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venerdì 13 aprile 2012

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E PART-TIME VERTICALE - CASS. SENT. N. 5724 DEL 11.04.2012

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Napoli B.N. allegava di prestare la propria attività lavorativa come lettrice madrelingua presso l'Università di Napoli e di essere stata assunta D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28, con contratto a tempo determinato per diversi anni; che con accertamento giudiziale i termini annuali erano stati ritenuti illegittimi ed era stata accertata la sussistenza fra l'Università e la ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla stipula del primo contratto; che l'Università aveva sospeso il rapporto dal 16.7.1999 al 31.1.2000 ritenendo che il rapporto fosse da considerarsi a tempo indeterminato ma con un part-time verticale, sospensione che era stata impugnata con ricorso dalla B. nel quale si chiedeva la corresponsione delle retribuzioni, ricorso rigettato in primo grado, ma accolto con sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 febbraio 2002, che l'Università aveva per le medesime ragioni sospeso il rapporto di lavoro anche per gli anni 2000 e 2001, sospensione da giudicarsi analogamente illegittima. Pertanto chiedeva il pagamento delle retribuzioni non corrisposte per questi ultimi due anni.

L'Università si costituiva contestando la fondatezza della domanda;

il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda concernente la dichiarazione di illegittimità delle disposte sospensioni del rapporto, ma rigettava quella relativa alla condanna alle retribuzioni. Nelle more del giudizio la Corte di Cassazione respingeva il ricorso proposto dall'Università avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli e concernente la prima sospensione del rapporto. Sull'appello della B. la Corte di appello di Napoli con sentenza del 29.9.2009, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannava l'Università al pagamento delle retribuzioni cosi come quantificate in sentenza. La Corte territoriale rilevava che alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione il rapporto doveva considerarsi a tempo indeterminato sin dal primo contratto e che la stessa Corte di cassazione aveva ritenuto insussistente la dedotta clausola di lavoro part-time verticale. Non appariva rilevante l'assenza di una messa in mora da parte della lavatrice in quanto con la sospensione unilaterale del rapporto fuori dai casi di legge il datore di lavoro aveva rifiutato le prestazioni e quindi si era assunto il rischio delle conseguenze del mancato svolgimento dell'attività lavorativa.

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso l'Università degli studi di Napoli con un motivo; resiste parte intimata con controricorso che ha depositato anche memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con il motivo proposto si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 2094 e 2909 c.c.; nonchè l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente aveva rifiutato di stipulare un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo la prima sentenza del Tribunale di Napoli. La sospensione era stata determinata in base alla legittima convinzione che il rapporto fosse di part-time verticale; l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo pieno era avvenuto solo nel 2003, dopo i provvedimenti di sospensione impugnati. Anche ammettendo l'illegittimità delle dette sospensioni queste erano state disposte alla luce degli accordi contrattuali all'epoca vigenti per cui le prestazioni si dovevano svolgere solo in una parte dell'anno. Inoltre secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione in caso di conversione di plurimi contratti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato non sussiste il diritto del lavoratore alla retribuzione per gli intervalli non lavorati, essendo mancata la prestazione. Non era stata offerta la prestazione con messa in mora dell'Università.

Il ricorso è infondato. Nel presente giudizio non può più discutersi del carattere a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ma si controverte solo della legittimità delle sospensioni dello stesso dal 16 luglio del 2000 al 31 luglio del 2001 e dal 16 luglio del 2001 al 31 gennaio del 2002, sulla base della dedotta convinzione, da parte dell'Università, che si trattasse di un part-time verticale. Il comportamento dell'Università e la stessa prospettazione della sua difesa parte in realtà dal presupposto per cui il rapporto, come da accertamento passato in cosa giudicata, debba essere considerato come a tempo indeterminato. L'Università deduce che si erano deliberate le sospensioni in relazione al legittimo convincimento che si trattasse di un rapporto a tempo indeterminato, ma con clausola di part-time verticale, tesi tuttavia esclusa con sentenza passata in cosa giudicata in relazione alla sospensione dal 16 luglio 1999 al 31 gennaio 2000, come da sentenza di questa Corte n. 5588/2004. Non può quindi dubitarsi che la convinzione allegata dalla parte ricorrente fosse del tutto infondata e che, quindi, la sospensione del rapporto fosse illegittima e fondata su erronee convinzioni. Nè appare in alcun modo pertinente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in materia di intervalli non lavorati tra plurimi contratti a termine poi dichiarati nulli e convertiti in un unico rapporto a tempo indeterminato ed in ordine alla necessità di una messa in mora del lavoratore (cfr. Cass. n. 7524/2009) perchè nella presente controversia non si discute degli effetti sul piano risarcitorio e retributivo di un provvedimento giudiziale di conversione, ma sulla legittimità del comportamento datoriale che, pur assumendo l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato (che si ripete è il presupposto dei contestati provvedimenti di sospensione dal 1999 al 2002), sospenda il rapporto per un certo periodo allegando un'inesistente clausola di part-time verticale, mai sottoscritta dalle parti nè desumibile dal concreto atteggiarsi del rapporto come stabilito già da questa Corte per il primo periodo di sospensione (Cass. n. 5588/2004). La situazione del presente giudizio è assolutamente diversa (sul punto cfr. Cass. ordinanza n. 21371/2010 in una fattispecie simile) e, trattandosi di un rapporto pacificamente a tempo indeterminato, una sospensione di questo con conseguente cessazione temporanea dell'obbligo contributivo, poteva avvenire solo nei casi consentiti dalla legge e certamente non sulla base di convinzioni del datore di lavoro già escluse da accertamenti passati in cosa giudicata. Per le medesime ragioni non occorreva alcun atto di messa in mora del lavoratore perchè il rapporto in atto era a tempo indeterminato a tempo pieno e quindi certamente non poteva essere unilateralmente sospeso dal datore di lavoro, come correttamente deciso dalla Corte di appello che ha parlato di "situazione di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto per iniziativa del datore di lavoro".

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in Euro 50,00, per esborsi, nonchè in Euro 3.000,00 per onorari di avvocato da distrarsi in favore dell'avv.to G. L., antistatario.