Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in data 1.10.1999, gli attori indicati in epigrafe esponevano di essere ex dipendenti del Banco di Napoli, collocati in quiescenza nel 1997 in occasione di esodo agevolato. A sensi degli artt. 23 e 25 del CCNL 22.6.1995, rivendicavano il diritto al premio di produttività, diritto riconosciuto dal contratto collettivo e rimesso soltanto per la sua determinazione alla contrattazione aziendale. Con accordo aziendale 5.3.1998 si era stabilita l'esclusione dal premio dei funzionari cessati dal servizio nel corso del 1997, ma tale esclusione era illegittima per violazione del contratto nazionale.
2. Previa costituzione ed opposizione del convenuto, il giudice di primo grado respingeva la domanda attrice. Proponevano appello gli attori; resisteva la spa San Paolo IMI, avente causa quale incorporante del Banco convenuto.
La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le domande. Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:
- il premio di produttività è previsto dall'art. 25 del CCNL, anche per il 1997, in proporzione al servizio prestato per coloro che cessano dal servizio durante l'anno ; i criteri di determinazione del premio sono rimessi alla contrattazione aziendale, mentre i criteri di ripartizione sono quelli previsti dall'art. 23 dello stesso CCNL riguardante il premio di rendimento;
- l'accordo aziendale del 1998 non poteva negare il premio in questione ai lavoratori cessati dal servizio, perchè compito della contrattazione aziendale era solo quello di fissare i criteri di determinazione;
- quanto precede è conforme alla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione;
- gli attori peraltro non potevano neppure avere conferito mandato alle Organizzazioni Sindacali per disporre del loro diritto, essendo cessati dal servizio, nè la circostanza essere gli attori (esodati) poteva costituire valido motivo di esclusione.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa San Paolo Imi, deducendo unico, articolato motivo.
Gli attori sono rimasti intimati.
Motivi della decisione
4. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1368, 1372, 1346, 1349, 1418 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Trascritte le fonti contrattuali applicabili alla fattispecie, parte ricorrente sottolinea che il premio annuale collettivo aziendale è cosa diversa dal premio annuale di rendimento. Il primo è istituto retribuivo di pertinenza esclusiva della contrattazione collettiva di secondo livello, ovvero aziendale, la quale ne regola anche l'attribuzione. La quale attribuzione non può considerarsi esaurita con l'art. 25 del CCNL, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello. La pregressa cessazione dal servizio degli attori non costituisce ostacolo all'applicazione del successivo accordo aziendale, stante la natura dispositiva del medesimo.
5. Il ricorso è infondato e va rigettato. In tema di successione di contratti collettivi di diverso livello, opera il principio di intangibilità dei diritti che siano stati acquisiti dal lavoratore in base alla contrattazione nazionale e per di più a fronte di una prestazione già svolta, allorchè al successivo accordo integrativo aziendale siano demandati soltanto i criteri di determinazione dell'ammontare del beneficio retributivo (Cass. 2.4.2001 n. 4839: nella specie è stato accolto il ricorso dei dipendenti i quali erano stati esclusi da un premio di produttività ad opera di un contratto integrativo aziendale il quale aveva limitato la corresponsione del premio ai lavoratori in servizio al momento della sua stipula ed a quelli assunti successivamente). Nello stesso senso Cass. 17.11.2003 n. 17377.
6. Nella specie, la Corte di Appello ha interpretato la contrattazione collettiva nazionale nel senso che la medesima ha attribuito un diritto, lasciando alla contrattazione integrativa la (sola) determinazione dei criteri di ripartizione. La contrattazione integrativa aziendale ha escluso taluni dipendenti (nella specie, coloro che avevano fruito dell'esodo agevolato) dalla corresponsione del detto premio, travalicando i limiti posti dal contratto nazionale. Tal interpretazione è assistita da motivazione completa, esauriente e congrua, talchè essa si sottrae a qualsiasi censura in sede di giudizio di legittimità.
7. Non essendosi le controparti costituite, non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.