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lunedì 12 marzo 2012

Trasferimento d'azienda - Cass. sez. lavoro, sent. n. 2879 del 24.02.2012

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi successivamente riuniti M.V., R.F. e M.P. esponevano che erano dipendenti della A.E. e che in data 22-10-2001 la detta società unitamente alla U. V. e T. ed alla U. A. aveva dato inizio alla procedura di legge per comunicare il trasferimento di azienda; che dopo diversi incontri, alla riunione del 10-12-2001, non essendo stato raggiunto alcun accordo la procedura di consultazione veniva dichiarata chiusa, dichiarando a verbale le aziende di "ritenere superati gli intenti comunicati alle OO SS" con la lettera di inizio della procedura" e di riservarsi "il riesame delle modalità di attuazione del conferimento"; che successivamente essi avevano ricevuto dalla A. lettera di comunicazione del loro passaggio alle dipendenze della società U. A. L. n. 428 del 1990, ex art. 47 senza che in realtà fosse stata attivata alcuna ulteriore procedura, con conseguente violazione della normativa vigente e degli obblighi di informazione ivi previsti; che pertanto le aziende avevano così manifestato il loro intento di non effettuare più un passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c. e non avendo ottemperato all'obbligo procedurale di legge il passaggio dei lavoratori era avvenuto in maniera illegittima; che nel verbale del 10-12-2001 era dato atto che la nuova azienda incorporante non avrebbe avuto obbligo di rispettare il CTA A.E. nè a livello collettivo nè a livello individuale e che tale affermazione confermava la volontà delle aziende di non applicare la normativa ex art. 2112 c.c..

I ricorrenti aggiungevano, poi, che successivamente, in data 19-12- 2001, era stato sottoscritto un verbale di intesa tra A.E. ed il Consiglio di Azienda di quest'ultima, ove si modificavano le previsioni del CIA previa conciliazione individuale nelle competenti sedi; che in data 21-12-2001 era stato comunicato dalla A. il loro passaggio ad U. A. e che in data 28-12-2001 essi avevano sottoscritto una scrittura privata con A., impugnata nei termini di legge, ove erano riportate le condizioni di cui al verbale del 19-12-2001; che pertanto anche tale circostanza confermava la volontà delle aziende di effettuare non un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. ma la cessione dei singoli contratti di lavoro ex art. 1406 c.c., senza però il consenso dei lavoratori, in quanto la scrittura privata, erroneamente indicata come "verbale di conciliazione" era priva dei requisiti di legge e comunque nulla perchè contenente clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.; che in data 31-12-2001 avevano sottoscritto per errore la comunicazione di assunzione di U. A., comunque impugnata perchè contenente clausole vessatorie.

I ricorrenti affermavano, quindi, che il detto passaggio non era mai avvenuto e che questo sarebbe stato possibile solo ex art. 1406 c.c.; che non avevano mai prestato il loro consenso, neppure con comportamento tacito; che in data 24-1-2002 era stato formalizzato dinanzi alla DPL l'accordo tra A. e Consiglio d'azienda, assenti le OOSS; che non era stato neppure trasfuso in accordi individuali con i lavoratori, così come ivi previsto; che pertanto tale accordo era illegittimo; che i ricorrenti, ricevute dalla A. le somme previste dal detto accordo, le avevano contestate e le avevano restituite all'azienda; che altresì avevano costantemente contestato con le lettere raccomandate prodotte la appartenenza alla U. A., ritenendosi piuttosto in missione presso tale azienda, contestando altresì il trattamento economico e normativo applicato.

I ricorrenti esponevano inoltre che in data 2-12-2005 la U. A. aveva loro inviato lettera di trasferimento da (OMISSIS), prontamente contestato, e che avevano poi ricevuto contestazione disciplinare e, esaurito il procedimento ex art. 7 S.L., erano stati licenziati; che avevano quindi impugnato il licenziamento.

Infine i ricorrenti deducevano di aver subito danno di natura professionale (sotto il profilo di inferiore inquadramento contrattuale la R. e sotto il profilo del demansionamento gli altri due), con conseguenti danni di natura patrimoniale, quali differenze ammontanti a somme segnatamente indicate (per la R. anche di natura pensionistica), danno professionale, danno alla salute, danno morale nonchè danno esistenziale.

Tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare l'illegittimità del passaggio dalla A. alla U. A.; accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale 24-1-2002 sottoscritto tra A. e due componenti del Consiglio d'Azienda; dichiarare illegittimo il licenziamento da parte di U. A.; condannare le due società convenute, in alternativa o in solido, al pagamento in loro favore del risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite, oltre interessi e versamenti contributivi i ricorrenti M. V. e M.P. ed all'indennità sostitutiva della reintegra la ricorrente R.; condannare le società convenute al pagamento delle differenze economiche indicate e quantificate, nonchè al risarcimento dei danni tutti evidenziati; la sola R. chiedeva la condanna delle convenute al pagamento delle differenze pensionistiche per "superbonus" riconosciutole dall'INPS nonchè conseguenti alla prosecuzione dell'attività lavorativa fino al 40^ anno di maturazione contributi. In subordine i ricorrenti M.V. e M.P. chiedevano la reintegra presso la U. A. o il pagamento dell'indennità sostitutiva ex art. 18 S.L. non sussistendo la giusta causa di licenziamento.

Le società convenute si costituivano contestando la fondatezza delle tesi e delle pretese avversarie, delle quali chiedevano il rigetto.

Con sentenza depositata il 5-7-2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava le domande attrici e compensava le spese.

Con ricorso del 21-8-2007 i lavoratori proponevano appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande introduttive.

A fondamento dell'appello lamentavano: la mancata valutazione delle prove documentali presentate e la mancanza di analisi e motivazione sui punti decisivi della controversia; la mancanza assoluta di motivazione e dell'iter logico che avrebbe portato alla decisione; la mancanza assoluta di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la omessa pronuncia sulle domande subordinate.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 2-11-2009, rigettava l'appello e compensava le spese.

In sintesi la Corte di merito rilevava la infondatezza della tesi attorea secondo cui il "passaggio collettivo da un'azienda all'altra non sarebbe mai avvenuto" e che piuttosto le due aziende avrebbero "rinunciato a tale operazione", ponendo così in atto "una cessione di singoli contratti di lavoro, per i quali quindi vi sarebbe stato bisogno del consenso dei singoli lavoratori ex art. 1406 c.c., mai prestato neppure tacitamente".

La Corte accertava infatti che il trasferimento di ramo di azienda era di fatto avvenuto nella fattispecie e che la procedura di informazione e consultazione sindacale era effettivamente intervenuta e si era conclusa senza un accordo, di guisa che le ulteriori intese tra A. e Consiglio d'azienda riguardarono solo ed esclusivamente il rapporto tra i lavoratori e l'azienda cedente, stante l'assenza dell'azienda cessionaria.

La Corte territoriale affermava, poi, la piena legittimità della applicazione ai dipendenti dell'azienda ceduta del contratto collettivo applicato nella impresa cessionaria (alla quale peraltro non poteva imporsi un contratto aziendale di altra azienda che applicava un ccnl di diversa categoria) e rilevava che gli appellanti, per quanto riguardava l'aspetto economico, avrebbero dovuto allegare e provare che il trattamento complessivamente loro applicato dalla nuova azienda era effettivamente peggiorativo rispetto a quello complessivamente goduto precedentemente o, in alternativa, che il nuovo trattamento era posto in violazione delle posizioni ormai acquisite alla luce del contratto individuale di lavoro (allegazione mancante nella fattispecie).

La Corte riteneva, poi, legittimo il trasferimento a (OMISSIS), ed altresì legittimo il licenziamento, rilevando infine la infondatezza delle domande risarcitorie, non sussistendo alcun inadempimento delle parti appellate.

Per la cassazione di tale sentenza il M.V., la M. P. e la R. hanno proposto ricorso con sei motivi.

La A.E. Services Europe Limited e la U. A.E. Corporate Travel s.p.a. hanno resistito con rispettivi controricorsi.

