Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, Gi. Cr. esponeva di aver lavorato per l'Ag. De. s.r.L, continuativamente dal 12.7.2005 al 30.3.2007, in forza di una serie di contratti di collaborazione di durata varia, l'ultimo dei quali risolto anticipatamente, con mansioni di messo notificatore di cartelle esattoriali e di pagamento. La definizione del progetto contenuta nel primo contratto corrispondeva alla mera descrizione dell'attività del messo notificatore, mentre i contratti successivi avevano fatto diretto riferimento al contratto precedente, senza definire in alcun modo il presunto progetto; negli intervalli tra un contratto e l'altro il ricorrente aveva sempre continuato a lavorare. La sua attività era consistita nel provvedere alle notifiche che gli erano state affidate, nella misura e con le modalità ed i tempi che gli erano stati prescritti ed egli aveva lavorato per sei giorni la settimana, con orario variabile a seconda del carico di lavoro, rispettando le disposizioni di legge in materia di orario per l'esecuzione delle notifiche. Le cartelle da distribuire venivano divise da un'incaricata dell'Ag. De. s.r.L, Ta., che stilava delle distinte di notifica per zone, che venivano sottoscritte per ricevuta. Il ricorrente veniva pagato con poco più di Euro 1.00 a cartella, con cadenza mensile posticipata; qualche tempo prima della risoluzione del rapporto la società aveva organizzato un corso della durata di tre o quattro ore, per la partecipazione al quale non era stato previsto un compenso. Con lettera del 30.3.2007 il rapporto di lavoro era stato anticipatamente risolto rispetto alla scadenza del 31.1.2008, con l'attribuzione di mancanze destituite di fondamento, senza preventiva contestazione degli addebiti. La società occupava più di quindici dipendenti in sede locale e complessivamente sessanta dipendenti ed applicava il CCNL Esattorie. Il ricorrente sosteneva che con l'Ag. De. s.r.l. doveva ritenersi intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per molteplici ragioni. Egli aveva infatti iniziato a prestare la sua attività prima della sottoscrizione del primo contratto, peraltro qualificato come contratto di collaborazione coordinata continuativa, in violazione dell'art. 61 del D.L.vo n. 276/2003; il progetto doveva ritenersi inesistente nel primo contratto, consistendo nella mera descrizione delle mansioni cui era adibito il ricorrente; i contratti successivi, poi, rinviavano per relationem al primo; la prestazione lavorativa era continuata anche negli intervalli tra un contratto e l'altro e le concrete modalità di svolgimento della stessa erano state difformi rispetto a quelle previste. Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione il ricorrente aveva diritto alla retribuzione corrispondente alla qualifica di messo notificatore del CCNL dipendenti esattorie. La comunicazione di risoluzione del rapporto non rispettava l'art. 7 della L. n. 300/1970. Ciò premesso, il ricorrente rassegnava le conclusioni, nel merito ed in via istruttoria, riportate nell'epigrafe.
