso e sorge contemporaneamente al diritto alla reintegra medesima, senza che ne sia previamente necessario l'ordine giudiziale affinchè, poi, il lavoratore eserciti l'opzione in discorso.

Dunque, in giudizio il lavoratore può anche limitarsi ab origine a chiedere tale indennità sostitutiva (cfr. Cass. 16.3.01 n. 3815; Cass. 12.6.2000 n. 8015; Cass. 16.10.98 n. 10283), anche laddove - come avvenuto nel caso di specie - il licenziamento sia stato revocato dal datore di lavoro e alla revoca non abbia fatto seguito il ripristino del rapporto (cfr. Cass. 3.1.11 n. 36; Cass. 13.6.02 n. 8493; Cass. 5.12.97 n. 12366; Cass. 16.9.2000 n. 12260).

Nel caso che ne occupa, a seguito dell'impugnativa della C., il 15.2.02 la O. aveva revocato il recesso invitando la lavoratrice a riprendere servizio, il che non era avvenuto in quanto l'odierna ricorrente aveva optato per il pagamento delle 15 mensilità.

2- In conclusione, il ricorso merita di essere accolto; per l'effetto, si cassa la sentenza impugnata, con rinvio - anche per le spese - alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.