Infine i ricorrenti e la U. A.E. Corporate Travel s.p.a. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 112, 115, 116, 414 e 434 c.p.c., degli artt. 2112 e 2697 c.c., in sostanza si lamenta che la sentenza impugnata "ha errato nella interpretazione delle allegazioni e delle domande formulate dai ricorrenti in ordine al trasferimento di azienda per cui è causa, avendo ritenuto che gli stessi non avrebbero "mai posto in dubbio la sussistenza del fenomeno sostanziale di trasferimento di ramo d'azienda".

Il motivo è inammissibile.

Come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito, "l'interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di cassazione è abilitata all'espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorchè il giudice di merito abbia omesso l'indagine interpretativa della domanda, ma non se l'abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all'esito dell'indagine" (v. Cass. 11-3-2011 n. 5876).

Peraltro, come pure è stato precisato, in sede di legittimità occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa; solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e di errar in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari; nel caso in cui venga invece - come nella fattispecie - in considerazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto" (v. Cass. 24-7-2008 n. 20373, Cass. 7-7-2006 n. 15603).

Nel caso di specie sul punto la sentenza impugnata ha ampiamente motivato rilevando che gli appellanti "sin dai ricorsi introduttivi del giudizio hanno ritenuto di non essere stati mai legittimamente "trasferiti" alla U. A.E. Corporate Travel s.p.a." ed hanno dedotto "a sostegno delle loro doglianze un comportamento di "rinuncia" alla procedura di consultazione per il trasferimento d'azienda e che, quindi, non si sarebbe verificato alcun passaggio dalla A. alla U. A.". Nel contempo, però, la Corte d'Appello ha evidenziato come gli appellanti, nè nei ricorsi introduttivi nè negli atti di gravame, "abbiano mai posto in dubbio la sussistenza del fenomeno sostanziale di trasferimento di ramo di azienda", in sostanza di fatto recependo soltanto le doglianze già oggetto del procedimento ex art. 28 S.L. "vale a dire la mancata osservanza delle procedure di informazione e consultazione sindacale", così sostenendo la tesi che giuridicamente il "passaggio collettivo da un'azienda all'altra non sarebbe mai avvenuto" e che invece vi sarebbe stata in effetti "una cessione di singoli contratti di lavoro" senza il consenso dei lavoratori ceduti.

A fronte, quindi, di tale accurata interpretazione delle domande e delle relative allegazioni, svolta dai giudici del merito, la censura dei ricorrenti risulta inammissibile in questa sede di legittimità.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2112 c.c., della L. n. 428 del 1990, art. 47 e succ. mod., nonchè vizio di motivazione, i ricorrenti, ribadendo la propria tesi, deducono che "nella specie le società resistenti non hanno posto in essere una mera violazione procedimentale, bensì hanno di fatto rinunciato alla procedura di trasferimento di azienda....non avendo più intenzione di effettuare un passaggio dei lavoratori ex art. 2112 c.c.". I ricorrenti lamentano inoltre che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto legittima l'omessa applicazione da parte della U. del contratto integrativo aziendale applicato in favore del personale già alle dipendenze della A., sol perchè "questa era carente nella nuova azienda", e che la sentenza impugnata ha comunque violato l'art. 2112 c.c., comma 3, ritenendo che ai fini dell'applicazione del contratto integrativo aziendale applicato dalla A., sarebbero state necessarie le "intese di A. e Consiglio di Azienda", onde "garantire ai lavoratori ceduti delle posizioni cristallizzate in modo tale che l'azienda subentrante avrebbe dovuto rispettarle". In ogni caso rilevano che i verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori sulla scorta delle "intese" e del successivo verbale del 24-1-2002, erano nulli in quanto riguardavano la rinuncia, nei confronti della A. e non anche della U., a diritti non ancora sorti alla data della relativa sottoscrizione". 11 motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Da un lato infatti i ricorrenti ribadiscono semplicemente la propria ricostruzione della vicenda e la propria interpretazione, in particolare, della dichiarazione a verbale sulla quale fondano la tesi della rinuncia alla procedura da parte delle società, dall'altra la ricostruzione operata dalla Corte di merito e la relativa decisione, risultano conformi a diritto e congruamente motivate.