Si costituiva l'Ag. De. s.r.l., esponendo che soltanto a partire dal 2004 aveva iniziato a svolgere l'attività di notificazione delle cartelle esattoriali emesse dalla società concessionaria del servizio di riscossione tributi, nuova rispetto all'attività di recapito della corrispondenza e di plichi sino ad allora svolta. Per lo svolgimento di tale attività di notificazione, la società doveva avvalersi di messi notificatori, cioè di personale che aveva conseguito tale qualifica a seguito di appositi corsi di formazione ed aveva superato un esame di verifica effettuato dalla società concessionaria. La citata attività di notificazione era sempre stata caratterizzata da una notevole discontinuità, quanto alla periodicità ed alla quantità dei carichi di lavoro ed era rimasta secondaria rispetto alla prevalente attività sociale di recapito della corrispondenza. In ragione del carattere di novità del servizio di notificazione, la società aveva predisposto un progetto a medio - lungo termine, poi posto a fondamento dei contratti di collaborazione stipulati con i messi notificatori. La fase programmativa aveva avuto un'evoluzione più tortuosa rispetto a quanto preventivato, di talché le tempistiche indicate nei contratti dei collaboratori si erano ampiamente dilatate, al punto che la fase organizzativa del servizio assunto dall'Ag. De. s.r.l. non poteva ancora ritenersi conclusa. Il Cr., come gli altri messi notificatori, espletava la sua attività in modo del tutto autonomo, senza alcun vincolo dei confronti della convenuta quanto alle modalità di esecuzione della prestazione ed all'orario e senza obbligo di quotidiana presenza in servizio; in particolare, la quantità di cartelle da notificare in una giornata lavorativa od in un determinato arco temporale era stabilita unilateralmente dal ricorrente, che utilizzava l'autovettura di sua proprietà, per la quale era escluso qualsiasi rimborso di spesa. L'unica attività di coordinamento svolta dalla società attraverso un proprio responsabile era rappresentata dall'attribuzione delle zone di competenza. Con decorrenza 30.3.2007 la società si era avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di collaborazione con Cr., a causa dei gravi inadempimenti nei quali questi era incorso, essendosi reiteratamente rifiutato di partecipare ai corsi di aggiornamento che la società aveva organizzato con la concessionaria, a seguito di importanti modifiche legislative in materia di notificazione e di trattamento dei dati personali. Era stato inoltre verificato che il 90% delle notifiche affidate al Cr. erano state eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c, spesso in assenza del presupposto dell'assenza del destinatario e ciò nonostante ogni messo dovesse tentare almeno una seconda volta la consegna a mani; il ricorrente, peraltro, a seguito della cessazione del rapporto aveva reperito altra attività lavorativa. La società ricorrente contestava le censure mosse dal ricorrente in ordine alla specificità del progetto contenuto nel primo contratto ed affermava che nei contratti successivi era stato dato conto delle ragioni giuridiche e di fatto che avevano determinato la protrazione del rapporto; la stessa reiterazione della formalizzazione della volontà delle parti con contratti di collaborazione contrastava con l'affermazione della natura subordinata del rapporto di lavoro. Il ricorrente aveva svolto in totale autonomia la sua attività, senza che la società avesse mai esercitato alcun potere direttivo, organizzativo o disciplinare. Né il recesso poteva essere qualificato licenziamento, ed era stato legittimamente esercitato, a fronte delle gravi negligenze del ricorrente.
La società convenuta contestava la fondatezza della pretesa concernente le differenze retributive e lamentava che queste ultime fossero state quantificate in applicazione di un CCNL diverso da quello delle Imprese Esercenti i Servizi di Recapito, da essa applicato; doveva poi tenersi conto dell'aliunde perceptum; la società concludeva quindi come indicato nell'epigrafe.
Interrogate liberamente le parti, verificata l'impossibilità della conciliazione, il giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti, ritenendole irrilevanti, ordinando al ricorrente di esibire in giudizio, mediante deposito di copia in cancelleria, il libretto di lavoro e le dichiarazioni dei redditi presentate dopo la cessazione del rapporto oggetto di causa. Il ricorrente depositava copia del libretto di lavoro e dei modelli Unico 2007 e 2008, nonché del patto di servizio sottoscritto con lo Sportello del Lavoro della Provincia di Trieste in data 26.6.2008..
Nella causa, istruita solo documentalmente, il giudice ha pronunciato sentenza non definitiva mediante lettura del dispositivo in udienza, disponendo con contestuale ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Motivi della decisione
Le domande del ricorrente sono fondate e meritano accoglimento, nei limiti più oltre precisati.
