L'inclusione della malattia fra quelle per cui l'origine professionale risulta di elevata probabilità implica una presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale. Di talché, se, da un lato, il lavoratore ha l'onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale che adopera normalmente nell'attività lavorativa, dall'altro lato, l'istituto assicuratore deve dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico. Siffatta prova può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata determinata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, non sia riconducibile all'esposizione a rischio, tenuto conto dei tempi di esposizione e della manifestazione della patologia.