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giovedì 26 aprile 2012

Responsabilità indiretta del committente per il fatto dannoso del dipendente ai sensi dell'art. 2049 c.c. - Cass. sent. n. 18926 del 31.08.2009

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 30 e il 31 agosto 2000 l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rovereto B. e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante C.R., F.L., B. L., Ma.Ma. e R.S.M., al fine di sentirne accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione delle lesioni subite da M.G. per effetto delle percosse infertegli da R.S.M., dipendente della società, incaricata dell'attività di custodia della spiaggia per conto del Comune di (OMISSIS) la sera del (OMISSIS), con conseguente condanna a rimborsarle la complessiva somma di L. 9.287.000, oltre interessi.

B. e C. s.a.s., C.R. e F.L., costituitisi in giudizio, contestavano la domanda, chiedendone il rigetto.

Con autonomo atto di citazione M.G., a sua volta, conveniva in giudizio B. e C. s.a.s. s.a.s., C.R., F.L., B.L., Ma.Ma., M.C. e R.S.M., al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito di quest'ultimo e per l'effetto sentirlo condannare, insieme agli altri convenuti, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali da lui subiti, quantificati in L. 64.101.700, oltre svalutazione e interessi.

Anche in questo giudizio B. e C. s.a.s. s.a.s., costituitasi in giudizio, contestava la domanda.

Riunite le cause, il Tribunale di Rovereto le decideva con sentenza del 20 settembre 2002 con la quale condannava R.S.M. a corrispondere a M.G. la somma di Euro 19.379,27 e all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari la somma di Euro 4.796,34, oltre svalutazione, interessi e spese. Il decidente rigettava poi ogni altra domanda, compensando le spese legali tra gli attori e B. e C. s.a.s. s.r.l..

Proposto gravame principale da parte di quest'ultima, al fine di ottenere la rifusione delle spese di causa, e incidentale da parte di M.G. e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento, al fine di sentir dichiarare la concorrente responsabilità solidale di B. e C. s.a.s. s.a.s. e di sentirla condannare, in uno ai suoi soci accomandatari, C. R., F.L., B.L., Ma.Ma. e M.C., la Corte d'appello di Trento in data 11 giugno 2004 li rigettava.

In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che correttamente il giudice di prime cure aveva escluso la responsabilità di B. e C. s.a.s. s.a.s. e dei soci accomandatari, ricordando che la giurisprudenza costantemente ritiene necessario, ai fini dell'operatività del disposto dell'art. 2049 cod. civ., la sussistenza tra l'esercizio dell'incarico e la consumazione dell'illecito, se non di un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno di un rapporto di occasionalità necessaria, inteso nel senso che l'espletamento dell'incarico debba aver reso possibile o comunque agevolato la causazione dell'evento lesivo.

Nella fattispecie dal quadro probatorio di riferimento era emerso che certamente M.R. la notte del (OMISSIS) svolgeva attività lavorativa diretta alla custodia dei parcheggi siti nei pressi del lungolago di (OMISSIS) per conto di B. e C. s.a.s. e che lo stesso, avendo notato un gruppo di giovani sulla spiaggia, alcuni dei quali nudi in acqua, li aveva invitati ad uscire, così provocandone la reazione, alla quale aveva fatto seguito l'episodio delle lesioni (rimasto oscuro nella genesi e nella dinamica). E tuttavia tra le mansioni affidate al R. non risultava esservi anche la vigilanza della spiaggia libera, la quale neppure rientrava tra le attività dell'impresa per la quale lo stesso lavorava, ancorchè dalla annotazione di servizio del Commissariato risultasse che il C., nella qualità di responsabile di B. e C. s.a.s., avesse dichiarato che la propria ditta aveva in appalto dal Comune di (OMISSIS) la vigilanza dei parcheggi e che i dipendenti della società, spostandosi da un parcheggio all'altro lungo la spiaggia, facevano anche opera di vigilanza di questa. Ma tale dichiarazione, semplicemente attribuita al C., aveva un contenuto equivoco e un peso indiziario debole.

In tale contesto, secondo il decidente, tra l'attività svolta dal R., per conto di B. e C. s.a.s. e le lesioni provocate al M. doveva ritenersi sussistente un nesso di mera occasionante cronologica, essendo l'invito rivolto ai bagnati di uscire dall'acqua e la conseguente colluttazione espressione della autonomia privata del dipendente.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione M. G., articolando due motivi.

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento, nel suo controricorso, ha a sua volta avanzato ricorso incidentale affidato a due motivi.