Cr. ha prestato la sua attività per l'Ag. De. s.r.l. in forza di quattro contratti di collaborazione a progetto, il primo di data 12.7.2005 e di durata annuale, il secondo del 28.7.2006, scadente il 30.9.2006, il terzo del 2.10.2006, valido sino al 31.1.2007, il quarto dell'1.2.2007 con durata sino al 31.1.2008, quest'ultimo risolto in data 30.3.2007, con decorrenza immediata
Nel primo di tali contratti, concluso su modulo prestampato completato con il nome del ricorrente, la descrizione del progetto consiste in primis nell'enunciazione dell'oggetto del contratto concluso dall'Ag. De. s.r.l. con Un. s.p.a. e nella sintesi delle principali condizioni previste da tale contratto; si prosegue poi esponendo testualmente: "si rende necessario per l'Azienda stessa definire e realizzare un programma di lavoro, finalizzato all'ottimale realizzazione delle attività sopradette e contraddistinto da uno svolgimento in tre distinte fasi, ciascuna delle quali di durata non definibile a priori, se non in via ipotetica, ma comunque fra loro in stretta successione logica, e cioè: A) una fase introduttiva, essenzialmente rivolta alla conoscenza e alla risoluzione delle problematiche insite nella oggettiva difficoltà di procedere a tentativi di rinotificazione, essendo rimasto senza esito il primo tentativo, con l'aggravante di operare in ambiti territoriali non noti, salvo la Città di Torino, e con l'ulteriore aggravante di dover lavorare carichi di cartelle esattoriali di entità molto variabile; B) una fase di verifica dell'adeguatezza dell'organizzazione e delle specifiche metodiche instaurate in conseguenza di quanto appreso nella fase precedente; C) una fase di implementazione, destinata a correggere e a perfezionare sia gli aspetti organizzativi che quelli più specificatamente
gestionali. In ciascuna delle tre fasi sopra indicate rimane comunque imperativo il più pieno e completo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con Un. s.p.a. in conformità agli obblighi di legge e agli standard contrattualmente definiti".
Si legge poi nel contratto che "il sig. Cr. provvedere a svolgere, a favore dell'Ag. De. s.r.L, in via continuativa e senza alcun vincolo di subordinazione, le attività specificate nel documento, redatto da Un. s.p.a. ed intitolato Manuale del Messo Notificatore, che gli verrà illustrato e che specifica in dettaglio le modalità operative da seguire per la notificazione" e che "l'Ag. De. s.r.l. si riserva comunque di compiere interventi di coordinamento delle attività svolte dal sig. Cr., onde assicurarsi che tali attività, sia singolarmente che nel loro complesso, producano un risultato complessivo utile per l'azienda stessa, alla luce degli impegni, degli oneri, degli obblighi e del risultato economico che le derivano dall'adempimento del contratto di fornitura di servizio firmato con la Un. s.p.a.".
I successivi tre contratti si richiamano alla descrizione del progetto contenuta nel primo, dando atto del mancato esaurimento del progetto nelle due fasi B e C delle tre precedentemente individuate, a causa di cambiamenti di tipo organizzativo e logistico, resi necessari da modifiche legislative e da contingenze operative specifiche. Nei citati contratti si dà conto che ciascuno di essi è riconducibile "all'attività progettuale già definita e al programma di attività affidato al sig. Cr. Gi., consistente nel fornire un attivo contributo all'implementazione delle due fasi sopra indicate" e si conferma la clausola di cui al primo contratto sulle obbligazioni del messo notificatore.
L'art. 61 c. I del D.L.vo n. 276/2003 individua l'elemento qualificante della nuova tipologia contrattuale introdotta nel collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad "uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente"; per converso, l'art. 69, rubricato "Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e conversione del contratto", stabilisce che "1 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto".
I termini progetto e programma cui il legislatore ha inteso attribuire la funzione di discrimine essenziale tra una situazione di pienezza di garanzie ed una situazione di tutela alquanto limitata appaiono del tutto atecnici e vaghi. Parte della dottrina ha peraltro sottolineato come il legislatore abbia preteso di elevare a requisito di genuinità della natura autonoma della collaborazione una forma tipica di organizzazione del lavoro subordinato individuata da più di trent'anni dalle scienze aziendali, forma caratterizzata dalla sostituzione di programmi produttivi di lunga scadenza con progetti temporalmente definiti e dal passaggio, quindi dall'esecuzione di attività routinarie alla collaborazione di gruppi di dipendenti all'attuazione di progetti, anche contemporaneamente, secondo sequenze rigorosamente programmate.