Ed invero la sentenza impugnata ha accertato:

che nel caso di specie vi è stata un'apertura ed una chiusura della procedura L. n. 428 del 1990, ex art. 47 come da verbali di incontro con le OO.SS., seguenti alla lettera di avvio ove sono indicate le ragioni del trasferimento di azienda, le aziende coinvolte, la data (1-1-2002) e le modalità programmate per realizzare l'operazione; che la contrattazione con le OO.SS. si è chiaramente chiusa con il verbale del 10-12-2001 ove si da espressamente atto che la procedura si è conclusa con esito negativo, vale a dire senza un raggiunto accordo sindacale; 

che la dichiarazione a verbale invocata dagli appellanti (ove si afferma che "le aziende interessate alla fusione, ritenendo superati i contenuti della lettera di inizio della procedura del 22-10-2001, dichiarano di riservarsi il riesame delle modalità di attuazione del conferimento, alla luce dei nuovi scenari nazionali e internazionali che implicano una ridotta capacità di operare nel mercato" non può che essere interpretata nel senso che, una volta esclusa la possibilità di trovare soluzioni concordate con le OO.SS., le aziende coinvolte si sentivano "libere" di gestire il trasferimento secondo modalità temporali e con programmi anche diversi da quelli prospettati ai sindacati che, peraltro, non li avevano accettati";

che, comunque, il trasferimento di azienda, secondo la nozione ampia dettata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla normativa europea, "è di fatto avvenuto nella fattispecie, "tanto è vero che gli appellanti hanno continuato a lavorare senza soluzione di continuità presso U. A. (azienda cessionaria), pur ritenendosi "in missione" perchè ancora dipendenti di A. e nonostante avessero sottoscritto la lettera di assunzione U. A.";

che "gli ulteriori accordi raggiunti tra A. e consiglio di azienda" e le relative intese, riguardanti solo ed esclusivamente il rapporto tra i lavoratori e l'azienda cedente, stante l'assenza della azienda cessionaria, "non conducono a ritenere che di fatto vi sia stata una mera cessione di singoli contratti di lavoro";

che "piuttosto il sentire da parte della A. la necessità di stabilire con apposite intese quale fosse all'epoca la posizione normativa ed economica di ciascun lavoratore coinvolto nel trasferimento di azienda conferma che di ciò si è trattato: vale a dire che con tali intese - anche a livello di conciliazioni individuali che poi di fatto non risultano essere state formalizzate se non con una mera scrittura privata che, però, gli odierni appellanti hanno rinunciato ad utilizzare a loro vantaggio, restituendo le somme ivi previste - hanno cercato di stabilire con un minimo di certezza quali fossero i diritti ormai acquisiti dai lavoratori nei loro rispettivi patrimoni al momento del trasferimento ad altra azienda", essendo evidente che "se si fosse trattato di una pattuizione individuale necessaria tra il singolo lavoratore e la nuova azienda vi sarebbe stata una contrattazione completamente sganciata dalla situazione precedente".

Sulla base di tali accertamenti di fatto congruamente motivati, la Corte di merito ha quindi affermato che legittimamente agli appellanti è stata applicata dalla nuova azienda il CCNL Turismo (come del resto preannunciato nella lettera di apertura della procedura) e che quanto alla contrattazione aziendale, alla detta nuova azienda "non poteva imporsi un contratto stipulato da altra azienda che applicava un contratto nazionale di diversa categoria".

La Corte ha altresì rilevato che gli appellanti, per quanto riguarda l'aspetto economico, "avrebbero dovuto, in primo luogo allegare e provare che il trattamento economico e normativo complessivamente loro applicato dalla nuova azienda era effettivamente peggiorativo rispetto a quello complessivamente goduto precedentemente o, in alternativa, che il nuovo trattamento economico e normativo era posto in violazione delle posizioni ormai acquisite alla luce del contratto individuale di lavoro".

In mancanza di tutto ciò e non essendo all'uopo sufficiente la mera indicazione di singole voci economiche, la Corte di merito correttamente ha rilevato che non vi fosse "una rappresentazione completa di tutta la posizione del singolo lavoratore prima e dopo la cessione di azienda"' e che neppure poteva darsi ingresso ad una CTU "meramente esplorativa".

