Conteggi lavoro

martedì 17 aprile 2012

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ED EMOLUMENTI EXTRAMENSILI - CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, SEZ. LAVORO, SENTENZA DEL 22.02.2012

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro, PA.RA. conveniva in giudizio l'INPS al fine di ottenere il ricalcalo del proprio trattamento pensionistico sulla base di una retribuzione annua pensionabile da determinarsi con la inclusione di tutti gli elementi percepiti in costanza di rapporto, anche in relazione al valore da attribuire alle settimane contributive riconosciute figurativamente per disoccupazione.

INPS si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e sostenendo di essersi attenuto nella determinazione del "valore retributivo figurativo" alla circolare n. 845 RCV del 26 maggio 1987, con la quale era stato precisato che nella determinazione di tale valore non si tiene conto degli emolumenti extramensili.

Il Tribunale di Ravenna, quale Giudice del Lavoro, con sentenza n. 195/2010, ha accolto la domanda.

Ha ritenuto, in particolare ed in adesione all'orientamento di legittimità richiamato in sentenza, che l'art. 8, comma 1 della 'legge n. 155/1981 doveva essere interpretato nel senso che, nella media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare utile per individuare il valore retributivo di ciascuna settimana ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, dovessero essere inclusi anche quegli emolumenti, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilità, che, pur essendo corrisposti a cadenze periodiche, rientrano a pieno titolo nella retribuzione complessiva maturata a favore del lavoratore per ciascuna settimana.

Avverso tale decisione ha proposto appello INPS che ha articolato un unico motivo di impugnativa ed ha concluso per il rigetto della domanda di controparte con riforma integrale della sentenza impugnata.

Si è costituita la ricorrente/appellata che ha contestato la infondatezza del proposto appello, concludendo per il rigetto dello stesso.

La causa è stata decisa all'udienza del giorno 8 novembre 2011 come da dispositivo in atti.

Motivi della decisione

INPS ha articolato un unico motivo di appello con il quale ha censurato la sentenza di primo grado, sostenendo che nella specie le competenze extramensili ai fini di una corretta applicazione dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981 devono essere escluse dal computo delle retribuzioni di riferimento per il calcolo della media retributiva perché in tale modo, come posto in evidenza dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella propria delibera n. 200 del 5 dicembre 1986, verrebbe effettuato un accredito figurativo per le settimane non lavorate superiore alla media delle retribuzioni percepite in costanza di lavoro. Infatti la tredicesima mensilità percepita dal lavoratore già di per sé contribuisce al calcolo della pensione perché viene sommata alle retribuzione effettivamente percepite ed a quelle figurative, ai fini della determinazione della complessiva retribuzione pensionabile, qualora rientri nel periodo di computo.

Sempre secondo INPS, volerla considerare anche ai fini della media per la retribuzione figurativa determina una immotivata lievitazione del valore retributivo dei periodi figurativi.

Tale motivo di appello deve essere respinto.

Questa Corte, come già fatto in contenziosi del tutto identici (v. ad esempio sent. n. 115/2005; v. sent. 28 agosto 2007) prende atto che, sul tema oggetto della presente controversia, esiste (come puntualmente ricordato nella sentenza impugnata) un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 16313/2004; v. Cass. n. 157/2007; Cass. n. 18272/2010), secondo cui con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi anche gli emolumenti extramensili (quali ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute) atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista - dall'art. 12 legge n. 153 del 1969 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1977) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente" cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, l'art. 8 della legge n. 155 del 1981.

Il Tribunale di Ravenna, quale Giudice del Lavoro, nella impugnata sentenza, non si è certo discostato da tali principi, al contrario richiamando, per condividerlo e correttamente applicarlo, il sopra ricordato orientamento della Corte di Cassazione.

Contemporaneamente INPS, nel motivo di appello in esame, non ha proposto argomentazione nuove e diverse rispetto a quelle già esaminate dalla Corte di Cassazione con le sentenza sopra ricordate.

Tutto ciò consente di respingere tale motivo di appello con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

INPS, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

respinge l'appello avverso la sentenza in atti che conferma.

Condanna INPS alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 1.750,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Al.Ta. e avv.ssa Fe.Mo.