L'indeterminatezza dei termini utilizzati dal legislatore ha provocato l'intervento definitorio di una fonte amministrativa, la circolare del Ministro del Lavoro n. 1 dell'8.1.2004, secondo cui il progetto consisterebbe in un'attività identificabile e collegabile al raggiungimento di un risultato finale, mentre il programma o la fase di programma si caratterizzerebbero per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale da altre lavorazioni e risultati parziali. Il Consiglio di Stato, nella sentenza 3.4.2(306 n. 1743, afferma che "è il risultato che si pone al centro del tipo normativo, allora l'orario lavorativo va concepito in funzione di esso". Si osserva in proposito che l'art. 61 c. 1 non spiega cosa siano il progetto, il programma, la fase del programma, ma precisa che debbono essere funzionalmente vincolati ad un risultato, che tuttavia non necessariamente deve costituire l'oggetto dell'obbligazione del collaboratore, ma può anche essere esterno al vincolo obbligatorio.
Parte della dottrina ha ritenuto che i requisiti caratterizzanti sopra citati sarebbero concepibili solo per lavori di alta qualificazione o comunque di contenuto ben delimitato; il progetto identificherebbe una ideazione, con un risultato specifico, accompagnata da uno studio di attuazione, mentre il programma rappresenterebbe un'enunciazione particolareggiata di ciò che si vuole fare per realizzare l'ideazione, presupponendo quindi il programma sempre l'esistenza di un progetto da realizzare.
Al di là delle incertezze definitorie, ad aggravare le quali poi concorrono anche le difficoltà di inquadramento delle peculiari fattispecie concrete, ritiene questo giudice che la ratio sottesa all'introduzione della tipologia contrattuale in discussione, la repressione, cioè del ricorso fraudolento alle collaborazioni coordinate continuative per eludere la tutela forte che connota il lavoro subordinato, imponga una interpretazione piuttosto restrittiva dei requisiti caratterizzanti la fattispecie, che consenta il ricorso a tale contratto solo in presenza di situazioni particolari e teleologicamente individuate, anche se non necessariamente irripetibili; si condivide altresì l'opinione dottrinale secondo cui non è sufficiente la mera descrizione di un obiettivo, essendo altresì necessaria l'individuazione dell'inquadramento organizzativo della prestazione del collaboratore, cioè dell'ambito di utilizzazione della collaborazione nella struttura aziendale. Non può ritenersi consentito, pertanto, ricorrere a contratti a progetto per far fronte ad una necessità strutturale dell'azienda o per indefinite o modificabili esigenze aziendali. Si osserva, ancora, che sia il tenore dell'art. 61 c. 1, che quello dell'art. 62 lett. d) confermano che il legislatore ha inteso mutare l'ottica interpretativa in precedenza seguita da dottrina e giurisprudenza in materia di coordinamento; infatti, mentre si era soliti ricostruire il coordinamento come un potere unilaterale del committente, di minor contenuto rispetto a quello direttivo del datore di lavoro nel rapporto subordinato, le norme citate individuano il coordinamento come un'attività del collaboratore, non già del committente, che egli deve e può assicurare in base alla predeterminazione, nel contratto, del risultato-interesse del committente e dell'inquadramento della collaborazione nella struttura aziendale.
Lo specifico progetto o il programma di lavoro o una sua fase debbono non solo esistere, ma anche essere indicati nel contratto e tale indicazione deve essere "individuata nel suo contenuto caratterizzante".
L'art. 62 D.L.vo n. 276/2003 impone infatti la forma scritta, forma che la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, nonché la circolare sopra richiamata, ritiene imposta ad probationem. Dunque il progetto, il programma o sua fase sono sia elementi essenziali del contratto che elementi necessari del testo contrattuale formato per la prova. La carenza di indicazioni in ordine ai citati elementi caratterizzanti ed al loro contenuto preclude la possibilità di fornirne prova in giudizio a mezzo di prova testimoniale o per presunzioni, atteso che l'art. 2725 cc. consente l'utilizzo di tali mezzi probatori nel solo caso di perdita incolpevole del documento, essendo pertanto possibile soltanto il ricorso alla confessione ed al giuramento della controparte. L'applicazione di tali regole processuali non trova deroghe nel processo del lavoro, posto che l'art. 421 c.p.c, che consente al giudice di ammettere mezzi di prova fuori dai limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce ai limiti fissati in via generale negli artt. 2721, 2722, 2723 cc. e non, invece, a quelli stabiliti dalla legge per specifici atti per i quali venga richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem (Cass., sez. lav., 25.8.2005, n. 17333; Cass., sez. lav., 28.12.1996, n. 11540).
