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giovedì 5 aprile 2012

SENTENZA LETTA DA MAGISTRATO DIVERSO E MANCANZA DI MOTIVAZIONE - RIMEDI ESPERIBILI NEL RITO DEL LAVORO - CASS., SEZ. LAVORO, SENT. N. 5277 DEL 03.04.2012

Svolgimento del processo

La E. di M. C. e M. M. snc ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento con cui era stato ingiunto alla stessa società il pagamento di somme relative ad omissioni contributive concernenti gli anni 2000-2001.

Il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile l'opposizione con sentenza che è stata confermata dalla Corte d'appello della stessa città, che ha ritenuto infondate le censure proposte dalla società appellante osservando che: a) doveva essere respinta l'eccezione di inesistenza o di nullità della sentenza in quanto redatta da giudice diverso da quello che aveva letto il dispositivo, perchè il dispositivo era stato letto dal giudice davanti al quale si era svolta la discussione e la motivazione era stata necessariamente redatta da altro magistrato dello stesso ufficio, a ciò designato dal Presidente della Sezione, a seguito del decesso di quello che aveva dato lettura del dispositivo in udienza; b) in ogni caso, la nullità della sentenza si sarebbe convertita in motivo di appello senza che ciò potesse comportare la rimessione della causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; c) la sentenza di primo grado doveva essere confermata nel merito in quanto correttamente motivata con riferimento alla tardività della opposizione proposta dalla E. ed alla perentorietà del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per la proposizione dell'opposizione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la E. snc affidandosi a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso l'INPS (anche quale mandatario della SCCI spa).

La U. spa non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento, chiedendo a questa Corte di stabilire se in virtù del principio di immutabilità del giudice, la motivazione della sentenza nel rito del lavoro possa essere redatta da un giudice, persona fisica, diverso dal magistrato investito della cognizione della causa - e che ha deciso la causa dando lettura del dispositivo - e se in questo specifico caso sia configurabile una nullità (assoluta) della sentenza.

2.- Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla perentorietà del termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali e dottrinali che esistevano sul punto all'epoca della decisione della causa.

3.- Con il terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla perentorietà del termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lamentando, in sostanza, una omessa pronuncia della Corte d'appello sul motivo di impugnazione relativo allo specifico punto.

4.- Il primo motivo è infondato. Il principio secondo cui la sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perchè deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa, con la conseguenza che, qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non sarà sufficiente un decreto del capo dell'ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato dovrà convocare le parti dinanzi a sè perchè precisino nuovamente le conclusioni (cfr. ex plurimis Cass. n. 5854/2004), è un principio che non è evidentemente applicabile alle controversie alle quali si applica il rito del lavoro e nelle quali la causa viene decisa con lettura immediata del dispositivo in udienza (art. 420 c.p.c.). Nel caso in esame, e cioè in caso di assoluto impedimento del giudice intervenuto dopo la lettura del dispositivo in udienza, trova invece applicazione il principio per cui al dispositivo pronunciato dal giudice, che sia stato poi colpito dal suddetto impedimento, va riconosciuto il carattere di sentenza, esistente ed efficace, ma affetta da nullità per mancanza di motivazione, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161 c.p.c., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa nè rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., - nè limitare la pronunzia alla mera declaratoria di tale nullità, dovendo decidere la causa nel merito. Questa Corte ha, del resto, ripetutamente affermato che la radicale mancanza della motivazione, per la sentenza che sia munita di tutti gli altri requisiti contemplati dall'art. 132 c.p.c., ivi compresa la sottoscrizione del giudice, e che sia pubblicata mediante deposito in cancelleria, determina nullità e non giuridica inesistenza, in quanto non incide sulla configurabilità della sentenza medesima come atto di esercizio della funzione giurisdizionale nel caso concreto (cfr. Cass. n. 16581/2009, Cass. n. 18948/2006, Cass. n. 11975/97, Cass. n. 6354/88). Ed ha altresì precisato (Cass. n. 19026/2007) che "la mancanza della motivazione, che, fra l'altro, adempie al compito di consentire (in relazione alle ulteriori fasi del giudizio) l'adeguato esercizio del diritto di difesa, certamente inficia la sentenza, ma il vizio ben può essere fatto valere dalla parte soccombente attraverso l'impugnazione la quale consentirà, a seguito dell'eliminazione del provvedimento in quanto affetto appunto da tale vizio, il riesame del merito. E che questo sia il sistema positivo della legge può desumersi, oltrechè dalla fondamentale disposizione dell'art. 161 c.p.c., comma 2, che esclude l'assorbimento delle nullità nella impugnazione solo nell'ipotesi di mancanza di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, altresì dall'art. 354, comma 1 delle stesso codice che unicamente per tale ipotesi e non anche per quella del primo comma del detto art. 161 dispone la remissione della causa al primo giudice, nonchè dal successivo art. 360, comma 1, n. 5, che prevede quale specifico mezzo di ricorso per cassazione, tra l'altro, la "omessa" motivazione, vizio riconducibile perciò, anche in relazione a tale profilo, unicamente nell'ambito del primo comma del ripetuto art. 161 (cfr. Cass. 25 novembre 1988 n. 6354)" (per le considerazioni che precedono, non appare, dunque, condivisibile il diverso principio espresso da Cass. n. 4881/85, secondo cui la mancanza della motivazione determinerebbe, in ogni caso, la radicale inesistenza della sentenza, e non soltanto la sua nullità, da far valere secondo le regole proprie del giudizio di impugnazione).

5.- Nella fattispecie in esame, la Corte d'appello, dopo aver espresso l'opinione (peraltro con una formula dubitativa: "non pare") che la sentenza non dovesse essere considerata nulla, ha comunque ritenuto che "quand'anche si volesse affermare la nullità della sentenza, peraltro, questa si convertirebbe in motivo di appello ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 1, e non comporterebbe la rimessione della causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.", ed ha poi deciso la causa nel merito esaminando tutti i motivi dell'appello, che, nella specie, erano estesi anche al merito della causa. Il primo motivo non può pertanto trovare accoglimento.

6.- Il secondo motivo è infondato. Invero, a prescindere dalla considerazione che il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche (cfr. ex plurimis Cass. n. 11883/2003, Cass. n. 5595/2003), va rilevato che la decisione della Corte territoriale è conforme all'orientamento costantemente espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 17967/2011, Cass. n. 8931/2011, Cass. n. 8900/2010, Cass. n. 2835/2009, Cass. n. 17978/2008, Cass. n. 4506/2007) secondo cui in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, con la conseguenza che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda (cfr. Cass. n. 11274/2007), il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di costituzionalità per contrasto con l'art. 24 Cost., poichè il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà (discrezionali) del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione.

Del resto, la Corte costituzionale, con ord. n. 111 del 2007, ha già ritenuto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, laddove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio, e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire a un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione.

7.- Anche il terzo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale espressamente - e correttamente - ritenute assorbite dalla inammissibilità dell'opposizione le ulteriori questioni relative alla violazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ed al merito della pretesa contributiva dell'Inps, sollevate dalla ricorrente con l'atto di appello.

8.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti dell'Inps, mentre non deve provvedersi sulle spese nei confronti della U. spa, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Inps delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00, oltre Euro 4.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;

nulla sulle spese nei confronti dell'intimata.