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venerdì 20 aprile 2012

Ordinanza di correzione di errore materiale non è impugnabile autonomamente - Cass., sez. lavoro, sent. n. 4414 del 20.03.2012

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza passata in giudicato era riconosciuto che tra R.M., V.T. e Z.A. e le Ferrovie dello Stato erano intercorsi rapporti di lavoro subordinato con decorreva dal 10.10.60 per R., dall'11.11.71 per V. e dal 16.1.63 per Z.. Ottenuto a seguito di nuovo giudizio il pagamento di quanto dovuto dal gennaio 1986 al marzo 1988, i predetti con ricorso al giudice del lavoro di Roma promuovevano una ulteriore domanda per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nell'intero periodo pregresso.

2.- Il Tribunale di Roma accoglieva solo parzialmente le richieste, e, in particolare, dichiarava estinta una parte dei crediti per prescrizione quinquennale, includendo nel percepito alcuni emolumenti (indennità di sostituzione ed assegno integrativo) che per i ricorrenti avrebbero dovuto invece essere escluse.

3.- Proposto appello dai predetti, per quanto qui rileva, la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento dell'impugnazione con sentenza del 26.04.05, condannava la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.(subentrata all'originario datore di lavoro) al pagamento delle differenze economiche maturate per la differenza tra il trattamento riservato ai dipendenti delle Ferrovie ed il trattamento economico già percepito dai tre lavoratori.

4.- Proposto ricorso per cassazione da Rete Ferroviaria e, in via incidentale dai lavoratori, la Corte di cassazione con sentenza 12.12.06 n. 26465, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale avente ad oggetto il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata, assorbiti i successivi motivi e l'incidentale, cassava la sentenza di appello, rilevando un insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza e rinviava alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame.

5.- Riassunta dai lavoratori la causa, il Giudice del rinvio, con sentenza del 10.06.10, corretta ex art. 287 c.p.c. con ordinanze in date 11.8.10 e 13.10.10, in parziale accoglimento dell'appello, condannava Rete Ferroviaria Italiana al pagamento di Euro 41.768, 54 in favore di R., di Euro 42.654,25 in favore di V. e di Euro 30.306,83 in favore di Z.. La sentenza riteneva applicabile il termine di prescrizione decennale (nel cui ambito era stata contenuta la domanda) e non quello quinquennale, atteso che i predetti nel periodo tra il 24.5.78 ed il 31.3.88 - cui erano riferite le rivendicazioni economiche - avevano prestato la loro attività quali incaricati dei servizi di accudienza ai sensi della L. 30 dicembre 1959, n. 1236 e che nel corso del rapporto non avevano goduto di tutela reale del rapporto di lavoro.

Nel merito, all'esito di consulenza tecnica, il giudice del rinvio riteneva che spettassero agli appellanti le differenze economiche tra il trattamento loro dovuto a titolo di retribuzione ordinaria in base alle tabelle ed ai parametri economici dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato e quanto già ricevuto sempre a titolo di retribuzione in ragione dell'attività lavorativa svolta, da cui doveva essere detratta l'indennità di sostituzione (avente carattere indennitario in quanto destinata a rimborsare all'addetto alla pulizia il compenso corrisposto al soggetto incaricato di sostituirlo nel periodo di legittima assenza dal servizio), ma non l'assegno integrativo, che aveva natura retributiva.

6.- Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione C.E., nella qualità di erede di R.M. deceduta nelle more, V. e Z.. Risponde Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.con controricorso e ricorso incidentale a sua volta contrastato dai ricorrenti principali. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

7.- I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto l'impugnazione della stessa sentenza.

8.- I motivi dedotti dai ricorrenti principali possono essere sintetizzati come segue.

8.1.- Con il primo motivo è dedotta carenza di motivazione a proposito dell'inserimento dell'assegno integrativo nella retribuzione percepita, nonchè violazione dell'art. 36 Cost. e artt. 2094, 2099 e 2108 c.c.. Si sostiene che il giudice di merito ha erroneamente inserito nella retribuzione percepita l'assegno in questione, senza tenere conto che esso veniva erogato per compensare il lavoro notturno e che era presente nella busta paga dei ricorrenti solo per compensare le ore effettivamente prestate a tale titolo.

Dato che il raffronto era effettuato con la retribuzione ordinaria corrisposta dalle Ferrovie dello Stato (retribuzione ed indennità integrativa speciale), avrebbero dovuto essere considerate solo le voci effettivamente percepite per titoli corrispondenti, e non anche la voce ulteriore corrisposta per compensare il lavoro notturno. Tale erronea considerazione dell'assegno integrativo comporta una riduzione della retribuzione complessiva al di sotto dei minimi contrattuali, atteso che la somma artificiosamente inserita nella retribuzione percepita andrebbe a ridurre la retribuzione spettante ai ricorrenti quali dipendenti delle Ferrovie.