Nei contratti a progetto cui si riferisce la presente causa manca l'indicazione di qualsivoglia specifico progetto o di un programma di lavoro e dei relativi contenuti, che debbono riferirsi, evidentemente, alla concreta attività commessa al prestatore d'opera; i contratti contengono infatti unicamente la descrizione dell'oggetto e del contenuto del contratto di appalto del servizio di notifica delle cartelle esattoriali tra Un. s.p.a. e la resistente, nonché l'indicazione di generalissime linee di organizzazione del servizio di notificazione appaltato, riferite a tutto l'ambito territoriale previsto nel contratto. La stessa società resistente, nella memoria di costituzione, evidenzia la standardizzazione dei rapporti contrattuali con tutti i messi notificatori (si veda il punto 7 dei "Motivi, In fatto", ultima parte, nonché i successivi punti 11 e 12), che, di per sé, sarebbe significativa dell'assenza, nel caso concreto, di un progetto dotato dei necessari requisiti di specificità. Ed ancora, nei contratti di collaborazione tra le parti nessun elemento è precisato che valga ad individuare un qualche risultato distinto da quello della prestazione del servizio fornito dalla società ed il previsto coordinamento è solo quello assicurato unilateralmente dalla società committente; né alcuna indicazione è contenuta nei documenti contrattuali in ordine alla collocazione delle collaborazioni nella struttura aziendale. Le allegazioni della resistente hanno peraltro acclarato che la struttura aziendale dedicata allo svolgimento del servizio di notificazione era costituita pressoché esclusivamente da collaboratori.
L'art. 69 c. 1 del D.L.vo n. 276/2003 dispone "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61 c. 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". La lettera della norma appare inequivoca: la violazione del divieto di instaurare collaborazioni coordinate continuative prive dei requisiti specializzanti viene sanzionata con l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, con uno strumento già impiegato dal legislatore per contrastare la frode alla legge e che non si limita a prevedere l'emersione del negozio dissimulato, ma prevede l'applicazione della tutela prevista per il lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dall'instaurazione del rapporto. Il meccanismo sanzionatorio è del resto conforme all'intento perseguito dal legislatore, quello di porre fine all'abuso dello strumento della collaborazione coordinata e continuativa.
Parte della giurisprudenza di merito (tra le altre, Tribunale Torino, 5.4.2005; Tribunale Ravenna, 21.11.2005) ha sostenuto che l'art. 69 c. I citato prevederebbe una presunzione semplice di subordinazione, essendo consentito al committente di dimostrare che, nonostante l'assenza di un progetto o programma di lavoro, il rapporto tra le parti fosse caratterizzato da autonomia. Tale tesi non convince affatto, in quanto confligge con l'inequivoco tenore letterale della norma; peraltro, a fronte del perentorio tenore della rubrica "Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto", se davvero il legislatore si fosse limitato a prevedere una presunzione iuris tantum ex art. 2728 c. 1 cc, sarebbe stato lecito attendersi qualche riferimento alla prova contraria. Ed ancora, detta tesi non tiene conto che secondo il D.L.vo n. 276/2003 le collaborazioni coordinate continuative consentite sono tassativamente individuate nel comma 3 dell'art. 61, in ragione della particolare qualificazione professionale del collaboratore o della natura dell'attività oggetto del contratto, tali da escludere, ad avviso del legislatore, il rischio di frode. Tali sforzi interpretativi della giurisprudenza di merito con ogni probabilità trovano la loro giustificazione nei dubbi sollevati da autorevole dottrina in ordine alla legittimità costituzionale del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 69 c. 3, in relazione alla cosiddetta indisponibilità del tipo contrattuale, che sarebbe stata affermata anche dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 121/1993 e 115/1994, invocate dalla società ricorrente.