A fronte di ciascuna di tali impugnazioni B. e C. s.a.s. s.a.s., C.R. e F.L. hanno notificato controricorso.

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2049 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, in ordine alla sussistenza del nesso di occasionante necessaria tra l'illecito commesso dal R. e l'esercizio delle incombenze allo stesso affidate, con conseguente responsabilità solidale di B. e C. s.a.s. s.a.s. e dei suoi soci accomandatari.

E invero, dal riconoscimento che le lesioni subite dal M. erano state provocate dal R. mentre svolgeva la sua attività di custodia dei parcheggi, ancorchè nella fase di spostamento dall'uno all'altro di questi, con conseguente, necessario transito sul lungolago di (OMISSIS), il giudice di merito avrebbe dovuto trarre il convincimento della responsabilità di B. e C. s.a.s. e dei soci accomandatari, ex art. 2049 cod. civ., essendo pacifico che il preponente risponde dell'attività lesiva posta in essere dal preposto, anche se lo stesso abbia abusato della sua posizione, contravvenendo alle istruzioni ricevute e agendo per finalità estranee alle mansioni affidategli (confr. Cass. 10 dicembre 1998, n. 12417).

Nè alcun rilievo poteva avere la circostanza che le finalità della condotta del R. non fossero collegate alle funzioni svolte, posto che altrimenti la responsabilità del suo datore di lavoro sarebbe evidentemente diretta e non mediata.

In sostanza contraddittoriamente la Corte territoriale non aveva fatto derivare dall'accertamento del nesso di occasionante cronologica tra l'attività lavorativa del R. e la condotta lesiva dallo stesso tenuta l'affermazione della responsabilità indiretta del preposto.

Aveva altresì trascurato di considerare il decidente che l'errata rappresentazione soggettiva del proprio dovere da parte del R. dimostrava che lo stesso non era stato istruito a diligenza, donde un ulteriore profilo di applicabilità della norma codicistica innanzi richiamata.

1.2 Col secondo mezzo l'impugnante denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonchè violazione dell'art. 2735 cod. civ., in relazione all'art. 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il decidente aveva ritenuto indizio debole la dichiarazione confessoria di C.R., legale rappresentante di B. e C. s.a.s. e responsabile della sicurezza, il quale aveva affermato che i suoi dipendenti, spostandosi da un parcheggio all'altro, svolgevano anche opera di vigilanza della spiaggia. E invero, la confessione fatta dal responsabile e legale rappresentante al terzo, nella specie, l'ufficiale di polizia giudiziaria, pur non costituendo prova legale, neppure era valutabile alla stregua di un mero indizio.

1.3 Nei due motivi del ricorso incidentale l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2049 e 2735 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, svolgendo argomentazioni sostanzialmente sovrapponili a quelle formulate da M.G..

3.1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da M.G. e dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento avverso la stessa sentenza.

Sempre in via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza del ricorso incidentale proposto dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento, per essere stato lo stesso notificato il 18 ottobre 2005 e cioè dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte d'appello di Trento.

Mette conto all'uopo ricordare che le sezioni unite di questa Corte, affrontando la questione della ammissibilità e dei limiti dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, hanno stabilito, in termini definitivi ed appaganti, che l'impugnazione incidentale tardiva deve sempre ritenersi ammissibile a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte in cui l'impugnazione principale ponga in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, di modo che non può esserle negato ingresso sia che essa rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia che rivesta quelle della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dal fatto che l'impugnazione principale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (confr. Cass. civ. sez. un. 27 novembre 2007, n. 24627).

Siffatta situazione ricorre certamente nella fattispecie, posto che l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ha azionato la propria domanda nei confronti di B. e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante C. R., nonchè di F.L., B.L., Ma. M. e R.S.M. in via di surroga, ex art. 1916 cod. civ. nei diritti dell'assicurato-danneggiato M.G..

3.2 Le censure proposte dai ricorrenti, le quali, per la loro evidente connessione, si prestano a essere esaminate congiuntamente, sono fondate.

La responsabilità disciplinata dall'art. 2049 cod. civ., che ha senza dubbio carattere oggettivo (confr. Cass. civ. 28 agosto 2007, n. 18184; 29 ottobre 2003, n. 16226), costituisce uno dei casi di responsabilità cd. indiretta previste dal codice civile e qua e là in alcune leggi speciali: casi in cui, al di là di definizioni più o meno esaustive ed appropriate, un soggetto è chiamato a rispondere sul piano economico del fatto altrui, in forza di speciali rapporti che lo legano all'autore della condotta lesiva, alla cosa a mezzo della quale essa è stata perpetrata o al luogo nel cui ambito la stessa si è svolta.