La Corte al riguardo ha altresì evidenziato che "piuttosto" proprio le "intese" (di A. e Consiglio di azienda) contestate e rifiutate dagli appellanti tendevano "a garantire ai lavoratori delle posizioni "cristallizzate" in modo tale che l'azienda subentrante avrebbe dovuto rispettarle", per cui gli stessi appellanti "contraddittoriamente" hanno chiesto "quei vantaggi economici (la R. anche pensionistici) pur contestando la validità di quelle intese e "rinunciando" alla scrittura privata da essi sottoscritta con A., avendola espressamente impugnata ex art. 2113 c.c. ed avendo rinunciato alle somme erogate in virtù di essa - da A., alla quale e hanno restituite".

Tali accertamenti di fatto risultano congruamente motivati e conformi a diritto.

Come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui ribadito, "in tema di trasferimento di azienda, ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa cessionaria si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda cedente solamente nel caso in cui l'impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo; in caso contrario, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se contenga condizioni peggiorative per i lavoratori rispetto alla prima" (v. Cass. 4-2-2008 n. 2609, Cass. 11-3-2010 n. 5882, Cass. 8-9-1999 n. 9545).

Nella fattispecie è risultato che, "come del resto preannunciato nella lettera di apertura della procedura di consultazione sindacale", la U. A.E., seppure nuova, aveva un proprio contratto collettivo applicabile (CCNL Turismo), per cui legittimamente la Corte territoriale ha ritenuto che "non poteva operarsi alcun mantenimento delle condizioni precedenti, salvo quelle individuali", nè poteva applicarsi una contrattazione aziendale di "altra azienda che applicava un contratto nazionale di diversa categoria".

Del resto il principio della sostituzione "in toto" della contrattazione collettiva, sopra richiamato, non può essere frazionato con riguardo alla sola contrattazione aziendale, così ritenendosi conservata quest'ultima, sol perchè assente nella nuova azienda cessionaria.

Così respinti i primi due motivi, di conseguenza del tutto infondato risulta il terzo motivo con il quale i ricorrenti, sul presupposto (insussistente) che nella fattispecie si sia trattato di cessione di contratti di lavoro e non di trasferimento di azienda, deducono che la sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell'art. 1406 c.c. e in vizio di insufficiente motivazione, posto che essi ricorrenti "non hanno mai manifestato per iscritto, nè per facta concludentia, il loro consenso alla cessione dei rispettivi contratti di lavoro, risultando anzi, dalla copiosa corrispondenza intercorsa, il loro espresso dissenso.

Parimenti infondato è poi il quarto motivo, con il quale i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, sempre sul presupposto che non si sia verificato un trasferimento d'azienda e quindi un legittimo passaggio alle dipendenze di U. A. dal 1-1-2002, deducono la illegittimità del loro trasferimento a (OMISSIS) del 2-12- 2005, in quanto adottato da soggetto non titolare di alcun potere organizzativo e gerarchico nei loro confronti.

E' evidente, infatti, che, stante, come sopra, l'avvenuto trasferimento di azienda i lavoratori erano legittimamente passati alle dipendenze della U. A., nuovo datore di lavoro ad ogni effetto.

Peraltro i ricorrenti lamentano anche che "la società non ha mai fornito alcuna prova dell'esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che sarebbero state a base dei provvedimenti di trasferimento", ma tale censura è inammissibile, trattandosi di questione nuova, che postula nuovi accertamenti di fatto, sulla quale manca in ricorso qualsiasi indicazione specifica in ordine all'avvenuta deduzione davanti ai giudici di merito (v. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336).

Del resto, in effetti, come si legge nell'impugnata sentenza (con statuizione peraltro non censurata specificamente in questa sede) i ricorrenti non hanno "mai posto in discussione le esigenze organizzative dell'azienda" avendo dedotto la illegittimità del trasferimento a (OMISSIS) soltanto per il motivo della loro "non appartenenza all'azienda che lo operava", e ciò al fine della impugnazione del successivo licenziamento (senza quindi, in sostanza, neppure impugnare direttamente il trasferimento stesso).