Si osserva che il legislatore non comprime i poteri qualificatori del giudice, ma detta una sanzione che consiste nell'applicazione delle garanzie del lavoro dipendente, in modo non molto dissimile da quanto previsto dall'art. 1 c. 5 della L. n. 1369/1960, dall'art. 1 della L. n. 230/1962 e dall'art. 1 del D.L.vo n. 368/2001.
Merita ricordare che, con la prima delle sentenze dianzi citate, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della L. 23.6.1961 n. 520, norma che escludeva che il personale estraneo alle amministrazioni dello Stato con speciali competenze in materia di proprietà letteraria, artistica, scientifica, di servizi di spettacolo e turismo, personale di cui era consentito l'utilizzo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, impiegato "a prestazione saltuaria" non avesse diritto ad alcun trattamento di previdenza e quiescenza ed all'indennità di licenziamento, illegittimità riferita ovviamente ai casi in cui il rapporto di lavoro oggettivamente avesse natura subordinata.
Nella sentenza si legge testualmente: "non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato". Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 115/1994, la Corte Costituzionale si è occupata dell'art. 13 della L. n. 498/1992, che prevedeva che province, comuni, comunità montane e loro consorzi, IPAB, istituzioni del SSN non fossero soggetti per i contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione. La Corte ha richiamato il principio, sopra testualmente riportato, espresso nella citata sentenza, osservando che il legislatore non può autorizzare le parti ad escludere con loro dichiarazione l'applicazione della disciplina in materia di lavoro subordinato a rapporti che abbiano natura subordinata, in quanto "i principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti". Gli arresti della Corte Costituzionale si riferiscono pertanto a fattispecie del tutto diverse da quelle in esame, nelle quali il legislatore aveva preteso di escludere l'applicazione della tutela di rilievo costituzionale del lavoro subordinato a rapporti che nei fatti si erano atteggiati in termini di subordinazione.
Si evidenzia, ancora, che altra dottrina ha condivisibilmente ricondotto la funzione della sanzione di cui all'art. 69 c. 1 al riequilibrio delle posizioni contrattuali delle parti, cui sarebbe strumentale, prima ancora che la sanzione, la stessa necessità della riconducibilità a progetto della collaborazione; il progetto o il programma consentono infatti al lavoratore di conoscere ex ante con precisione l'ambito della prestazione e l'ambito nel quale verrà utilizzata, nonché le esigenze organizzative aziendali cui il collaboratore deve coordinarsi, parametri che individuano altresì l'interesse del committente alla luce del quale deve essere valutato il comportamento del collaboratore. In questa prospettiva l'art. 69 c. 1 non introdurrebbe un'aprioristica qualificazione ex lege di un rapporto di lavoro, ma uno strumento di protezione per la parte più debole, con funzione di riequilibrio delle diseguali posizioni contrattuali. Giova inoltre richiamare la recente decisa presa di posizione della Suprema Corte, che con la sentenza n. 18692 del 22.3-6.9.2007 ha affermato: "Sembra opportuno ribadire che nel campo del diritto del lavoro (che comprende, ex art. 35 Cost., qualsiasi tipologia lavorativa), in ragione della disuguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore e del contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi, le norme imperative non assolvono soltanto al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa."
Si osserva, ancora, che, anche ad accogliere la tesi della presunzione iuris tantum, a fronte della contemporanea scelta legislativa per un numero chiuso di fattispecie di collaborazione coordinata continuativa, la prova contraria dovrebbe dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 cc, privo di requisiti di coordinamento e continuità, al quale sarebbero applicabili non già le disposizioni di cui agli artt. 61 e ss. del D.L.vo n. 276/2003, ma le norme del codice civile, con evidente compressione della tutela del prestatore d'opera a tutto vantaggio del committente, che risulterebbe persino avvantaggiato dal fatto di non aver predisposto un progetto o programma di lavoro. Le prove testimoniali indicate dalla società resistente nel presente giudizio, peraltro, non avrebbero comunque dimostrato la sussistenza di alcun rapporto di lavoro con i rigorosi connotati di autonomia richiesti dall'art. 2222 cc, peraltro esclusi dal tenore dei contratti e dalle stesse allegazioni contenute nella memoria di costituzione e risposta, dai quali risulta il coordinamento riservato al committente.