E' la responsabilità, oltre che dei padroni e dei committenti, per il fatto illecito dei loro domestici e commessi (art. 2049 cod. civ.), dell'albergatore, quanto agli oggetti portati dai clienti nell'albergo (art. 1784 cod. civ.), della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace (art. 2047 cod. civ.) dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte (art. 2048 cod. civ.), quanto alle condotte dei figli minori e delle persone a essi affidate, del proprietario dell'edificio (art. 2053 cod. civ.), di quello del veicolo (art. 2054 cod. civ.), dell'armatore e dell'esercente l'aeromobile (rispettivamente, artt. 274 e 878 c.n.), del proprietario della pubblicazione e dell'editore (L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11).

Nelle ipotesi testè esemplificativamente elencate, invero, in ragione di una potestà riconosciuta al soggetto nei confronti dell'autore della condotta lesiva, ovvero dell'inerenza di determinate cose o luoghi alla sfera di normale disponibilità dello stesso, ovvero ancora sulla base di scelte legislative ampiamente discrezionali, un soggetto è costituito garante, nei confronti di chi abbia subito un danno, dell'adempimento degli obblighi risarcitori.

Trattasi di discipline articolate e complesse, che talvolta riconoscono all'extraneus la possibilità di una prova liberatoria (artt. 2047, 2048, 2053, 2054 ecc), altre volte gliela negano, in applicazione di un criterio di secca oggettività, come nell'ipotesi, che qui rileva, di cui all'art. 2049 cod. civ.: la responsabilità del datore di lavoro scatta in effetti ogni qualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se il dipendente (al quale evidentemente alludono le desuete formule usate dalla norma codicistica), abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni, abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, o persino trasgredendo agli ordini ricevuti, purchè sia comunque rimasto nell'ambito dell'incarico affidatogli (confr. Cass. civ. 3, 6 marzo 2008, n. 6033).

Il contenuto precettivo della norma viene sintetizzato nella locuzione per cui la responsabilità indiretta del committente per il fatto dannoso del dipendente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. postula l'esistenza di un nesso di occasionante necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno (confr. Cass. civ. 6 aprile 2002, n. 4951).

Il fondamento di siffatta regolamentazione è la scelta, di carattere squisitamente politico, di porre a carico dell'impresa, come componente dei costi e dei rischi dell'attività economica, i danni cagionati da coloro della cui prestazione essa si avvale per il perseguimento della sua finalità di profitto, in conformità al principio per cui ubi commoda, ibi incommoda.

3.3 Ciò posto, ritiene il collegio che la sentenza impugnata, pur muovendo da tale, corretto approccio ermeneutico, sia approdata a una scelta decisoria che non appare sorretta da un coerente apparato argomentativo.

All'uopo è sufficiente rilevare che la responsabilità di B. e C. s.a.s. è stata esclusa sulla base dell'assunto, già di per sè discutibile, per quanto di qui a poco si dirà, che l'attività di custodia della spiaggia non rientrasse tra quelle svolte da B. e C. s.a.s.. Posto tuttavia che le funzioni di vigilanza assunte in appalto dalla società venivano sicuramente espletate dai dipendenti della stessa spostandosi da un parcheggio all'altro, lungo le rive del lago, l'impegno motivazionale del decidente non poteva omettere di confrontarsi col nesso tra siffatte modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e il comportamento produttivo del danno, al fine di stabilire se esse lo avessero reso possibile o anche solo agevolato, laddove il termine occasionalità cronologica usato dal giudice di merito è all'evidenza elusivo di tali problematiche.

A ciò aggiungasi che non appare convincente la qualificazione come indizio debole delle affermazioni del legale rappresentante di B. e C. s.a.s. riportate nella annotazione di servizio del Commissariato.

L'insufficienza argomentativa è particolarmente visibile a sol considerare che la Corte territoriale non ha valutato il dato con riferimento all'intero contesto probatorio e, in particolare, alle prestazioni in concreto richieste dalla società ai dipendenti in servizio effettivo di vigilanza, per come emerse dalla compiuta istruttoria.

Le rilevate, inemendabili incongruenze e deficienze motivazionali su un presupposto essenziale della responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ., e cioè l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e l'attività lavorativa svolta dal suo autore, nel senso innanzi precisato, comportano che, in accoglimento di entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, che si atterrà ai criteri enunciati e che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ala Corte d'appello di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2009