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giovedì 12 aprile 2012

Riconoscimento della pensione di vecchiaia - Tribunale di Milano, sez. lavoro, sent. del 29.02.2012

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 28/10/10, MO. ha chiamato in giudizio l'INPS, per sentire dichiarare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 1/8/05, con condanna dell'I.N.P.S. a erogare i relativi importi maturati da tale data.

Per sostenere le proprie tesi, la stessa parte ha, particolarmente, esaminato le norme in materia e la clausola di salvaguardia che vi sarebbe stata - per l'articolo 1, comma 3, della legge numero 243/04 - della disciplina precedente, che sarebbe a favore del ricorrente.

Ha, altresì, domandato il riconoscimento del proprio diritto al supplemento di pensione, in ragione dei contributi versati successivamente alla data di decorrenza della pensione.

Il tutto con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e vittoria di spese di lite.

Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, l'I.N.P.S. ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.

In particolare, l'ente convenuto ha sostenuto la mancanza dei requisiti di legge per consentire la decorrenza retroattiva della pensione di vecchiaia fin dal 1/8/05, così come del supplemento della pensione, che potrebbe maturare solo dopo due o cinque anni previsti dalla legge, successivi alla liquidazione della pensione.

Inoltre, l'I.N.P.S. ha eccepito la prescrizione quinquennale.

All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

Motivi della decisione

La domanda attorea è risultata fondata.

A) Per motivare, preliminarmente, si deve ricordare come l'art. 6 della L. 155/81 prevede che "la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.

Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa".

Questa è, infatti, la norma invocata dalla ricorrente per sostenere la decorrenza della propria pensione di vecchiaia dal giorno in cui questi ha raggiunto l'età pensionabile.

Ora, prima di verificare l'applicabilità di detta norma è anche bene mettere in luce che la parte attorea ha presentato domanda di pensione di vecchiaia in data 12/11/10, senza scegliere per una diversa decorrenza, ai sensi del secondo comma della norma appena citata (cfr. doc. 1 ric.).

Ciò posto, per decider la presente causa, è possibile, innanzitutto, osservare come al ricorrente, assicurato per le prestazioni previdenziali fin dall'epoca precedente alla entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 (doc. 6 ric.), fosse, però, comunque, da applicarsi, per fa pensione di vecchiaia, un regime di tipo contributivo, come hanno convenuto entrambe le parti nella discussione orale e come risulta dal doc. 9 ric.

Infatti, l'articolo due, comma 31, di tale legge, stabilisce che "ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995".

Chiarito questo punto, è, poi, da osservare che, per gli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria, come il ricorrente, l'articolo 3 del D.M. 2-5-1996 n. 282 prevede che "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995".

Su questa norma le parti hanno dibattuto nella presente causa e, in particolare, sul significato della locuzione "alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995".

L'INPS, infatti, sostiene che detto periodo della statuizione implicherebbe che chi voglia giovarsi della possibilità di cumulo dei contributi versati alle gestioni pensionistiche diverse da quella introdotta per i collaboratori coordinati continuativi dalla presente legge potrebbe farlo alle condizioni previste dall'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, ossia l'avere maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, ma detta scelta implicherebbe, ex lege, anche l'opzione per il sistema contributivo, con una decorrenza della pensione di vecchiaia che sarebbe da porsi, così, nel primo giorno successivo alla data della domanda.

Cosicché, secondo l'ente la parte attorea, avendo optato per il sistema contributivo, non potrebbe invocare la decorrenza prevista dall'articolo sei della legge 155 del 1981.

Per affrontare la questione, è bene rammentare che l'art. 1, co. 23, della legge n. 335/95 stabilisce che "per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".

Ora, per la lettura di detta norma e dell'articolo 3 del D.M. 2-5-1996 n. 282, appare chiaro come il legislatore con la locuzione "alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995" abbia stabilito la facoltà cumulo dei contributi già versati non nella gestione separata precedentemente al 31/12/95, alla sola condizione dell'avere maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, mentre nessuna indicazione di legge porta a ritenere che chi eserciti detta possibilità debba necessariamente anche optare per il sistema contributivo con le conseguenze esposte dall'INPS, anche perché, come anticipato, il sistema contributivo è quello tipicamente proprio della gestione separata, per cui non è necessaria alcuna ulteriore opzione da parte del lavoratore iscritto alla stessa.

Posto come si debba ritenere che si operi, comunque, in un regime di sistema contributivo, si deve, a tal punto, però, anche mettere in luce che il legislatore è intervenuto nella materia pensionistica di vecchiaia con la legge 243/04, successivamente novellata con la legge 247/07, con la quale, tra l'altro, per quanto riguarda la decorrenza delle prestazioni, ha introdotto finestre d'uscita differenziate (cfr. art. 1, co. 6, lett. b e c).

Tuttavia, una simile novità non appare poter aver efficacia sulla posizione del ricorrente per la "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, co. 3 e ss. della legge 243/04 che stabilisce "3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa".

