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lunedì 2 aprile 2012

CLAUSOLA DEL CCNL CHE ESCLUDE IL PERIODO DI FORMAZIONE DALL'ANZIANITA' - LEGITTIMITA' - CASS. SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 11206 DEL 14.05.2009

Svolgimento del processo

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l'appello di Trenitalia SpA e, in riforma della decisione del Tribunale di Genova rigetta la domanda proposta dai lavoratori C.E. e E.L. per il pagamento delle differenze retributive derivanti dal calcolo degli scatti biennali con riferimento all'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla stipulazione del contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Secondo il giudizio della Corte di appello di Genova, la previsione di contratto collettivo (accordo interconfederale e contratto collettivo dei dipendenti delle ferrovie statali), secondo la quale il periodo di formazione e lavoro non era utile ai fini degli aumenti periodici di anzianità, non si pone in contrasto con la norma imperativa relativa al computo nell'anzianità di servizio del detto periodo, dovendosi riconoscere all'autonomia negoziale il potere di regolare in tutti i suoi aspetti un istituto retributivo di derivazione esclusivamente pattizia e non legale.

3. Il ricorso dei lavoratori si articola in unico motivo; resiste con controricorso Trenitalia SpA. Sono state depositate memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. L'unico motivo di ricorso domanda la cassazione della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. con modificazioni nella L. n. 863 del 1984, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, comma 1, nonchè degli artt. 1418 e 1419 c.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Si sostiene, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sulla questione, che la legge, nella parte in cui dispone che il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del relativo rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro, unitamente alla previsione che estende le agevolazioni offerte ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei dodici mesi successivi al periodo di formazione, obbliga inderogabilmente alla computabilità di detto periodo anche quando l'anzianità di servizio è presa in considerazione dalla disciplina di istituti meramente contrattuali, come quella concernente gli scatti di anzianità o i passaggi automatici di classe stipendiale, dato che la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nella tassativa formulazione del testo normativo, la cui portata non può ritenersi derogabile neanche ad opera di specifiche previsioni della contrattazione collettiva. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto che investe la Corte del compito di stabilire se sia affetta da nullità la clausola di contratto collettivo che, agli effetti di istituti retributivi di origine negoziale e basati sull'anzianità di servizio, sancisca l'esclusione del computo nell'anzianità del periodo di lavoro prestato in forza di contratto di formazione e lavoro.

2. La Corte giudica il ricorso non fondato, dovendosi dare risposta negativa al quesito di diritto formulato dalla parte ricorrente.

Non si ritiene di potere dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale richiamato a conforto della tesi sostenuta nel ricorso (di cui sono espressione, tra le altre, Cass. 18 agosto 2000, n. 10961; 6 ottobre 2000, n. 13309; 14 marzo 2003, n. 3781; 27 giugno 2007 n. 14812; 20 novembre 2007 n. 24033; 15 maggio 2008, n. 12321), perchè non coerente con i principi generali enucleabili dalla stessa giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento legale di anzianità di servizio convenzionali e di rapporti tra autonomia collettiva e legge.

3. Con riguardo alla continuità del rapporto di lavoro ed al conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo precedente il passaggio alle dipendenze di altro datore di lavoro, secondo la garanzia apprestata dall'art. 2112 c.c., e da altre analoghe disposizioni di legge, la giurisprudenza della Corte enuncia il principio di diritto secondo cui, qualora, in base alla regolamentazione applicabile presso il nuovo datore di lavoro, l'anzianità di servizio abbia rilievo ai fini di determinati istituti contrattuali, la legge impone di ritenere utile anche l'anzianità maturata presso l'azienda precedente, ma resta impregiudicato il potere negoziale di valutare diversamente il periodo di servizio prestato presso la nuova azienda, che potrebbe, in ipotesi, essere considerato titolo di preferenza per determinati vantaggi economici o di carriera (vedi Cass. 16 marzo 1994, n. 2491; 5 giugno 1998, n. 5581; 1 luglio 1998, n. 6428; 3 agosto 2007, n. 17081; 25 marzo 2009, n. 7202).