Con il quinto motivo, poi, i ricorrenti, sulla base della asserita illegittimità del trasferimento, ribadiscono la tesi della illegittimità del licenziamento, deducendo in particolare:

che la Corte di merito avrebbe ignorato la prima contestazione del 3- 1-2006, peraltro tardiva perchè riferita ad affermazioni contenute nella corrispondenza intercorsa risalente nel tempo;

che comunque essi si erano comportati sempre correttamente ed il licenziamento risultava sproporzionato rispetto alla non gravità delle mancanze;

che peraltro la Corte di merito non aveva valutato attentamente tutti gli elementi oggettivi e soggettivi al riguardo;

che in ogni caso tutt'al più nella specie poteva configurarsi un giustificato motivo soggettivo di licenziamento con preavviso, ma non una giusta causa.

Anche tale motivo non può essere accolto.

In primo luogo, stante (come sopra) la legittimità dei trasferimenti, del tutto infondata è la tesi principale secondo cui la U. A. "non poteva iniziare un procedimento disciplinare e men che meno, adottare un provvedimento di licenziamento disciplinare.".

La Corte di merito, poi, ha valutato l'intero comportamento dei ricorrenti, concentrando però l'attenzione sull'addebito (più grave), di cui alla seconda contestazione, che era stato oggetto di specifico gravame (punto 12 del motivo a) richiamato in sentenza).

Peraltro la questione della tardività della seconda contestazione risulta nuova e come tale inammissibile.

Per il resto, come è stato chiarito da questa Corte e va qui ribadito, "la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattiea della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale e astratto. A tale processo non partecipa, invece, la soluzione del caso singolo, se non nella misura in cui da essa sia possibile estrarre una puntualizzazione della norma mediante una massima di giurisprudenza. Ne consegue che, mentre l'integrazione giurisprudenziale della nozione di giusta causa a livello generale ed astratto si colloca sul piano normativo, e consente, pertanto, una verifica di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria" (v. Cass. 12-8-2009 n. 18247, cfr. Cass. 15-4-2005 n. 7838 e, da ultimo, Cass. 13-12-2010 n. 25144, Cass. 2-3-2011 n. 5095).

Orbene, nella fattispecie, la Corte di merito ha attentamente valutato non solo gli aspetti oggettivi del comportamento degli attuali ricorrenti, ma anche i profili soggettivi, rilevando che gli appellanti non possono "invocare l'elemento psicologico della buona fede, avendo piena consapevolezza dell'ordine loro impartito ed avendo tutti e tre manifestato chiaramente la loro volontà di lavorare esclusivamente presso la sede di Roma, ove si sono presentati più volte dopo la lettera di trasferimento, senza mai ottemperare all'ordine datoriale, neppure con riserva".

Tale accertamento di fatto risulta congruamente motivato e resiste alla censura dei ricorrenti, che del resto riguarda non la integrazione del parametro astratto, integrante la giusta causa di licenziamento, bensì la applicazione in concreto di tale parametro e la ricorrenza dei relativi elementi nella fattispecie concreta.

Con il sesto motivo, denunciando violazione degli artt. 1218, 1223 e 2087 c.c. e vizio di motivazione, i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello ha respinto le domande risarcitorie "in difetto di qualsivoglia indagine e di adeguata motivazione sul punto" nonostante che essi avessero dedotto di aver subito "notevoli danni sia patrimoniali che non patrimoniali, in particolare morali, biologici, esistenziali" e nonostante che al riguardo fossero state articolate istanze istruttorie di prova per testi.

Anche tale motivo non merita accoglimento.

A parte la non autosufficienza e inammissibilità della censura circa la mancata ammissione della prova testimoniale, stante la mancata specifica indicazione nel ricorso delle circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria (v. Cass. 25-10- 2004 n. 20700, Cass. 12-6-2006 n. 13556, Cass. 26-2-2007 n. 4391, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. 3-8-2007 n. 17043), osserva il Collegio che per il resto il motivo risulta inconferente rispetto al decisum.

La sentenza impugnata, infatti, ha respinto le domande risarcitorie non già per la mancata allegazione e/o prova dei danni, bensì perchè (seppure "fossero ritenuti provati tali danni"), "non sussistendo alcun inadempimento delle parti appellate", comunque "non sussiste imputabilità a dette aziende".

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine, considerata la complessità della vicenda sostanziale, ricorrono giusti motivi, ex art. 92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, per compensare le spese del presente giudizio di cassazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.