Dunque, la "clausola di salvaguardia" di cui al comma tre citato, prevede, per il lavoratore che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della stessa legge, la garanzia, utile ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico anche di vecchiaia, di mantenere il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa.

I requisiti stabiliti dalla normativa vigente anteriormente a detta norma erano previsti dall'art. 1, co. 20, della legge 335 del 1995 che disponeva che "il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. (...)".

Non è in discussione che la parte attorea possedesse detti requisiti prima del 31/12/07 e alla data dell'1.8.05.

Dal che, deriva che, per la menzionata clausola di salvaguardia, questi potesse beneficiare, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, delle condizioni di legge stabilite dalla normativa anteriormente vigente rispetto alla legge numero 243/04.

Quanto alla decorrenza della pensione di vecchiaia, dunque, non si devono applicare al ricorrente le finestre pensionistiche, ma quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 155 del 1981, con diritto, pertanto, alla stessa dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile (come, peraltro, chiarito dallo stesso sito Internet dell'ente convenuto: cfr. doc. 9 ric.).

D'altronde, la Suprema Corte ha confermato che la norma dell'art. 6, comma primo, della legge 23 aprile 1981 n. 155 fissa la decorrenza della pensione di vecchiaia a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi al primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile (cfr. Cass. Sentenza n. 3258 del 03/04/1999; Cass. Sentenza n. 3928 del 17/04/1998) e ha attribuito valenza "generale" a detta previsione (cfr. Cass. Sentenza n. 7228 del 04/08/1994).

L'età pensionabile, come non è controverso (cfr. il verbale di causa), è maturata per MO. dal 1/8/05 e, da tale data, questi ha, dunque, il diritto al versamento dei ratei pensionistici, ai sensi dell'articolo 6 della legge 155 del 1981.

Tale soluzione ermeneutica è, del resto, confermata dal comma 4 del menzionato art. 1 della legge 243/04 che, per l'appunto, statuiscono che per il lavoratore che possa beneficiare della "clausola di salvaguardia di cui al comma tre, i periodi di anzianità contributiva maturati "fino alla data di conseguimento del diritto" alla pensione sono computati secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Le parole "fino alla data di conseguimento del diritto", infatti, appaiono confermare come la pensione sia calcolata con una decorrenza dall'età pensionabile, anche se la domanda sia successiva e, in epoca posteriore alla decorrenza, prosegua il versamento dei contributi e, ad analoga conclusione, porta il successivo comma cinque che prevede che lo stesso lavoratore può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisita.

B) Occorre, poi, accogliere anche la domanda di supplemento, posto come l'articolo 7 della legge 155 del 1981, chiarisca, ai commi 4, 5 e 6, che la liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

I due anni previsti dal comma cinque, come anche chiarito dal precedente comma quattro, sono da calcolarsi, infatti, dalla data di decorrenza della pensione e, quindi, ancora dal 1/8/05 in avanti e dette decorrenze sono applicabili ai lavoratori autonomi per il disposto del comma sei del medesimo articolo 1.

In materia, del resto, la Suprema Corte ha chiarito che "in materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria" (cfr. Cass. Ordinanza n. 28738 del 23/12/2011; Cass. Sentenza n. 13604 del 05/11/2001; Cass. Sentenza n. 2846 del 11/03/2000).

Si deve, quindi, dichiarare il diritto del ricorrente ai supplementi di pensione ai sensi dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 155, con decorrenza dal 1/8/07, data che risulta antecedente rispetto a quella dell'istanza contenuta nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio (che pone per il supplemento il dies a quo dall'1/12/10).

Tuttavia, per la lettura del ricorso e per l'interpretazione delle sue conclusioni alla luce della parte motiva dello stesso, si deve intendere che tale decorrenza anticipata possa ritenersi, comunque, compresa nelle domande attoree, considerato come le motivazioni, che integrano la causa petendi dell'atto, menzionano la possibilità di maturazione del supplemento dopo due anni dalla decorrenza della pensione (cfr. pag. 15 del ricorso).

Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 47 bis del D.P.R. numero 639 del 1970 (come modificato dall'articolo 38 della legge 111 del 2011), occorre osservare come la stessa sia stata interrotta dalla domanda amministrativa del 12/11/10 del ricorrente, cosicché risultano prescritti i ratei maturati antecedentemente al 12/11/05.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto e le spese di lite sono liquidate in ragione della soccombenza, della durata, della natura e del valore della causa.

P.Q.M.

1. Accertata la prescrizione quinquennale per i ratei antecedenti al 12/11/05, accerta la decorrenza della pensione di vecchiaia del ricorrente dal 1/8/05, con diritto ai relativi ratei dal 12/11/05 in avanti.

2. Dichiara il diritto del ricorrente ai supplementi di pensione ai sensi dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 155 con decorrenza dal 1/8/07.

3. Condanna l'I.N.P.S. ai relativi versamenti, con interessi dalle singole scadenze al saldo.

4. condanna l'I.N.P.S. a versare le spese di lite per Euro 2000, oltre accessori, al ricorrente, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.