8.2.- Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione quanto alle spettanze di Z. e violazione dell'art. 36 Cost., artt. 2094 e 2099 c.c., nonchè degli artt. 287 e 288 c.p.c., atteso che, sommando quanto riconosciuto dal consulente tecnico nell'elaborato peritale e nel supplemento di perizia (per differenze di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, festività non godute e t.f.r.), al predetto sarebbe spettata la somma di Euro 43.914,91 e non quella minore di Euro 30.306,93 liquidata con la sentenza impugnata, all'esito della correzione di errore materiale apportata con ordinanza del 13.10.10. 8.3.- Con il terzo motivo è dedotta violazione dell'art. 2909 c.c., atteso che la sentenza passata in giudicato - con cui, nel secondo giudizio, erano state liquidate le differenze per il periodo 1.1.86- 31.3.88 - non aveva inserito nel perceptum dei ricorrenti nè l'assegno integrativo, nè l'indennità di sostituzione. Anche per il periodo antecedente, quindi, il giudice avrebbe dovuto riconoscere le stesse indennità. 8.4.- Con il quarto motivo è dedotta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6 in relazione alla compensazione delle spese processuali del precedente giudizio di legittimità. 9.- I motivi dedotti con il ricorso incidentale possono essere sintetizzati come segue.

9.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione dell'art. 2948 c.c., nn. 4-5, e carenza di motivazione, per la apodittica affermazione che gli incaricati dei servizi di accudienza nelle Ferrovie fossero non assistiti da tutela reale e, quindi, soggetti al metus di perdere il posto di lavoro nel caso di rivendicazione delle spettanze economiche.

9.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c., in quanto il giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle obiezioni mosse dalla difesa del datore di lavoro all'elaborato peritale, facendo decorrere l'inquadramento in seconda categoria già dalla stipula delle prime convenzioni, non tenendo, inoltre, conto che la prescrizione era stata interrotta solo nel maggio 1988, con il deposito del ricorso introduttivo.

9.3.- Con il terzo motivo è dedotta carenza di motivazione a proposito dell'esclusione dal perceptum dell'indennità di sostituzione, essendosi il giudice espresso in maniera apodittica ed assertiva, senza riferimento alle fonti (legislative e convenzionali), ignorando che le somme in questione erano state concordate in via forfettaria.

9.4.- Con il quarto motivo è dedotta violazione dell'art. 287 c.p.c. e carenza di motivazione, in quanto le correzioni apportate alla sentenza già pubblicata con l'ordinanza 13.10.10 sono del tutto immotivate, di modo che la Corte d'appello ha nella sostanza modificato la sentenza in aperta violazione dell'art. 287 c.p.c..

10.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Il giudice di merito ha ritenuto che l'assegno integrativo corrisposto dall'Azienda Ferroviaria agli odierni ricorrenti in costanza di rapporto avesse natura retribuiva "in correlazione alle particolari modalità della prestazione" e, pertanto, ha considerato i relativi importi percepiti da ognuno dei lavoratori quali componenti del compenso ricevuto per il servizio espletato. Il giudice, in altre parole, ha ritenuto che detta voce stipendiale rientrava a tutti gli effetti nella retribuzione percepita dai ricorrenti per lo svolgimento della prestazione offerta alla controparte. I ricorrenti, sostenendo che detto assegno era abitualmente corrisposto per compensare il lavoro notturno, nella sostanza confermano questa affermazione e non spiegano in base a quale considerazione giuridica le somme corrisposte a compenso di una parte particolare prestazione (sicuramente più gravosa, in quanto offerta nelle ore notturne) avrebbero carattere non retributivo, pur essendo corrisposte in ragione della prestazione offerta.

11.- Il secondo motivo è inammissibile.

Tale mezzo di impugnazione, sotto la veste della denunzia del vizio di motivazione e della violazione di legge, non sottopone al Collegio un vizio di legittimità del dictum giudiziale derivante dalla ordinanza 13.10.10, con cui la Corte d'appello ha corretto il dispositivo della sentenza 10.6.10 (così fissando in Euro 30.306,93 la somma che la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana è stata condannata a pagare in favore di Z.), ma contesta l'ordinanza stessa, assumendo che essa sarebbe affetta da un intrinseco errore di calcolo, a sua volta determinato da precedente errore dell'istanza di correzione sottoposta al Collegio.

