Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in cancelleria in data 11.12.07, An.Sa., dall'1 aprile 2007 assunto dalla società Me.Pr. S.p.A. in qualità di operaio, contestava la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa con lettera datata 10 luglio 2007, dopo che gli era stato contestato di aver, il giorno 3 luglio 2007, aggredito verbalmente e poi percosso il collega De.. A sostegno dell'impugnazione contestava la veridicità dei fatti a lui addebitati, deducendo che era stato De. ad aggredirlo dopo che egli lo aveva gentilmente inviato a smettere di cantare ed urlare in reparto. Eccepiva inoltre l'illegittimità del licenziamento in ragione della mancanza dell'affissione del codice disciplinare. Negava poi l'assenza di giusta causa o di giustificato motivo, anche in ragione del fatto che il CCNL di settore individuava, fra le mancanze suscettibili di essere punite con il licenziamento in tronco, la ben più grave ipotesi della rissa. Infine evidenziava il difetto di proporzione fra fatto contestato e sanzione irrogata. Chiedeva quindi che il Giudice dichiarasse la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità, l'invalidità del licenziamento e, per l'effetto, condannasse la società convenuta, in via principale, alle conseguenze di cui all'art. 18 l. 300/70 e, in via subordinata, a quelle di cui all'art. 8 l. 604/66.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto del ricorso. In particolare deduceva che in data 3.7.07 il ricorrente, che già in passato si era reso protagonista di ripetuti alterchi con i compagni di lavoro, aveva dapprima spintonato e poi colpito con calci e pugni, provocandogli lesioni, il collega De., che si era limitato a difendersi. Asseriva quindi che tale comportamento - tale da minare irrimediabilmente i rapporti fra colleghi e da impedire la collaborazione fra gli stessi in vista del raggiungimento degli scopi di impresa - integrava una giusta causa di recesso, tenuto anche conto della comprovata attitudine del ricorrente alla violenza ed alla sopraffazione. Ricordava poi la non esportabilità, in ambito civilistico, del concetto penalistico di rissa. Contestava infine la rilevanza della mancata affissione del codice disciplinare, avendo il ricorrente posto in essere un comportamento contrario all'etica comune.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentito il ricorrente ed una procuratrice speciale della convenuta ed escussi testi, all'udienza del 30 settembre 2008 la causa veniva discussa ed il giudice, in esito alla discussione, pronunciava sentenza dando immediata lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Sulla base delle dichiarazioni dei testi De., Go. e Ga., è emerso che il giorno 3 luglio 2007 il ricorrente - infastidito dal fatto che alle 8 di mattina il collega De., come di sua abitudine, fischiettasse in reparto - disse a questi di smettere, come già accaduto in altre occasioni, (testi Go. e De.).
De., a sua volta, rispose, in modo brusco e non certo "bene educato", "faccio quel cazzo che voglio", (teste Go.) "non mi rompere i coglioni, sto lavorando, stammi lontano, non ho voglia di litigare", (teste De.).
Sa., che sino ad a quel momento si trovava ad una distanza di circa due metri, girò allora attorno alla macchina su cui in quel momento stava lavorando De., dicendo a quest'ultimo, "a muso duro" e "faccia a faccia", "queste cose non me le dici", (testi Go. e De.).
De. e Sa., "testa a testa", iniziarono quindi a discutere, con tono "alterato", sino a quando Sa., con fare intimidatorio, pose le mani sul petto del collega, (teste De.).
Quest'ultimo, che si trovava di fatto chiuso in una sorta di corridoio fra due macchine, spinse allora via il ricorrente, dandogli una forte spinta, (testi Go. e De.).
In reazione a tale spinta, Sa. si avvicinò muovendo i pugni verso il collega De.; questi cercò di fermare le mani di Sa., che però riuscì a colpirlo allo zigomo e a ferirlo al labbro, (teste De.).