4. Sul tema specifico del contratto di formazione e lavoro, poi, la giurisprudenza della Corte ritiene pacificamente che l'autonomia contrattuale collettiva, in considerazione della specificità del rapporto (causa giuridica mista, di scambio tra lavoro retribuito e addestramento preordinato alla piena immissione nel mondo del lavoro), non solo possa legittimamente escludere per questa categoria di lavoratori particolari elementi retributivi (Cass. 28 luglio 1995, n. 8270; 29 gennaio 1998, n. 887; 15 maggio 2008, n. 12321), ma anche, al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto, prevedere che gli sia corrisposta una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti per un certo periodo di tempo successivo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. 14 agosto 2004, n. 15878; 12 aprile 2006, n. 85379).

5. Nella controversia rileva particolarmente il secondo degli indirizzi da ultimo richiamati, che trova fondamento in principi e regole generalmente condivise: a) fuori dall'area delle ipotesi tassative delle discriminazioni retributive vietate (art. 37 Cost.), nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio della parità, di trattamento, nè è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia collettiva (vedi, in particolare, Cass. S.U. 17 maggio 1996, n. 4570); b) la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost., non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (C. Cost. n. 470/2002; Cass. n. 15896/2002); c) nei rapporti di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite, cosicchè, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Cost., che è "esterno" rispetto al contratto, nè può assumere rilievo ai fini di tale accertamento, come già detto, l'eventuale disparità di trattamento fra lavoratori nella medesima posizione, soprattutto quando il trattamento differenziato trovi il suo fondamento in un dato oggettivo di carattere temporale, cosicchè l'attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno.

6. E' agevole constatare, a questo punto, la manifesta irragionevolezza di un risultato interpretativo che, da una parte, riconosce all'autonomia contrattuale il potere di stabilire una decurtazione retributiva per i lavoratori neo-assunti a tempo indeterminato a seguito di trasformazione del contratto di formazione e lavoro; dall'altra, nega tale potere per la sola ragione che la decurtazione di retribuzione scaturisce da un intervento sull'istituto dell'aumento periodico del corrispettivo della prestazione lavorativa, ovvero su altri istituti richiamanti a vario titolo l'anzianità di servizio.

Si impone, di conseguenza, una lettura rispettosa del canone costituzionale di ragionevolezza del disposto del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5 (2^ periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro, precisato dal comma 12, nel senso che, a tali effetti, la trasformazione deve avvenire entro un determinato termine), secondo le medesime coordinate tracciate nell'interpretazione dell'art. 2112 c.c. (sub n. 3), e coerenti con l'indirizzo richiamato sub n. 4: se il lavoratore deve considerarsi assunto alla data di stipulazione del contratto di formazione e lavoro per tutti gli effetti che la legge o il contratto collegano a tale evento, ciò, tuttavia, non esclude il potere dell'autonomia collettiva di differenziare, ai fini di determinati istituti negoziali, retributivi e non, il periodo della formazione e lavoro rispetto a quello di lavoro ordinario.

Si perviene così ad una soluzione rispettosa altresì del principio di rilevanza costituzionale (art. 39 Cost.) in base al quale al legislatore è consentito di condizionare il libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti sindacali nei limiti della necessità di tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti (vedi C. Cost. 24 marzo 1988, n. 330; 18 ottobre 1996, n. 3459).

7. In conclusione, il ricorso va rigettato sulla base del seguente principio di diritto: "Non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui al D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. in L. n. 863 del 1984 - secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato - il contratto collettivo - nella specie. Accordo interconfederale 18.12.1998, paragrafo 7.5., e CCNL dei dipendenti delle ferrovie statali 7.7.1995, punto 5.2 - che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude l'utile computo del periodo di formazione lavoro, siccome la disposizione non nega l'anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale a causa della specificità del rapporto di formazione e lavoro". 8. L'orientamento giurisprudenziale favorevole alla tesi della parte ricorrente fornisce evidenti giusti motivi per compensare per l'intero le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per l'intero le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 11 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2009