L'ordinanza di correzione di errore materiale non è impugnabile autonomamente neanche con ricorso ex art. 111 Cost., essendo l'impugnazione consentita solo a tutela dei diritti nascenti dalla parte corretta attraverso la verifica della legittimità degli effetti sostanziali della disposta correzione. Ne consegue che la denuncia di eventuali vizi di formazione dell'ordinanza di correzione che non coinvolgano anche il merito sostanziale del provvedimento determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, potendo essere formulate esclusivamente censure che riguardino o la verifica dell'ammissibilità del procedimento di correzione o la fondatezza del merito del provvedimento correttivo (Cass. 27.04.11 n. 9425, nonchè Cass. 5.05.04 n. 8543 e Cass. 17.05.10 n. 12034).

12.- Con il terzo motivo si sostiene che, avendo la sentenza (ormai passata in giudicato) pronunziata inter partes sulla domanda di pagamento delle differenze retributive per i periodi 1.01.86-31.03.88 escluso l'assegno integrativo dal perceptum dei ricorrenti, la sentenza oggi impugnata (relativa alle differenze maturate in periodi temporali diversi) costituirebbe violazione degli effetti del giudicato.

Con questo motivo si deduce, nella sostanza l'esistenza di un giudicato esterno di cui si chiede l'affermazione anche tra le odierne parti. Il giudicato è, tuttavia, insussistente in quanto la pronunzia invocata dai ricorrenti non può spiegare la stessa autorità in un diverso giudizio, dato che il giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone - a differenza di quanto qui riscontrabile - che tra la precedente causa e quella in atto vi sia non solo identità di parti, ma anche di petitum e di causa petendi (giurisprudenza consolidata, v. per tutte Cass. 27.01.06 n. 1760).

Anche questo motivo è, dunque, infondato.

13.- Con il quarto motivo si sostiene che la Corte d'appello, compensando le spese del precedente giudizio di legittimità con la motivazione "appare congrua la compensazione", avrebbe violato gli artt. 91 e 92 c.p.c., sostanzialmente ignorando "gli esiti del processo".

Il motivo è inammissibile. In quel giudizio di legittimità, essendo accolto il ricorso della soc. RFI, i ricorrenti odierni risultarono soccombenti e, pertanto, per il principio della soccombenza oggi invocato, avrebbero dovuto essere condannati alle spese. Non esiste, pertanto, interesse a censurare la statuizione di compensazione.

14.- Passando all'esame del ricorso incidentale, deve innanzitutto rigettarsi il primo motivo, con cui si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto di lavoro degli "incaricati dei servizi di accudienza", prima del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, non fosse assistito da stabilità reale, di modo che la prescrizione non aveva decorrenza in costanza di rapporto.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, in relazione al rapporto degli addetti a quei servizi, ritiene che la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto vada accertata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo (ovvero in base alla sua natura autonoma o subordinata), anche avendo riguardo alla situazione psicologica in cui versa il lavoratore per il timore della risoluzione di esso (Cass. 7.09.09 n. 19271). A questo principio si è attenuto il giudice di merito, rilevando che nel periodo cui si riferiscono le odierne rivendicazioni, prima del riconoscimento giudiziale dell'esistenza del rapporto subordinato, i ricorrenti avevano con le Ferrovie dello Stato un rapporto in regime convenzionale, che non garantiva la stabilità.

Trattasi di giudizio di merito congruamente formulato, sulla base del quale, in forza dei noti principi in tema di prescrizione dei crediti di lavoro, correttamente la Corte d'appello ha tratto la conclusione che nel corso del rapporto non decorresse la prescrizione.

15.- I motivi secondo e terzo del ricorso incidentale, con cui si deduce l'erroneità dell'inquadramento assegnato dal consulente tecnico ai dipendenti (secondo) e la carenza di motivazione a proposito dell'esclusione dal perceptum dell'indennità di sostituzione (terzo), sono inammissibili. Al riguardo la ricorrente soc. RFI non ottempera al requisito dell'autosufficienza, in quanto non fornisce sufficienti elementi di conoscenza per valutare quale fosse l'inquadramento che avrebbe dovuto essere effettivamente assegnato e quali fossero i parametri di carattere convenzionale sulla base dei quali era organizzata la prestazione dei ricorrenti, dai quali il giudice avrebbe dovuto trarre la conclusione che l'indennità in questione avesse natura retributiva e dovesse essere inserita tra la somme già percepite dai lavoratori.

16.- Il quarto ed ultimo motivo di ricorso incidentale, attinente il contenuto dell'ordinanza 13.10.10 di correzione dell'errore materiale, è anch'esso inammissibile, in ragione dei principi enunziati sub par. 11.

17.- In conclusione, entrambi i ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati.

18.- In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità debbono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta con compensazione delle spese tra le parti.