Ritenuta pertanto applicabile ai pretesi rapporti a progetto la sanzione di cui all'art. 69 c. 1 del D.L.vo n. 276/2003, tra le parti deve ritenersi essere stato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 12.7.2005, con conseguente applicazione della tutela prevista per tale tipo di rapporto.
Nell'individuare la retribuzione spettante ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, invocato dal ricorrente, si deve in primo luogo tenere conto dell'effettivo impegno giornaliero di tre ore dichiarato dallo stesso Cr. nell'interrogatorio libero e si ritiene di dover assumere quale parametro di raffronto il contratto collettivo che la società resistente ha affermato nella memoria di risposta di applicare ai propri dipendenti, con allegazione della quale lo stesso Cr., nelle note difensive, ha dichiarato di prendere atto senza alcuna contestazione. Il riferimento va operato, pertanto, al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in loco dipendenti del personale dipendente da aziende operanti per il soccorso stradale e la prestazione resa dal ricorrente può essere ricondotta al livello quinto, e, dal 12.7.2006, al livello quinto super del sistema di inquadramento del citato CCNL (si vedano le relative declaratorie contrattuali, nel fascicolo della resistente). Pur assumendo come criterio orientativo il contratto collettivo, non può tuttavia farsi riferimento a tutti gli elementi ed istituti retributivi da esso previsti, dovendo prendere in considerazione le sole voci che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione delle voci tipicamente contrattuali, quali, ad esempio, la quattordicesima mensilità o compensi aggiuntivi (Cass. sez. lav., 7.7.2004, n. 12520; Cass., sez. lav., 13.5.2002, n. 6878; Cass., sez. lav., 8.8.2000, n. 10465; Cass., sez. lav., 9.8.1996, n. 7379). La società resistente deve pertanto essere condannata al pagamento della differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata al Cr. ex art. 36 Cost., determinata come dianzi indicato, e quanto effettivamente corrisposto al ricorrente, differenza da maggiorarsi per gli accessori di legge e da quantificarsi nel prosieguo della causa.
In applicazione della tutela spettante al lavoratore subordinato, il recesso della società dal rapporto deve ritenersi illegittimo, concretandosi in un licenziamento disciplinare intimato senza il rispetto delle garanzie di cui all'art. 7 della L. 20.5.1970 n. 300. Non essendo stata contestata dalla società l'allegazione del ricorrente relativa al requisito dimensionale, di cui al punto 19) della narrativa del ricorso, la convenuta deve essere condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, da quantificarsi nel prosieguo della causa.
La società resistente è altresì tenuta a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente in conformità a quanto statuito con la presente sentenza.
Per la quantificazione del credito complessivo del ricorrente è stata disposta con separata ordinanza la prosecuzione dell'istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
La liquidazione delle spese processuali avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, non definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 12.7.2005;
2) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute, maggiorate per gli accessori di legge, da quantificarsi nel prosieguo della causa tenendo conto della riconducibilità della prestazione lavorativa al livello quinto, e, dal 12.7.2006 al livello quinto super del sistema di inquadramento del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito in loco dipendenti, per il periodo 12.7.2005-30.3.2007;
3) annulla il licenziamento intimato al ricorrente e per l'effetto condanna la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
4) condanna altresì la convenuta al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, da quantificarsi nel prosieguo della causa;
5) condanna la società convenuta a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente in conformità a quanto statuito sub 2) e 3)
6) rimette alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese di giudizio;
7) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione della causa.
Così deciso in Trieste il 3 marzo 2009.