Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.03.2004 il ricorrente, dopo aver compiutamente specificato le mansioni, il periodo e l'orario di lavoro svolti per conto della resistente, lamentò di aver percepito un salario minore rispetto a quello da CCNL del settore indicato, applicabile quanto meno parametricamente ex art.36 Cost., così come da conteggi allegati al ricorso e sostenne di poter vantare ancora a proprio credito somme a titolo di differenze retributive, straordinario, festività, 13^, ferie, a.n.f. e TFR; avendo perciò diritto alla somma complessiva di Euro 13.962,59 come da conteggi allegati.
Chiese, pertanto, condanna in tal senso di parte convenuta che, instauratosi il contraddittorio, non si costituì in giudizio.
Indi, acquisita documentazione ed escussi testi, fu concesso decreto ingiuntivo in corso di causa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., decreto che non fu notificato dall'attore in quanto la società convenuta era stata messa in liquidazione. All'odierna udienza, previa discussione orale del procuratore costituito che ha concluso come da epigrafe, la causa é stata definita con sentenza il cui dispositivo, letto in udienza, é stato allegato agli atti.
Motivi della decisione
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di parte convenuta.
Nel merito la domanda attorea deve essere parzialmente accolta.
Invero il ricorrente ha dimostrato mediante la documentazione prodotta e le testimonianze acquisite agli atti le cricostanze dedotte in ricorso in ordine al periodo, all'orario ed alle mansioni svolte nel rapporto di lavoro, nonché circa l'inadempimento dei crediti vantati in relazione al percepito orario di L. 7.000.
In particolare è stata dimostrata una prestazione lavorativa di circa 11 ore giornaliere per sei giorni settimanali nel primo periodo e di circa 9 ore giornaliere per sei giorni settimanali nel secondo periodo.
Il copioso svolgimento di orario di lavoro straordinario giustifica pertanto in parte la pretesa in atti, pur a fronte della brevità del periodo di circa 6 mesi.
Non essendo dimostrata agli atti l'adesione di parte convenuta ad alcuna Associazione di categoria e tanto meno alle organizzazioni Provinciali stipulanti i contratti di categoria, deve prendersi necessariamente in considerazione un'ipotesi elaborata per la parte normativa in base al contratto collettivo avente efficacia "erga omnes" e per la parte economica in relazione al CCNL di diritto comune.
Valutate quindi nel loro complesso le suddette circostanze per come emergenti dalle prove si reputa equo considerare un credito residuo in favore del ricorrente pari a circa la metà dell'importo richiesto e cioè a Euro 6.500,00.
Ciò detto questo Giudice condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma anzidetta oltre agli accessori da calcolarsi come per legge, ma dalla data del deposito del ricorso in considerazione della natura equitativa della condanna, nonché alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo della presente sentenza, clausolata per effetto di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
condanna parte convenuta in via equitativa al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 6.500,00 oltre agli accessori legali dalla data del deposito del ricorso, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 630,00 per spese e diritti), oltre I.V.A. e C.P.A. La presente sentenza é esecutive "ope legis"