Secondo il teste Go., Sa., in quel frangente, avrebbe addirittura colpito De. con una testata.
A quel punto intervenne il collega Go., che però non riuscì a dividere De. e Sa. e si recò quindi a cercare aiuto.
Accorse quindi anche Ma.Ga., attirato dalle urla di De. che gridava "allontanati", "vai via". Costui trovò De. chinato, in "posizione di protezione", che cercava di proteggere con le mani il viso e l'addome, mentre Sa. lo colpiva con calci, (teste Ga.).
Infine sopraggiunsero altre persone, che riuscirono a dividere i due litiganti. De., che perdeva sangue dal labbro, tirò infine un asse di legno contro Sa., (teste De.).
2) Ebbene, è evidente la gravità del comportamento posto in essere dal ricorrente.
In primo luogo, per futili motivi rappresentati dapprima dal preteso fastidio arrecato dal fischiettare di De. e poi dalla maleducata risposta di questi, è palesemente censurabile il fatto che il ricorrente abbia ritenuto di dover affrontare il collega "a muso duro", posizionandosi "testa a testa" (e quindi con modalità intrinsecamente intimidatorie) contro di questi.
In secondo luogo è altrettanto censurabile il fatto che Sa. - in reazione ad uno spintone datogli da De., che cercava di allontanarlo - abbia iniziato a colpire quest'ultimo con calci e pugni, insistendo anche dopo che il collega, peraltro ferito ad un labbro, gli urlava di andarsene e di lasciarlo stare e si era inoltre rannicchiato in posizione difensiva cercando di difendersi dai colpi.
E' palese che un simile comportamento, integrando una grave violazione di regole minime del vivere civile, non sia in alcun modo tollerabile in ambito lavorativo, stante, per un verso, l'evidente necessità di una serena collaborazione fra tutti i dipendenti al fine del perseguimento degli scopi produttivi e, per altro verso, l'idoneità del medesimo a turbare il clima aziendale ed a porre in pericolo il regolare svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità di lavoro. Peraltro trattasi di comportamento di per sé intollerabile in qualsiasi consesso, in quanto contrario alle regole della normale convivenza.
3) Né vale ad escludere la gravita del predetto comportamento il fatto che il ricorrente possa essere stato "provocato" dal comportamento di De., che dapprima ha fischiettato, poi ha dato una risposta maleducata e, infine, ha dato uno spintone.
Innanzitutto si evidenzia che - seppure in azienda correva la voce che De. "aveva il modo di prendere in giro fischiettando" - non vi è alcuna deduzione (e men che mai prova) in ordine al fatto che quel giorno De. stesse fischiando per prendere in giro il ricorrente. Né - benché tale circostanza non sarebbe comunque dirimente - vi è prova del fatto che il fischiettare di De. fosse particolarmente fastidioso per il ricorrente.
Inoltre è evidente che una risposta del tenore di quelle date da De. ("non mi rompere... ", "faccio quel cazzo ..."), pur certamente censurabile, non può certo fungere da scriminante in relazione ad un comportamento fisicamente aggressivo.
Infine è chiaro che - anche ammettendo che De. possa aver dato una forte spinta a Sa. senza che ve ne fosse effettiva necessità (posto che solo il teste De. ha riferito che Sa. gli aveva posto le mani sul petto e lo aveva costretto in un corridoio senza vie di scampo) - una spinta può giustificare una reazione analoga, ma non già l'accanimento con calci e pugni su un collega che chiede di essere lasciato stare e cerca di proteggersi con le mani il volto e l'addome.
4) N rileva - al fine di invocare un giudizio di minor gravità del comportamento di Sa. - il fatto che anche il comportamento di De. sia stato censurabile, sia in riferimento al famoso spintone, sia, soprattutto in relazione al fatto, avvenuto dopo che i due erano stati divisi, di aver scagliato contro il collega un asse di legno.
La gravità del comportamento di Sa. non è infatti esclusa da quella del comportamento di De..
Quest'ultimo, peraltro, integra una così, grave violazione delle regole del vivere civile e comporta una altrettanto grave lesione del vincolo fiduciario tale da costituire una ragione giustificativa palesemente fondata in ordine al provvedimento disciplinare adottato dalla convenuta.
Né tale giudizio di congruità della sanzione irrogata può essere posto in dubbio da fatto che De. sia stato sanzionato in modo meno grave.
Innanzitutto, per quanto emerso in questa sede, il comportamento di De. è stato di minor gravita rispetto a quello del ricorrente. Per un verso De. (dando lo spintone da cui è partita la colluttazione e poi cercando di trattenere le mani del ricorrente) ha dapprima posto in essere un comportamento di limitata offensività e poi si è limitato a difendersi. Per altro verso, il fatto di aver cercato di scagliare contro il ricorrente un asse di legno appare integrare un comportamento di reazione emotiva, almeno in parte scusabile a fronte dell'aggressione subita e della lesione riportata al volto.
Inoltre, per quanto emerso in sede istruttoria, il ricorrente non era nuovo a comportamenti violenti o aggressivi in ambito lavorativo. Secondo quanto riferito dai testi De. e Co., è infatti emerso che, in precedenza, Sa., dopo aver "cominciato a prendere a calci una porta chiusa per sollecitare l'apertura", aveva avuto "un diverbio" con il collega Pi., con cui poi "si era picchiato sul lavoro". Go., a sua volta, ha dichiarato, secondo le voci che giravano in azienda, il ricorrente era ritenuto un soggetto che "scattava su subito ed era un po' nervoso". A maggior ragione nessuna censura - sotto il profilo di una eventuale discriminazione - è quindi ravvisabile nella scelta aziendale di sanzionare De. con una mera sospensione e punire invece il ricorrente con il licenziamento.
5) Neppure è poi rilevante il fatto che, essendosi la lite limitata a due sole persone, non sia ravvisabile, in senso penalistico, una vera e propria "rissa", come invece sembrerebbe richiesto dal CCNL ai fini del recesso in tronco.
E' noto infatti che il concetto di rissa ha - nel significato comune (e, quindi, nel significato che deve ritenersi voluto anche dai contraenti collettivi) - una portata più ampia di quella propria del diritto penale. In particolare, come precisato anche da Cass. 12132/98, deve ritenersi sufficiente ad integrare il concetto di "rissa" in ambito lavorativo ogni colluttazione che sia idonea a determinare una situazione di pericolo per i protagonisti (a prescindere dal loro numero) e che provochi un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale.
Ciò è appunto quello che è avvenuto nel caso di specie, in cui la colluttazione fra Sa. e De. ha avuto come esito lesioni ed ha comportato la necessità dell'intervento di numerosi colleghi per dividere i due litiganti.
6) E' infine evidente che deve essere rigettata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 7 della legge 300/70 per omessa affissione del codice disciplinare.
Si osserva infatti, che nell'ipotesi in esame, in cui al ricorrente sono addebitati fatti che sono comportamenti contrari a regole elementari di convivenza, risultano del tutto superflue sia la previsione di tali comportamenti in un codice disciplinare, sia la previa affissione di questo.
La giurisprudenza della Suprema Corte è in proposito costante nell'affermare che il potere di recesso del datore di lavoro è legittimamente esercitato nell'ipotesi in cui, pur mancando l'affissione del codice disciplinare, sia addebitata al lavoratore una violazione di doveri fondamentali. E' ovvio infatti che non sussiste "in tali ipotesi l'esigenza di porre il dipendente al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non previamente conosciuti come mancanze" (Cfr., fra le tante, Cass. 11700/92).
7) La domanda va quindi respinta.
Motivi di equità - in ragione dell'oggetto della causa e della qualità delle parti - inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, il 30 settembre 2008.
Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2008.