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lunedì 23 aprile 2012

Trasferimento presso altra amministrazione e trattamento economico - Tribunale di Palermo, sent. del 24.02.2009


Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22.7.2005 la ricorrente indicata in epigrafe convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio Dei Ministri (Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa) e il Consiglio Di Stato (Ufficio del trattamento economico) esponendo:

- di essere transitata dalle Poste Italiane S.p.A. nei ruoli del Consiglio di Stato e TAR nella ex VI^ qualifica funzionale (oggi area B/3), giusta contratto individuale di lavoro sottoscritto il 9.9.2002;

- che, poiché il trattamento economico che percepiva presso le Poste all'atto del trasferimento era superiore a quello spettante presso l'amministrazione di destinazione, le era stato attribuito ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 325/1988 e dell'art. 3, comma 57 della legge n. 537 del 1993 un assegno ad personam pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari ad Euro 73,72;

- che tale assegno era di importo inferiore al dovuto in quanto non erano state considerate nel trattamento già goduto presso le Poste le seguenti voci: l'indennità integrativa speciale pari ad Euro 524,86 mensili, la 14^ mensilità nella sua totalità, in quanto era stato computato soltanto lo stipendio (Euro 692,58) ma non anche l'indennità integrativa speciale, nonché gli ulteriori "assegni" indicati nel prospetto paga con i codici 70, 71 e 72, che le venivano corrisposto mensilmente.

Concluse, quindi, chiedendo dichiararsi il proprio diritto a percepire l'assegno ad personam nella misura pari alla differenza tra lo stipendio pensionabile in godimento all'atto del passaggio alla nuova amministrazione e quello spettante nella nuova posizione, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle differenze economiche dalla data del passaggio nei nuovi ruoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Resistettero in giudizio i convenuti deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 17.10.2008 è stata decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di cui al prosieguo.

L'art. 3, comma 57 della legge n. 537 del 1993, pacificamente applicabile alla fattispecie, dispone che "nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione".

Analogamente l'art. 5 del D.P.C.M. n. 325/1988 prevede che "il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento".

E' evidente la ratio delle disposizioni di evitare che il dipendente, a seguito del trasferimento e a causa dei diversi regimi delle amministrazioni di destinazione, subisca una diminuzione del trattamento economico già maturato presso il datore di lavoro di provenienza. Le norme a tal fine impongono di confrontare il trattamento economico in godimento con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento.

Se questa è la ratio della norma deve ritenersi che nei trattamenti economici da porre a raffronto per assicurare il mantenimento di quello già in godimento all'atto del trasferimento, debba essere computato ogni emolumento avente natura retributiva, vale a dire corrisposto obbligatoriamente e continuativamente, in misura determinata o determinabile, in dipendenza causale con la prestazione lavorativa resa dal prestatore, e con la sola esclusione di quelli correlati a particolari modalità o penosità della prestazione stessa (come ad esempio: l'indennità di maneggio denaro, di sede disagiata, di trasferta ecc.).

Può quindi pervenirsi ad una prima conclusione: la 14^ mensilità già percepita dalla ricorrente è certamente una voce retributiva che componeva il suo complessivo trattamento economico in godimento presso le Poste, sicché deve essere computata ai fini del raffronto da operare con il trattamento economico che le spetta presso l'amministrazione di destinazione secondo l'inquadramento ottenuto.

Va chiarito al riguardo che la 14^ era composta dalla quota dello stipendio (Euro 682,41), dall'indennità integrativa speciale (Euro 524,86) e da tre voci indicate con la dicitura "assegno" 70, 71 e 72 (v. prospetto paga della 14^ per il 2002 percepita dalla ricorrente, all. al suo fascicolo).

L'indennità integrativa speciale costituisce certamente un emolumento avente natura retributiva, in quanto corrisposto obbligatoriamente e continuativamente, in misura determinata, in dipendenza causale con la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente. Pertanto essa va inserita nel trattamento di origine da porre a raffronto unitamente allo stipendio.

E' illegittima, quindi, la decisione delle amministrazioni convenute che, con riferimento alla 14^, hanno calcolato soltanto la quota dello stipendio e non anche quella dell'indennità integrativa speciale pari a Euro 524,86.

A conclusioni opposte deve pervenirsi invece con riferimento alle voci "assegno" 70, 71 e 72, dato che era onere della ricorrente indicarne la natura al fine di escludere la loro correlazione con particolari modalità o penosità della prestazione lavorativa resa alle Poste, che, come detto, in quanto tali devono essere escluse dal trattamento economico da porre a raffronto con il nuovo.

In assenza di ogni elemento circa la fonte di tali emolumenti e la loro giustificazione causale, quindi, essi non possono essere computati ai fini in questione.

Per quanto riguarda, infine, l'indennità integrativa speciale riferita alle altre mensilità (diverse dalla 14^), le amministrazioni convenute hanno spiegato che non sono state inserite nel prospetto in atti perché percepite nell'identica misura dalla ricorrente anche presso il nuovo datore di lavoro, sicché ciò non comporta alcuna variazione dell'importo dell'assegno ad personam trattandosi di due poste identiche che si bilanciano.

Non essendo stata svolta alcuna replica contraria da parte della difesa attorea, deve ritenersi che sul punto la condotta delle amministrazioni è esente da censure.

In conclusione, l'assegno ad personam spettante alla ricorrente nella misura annuale deve essere aumentato dell'indennità integrativa speciale sulla 14^ mensilità, ed ammonta quindi a complessivi Euro 598,58 annui (524,86 + 73,72).

Le convenute vanno pertanto condannate in solido a pagaie la differenza economica rispetto a quanto già pagato a tale titolo (Euro 73,72), con decorrenza dalla data del passaggio nei nuovi ruoli, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara che l'assegno ad personam pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, spettante alla ricorrente è pari a complessivi Euro 598,58 annui e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido a pagarle la differenza economica rispetto a quanto già pagato a tale titolo, con decorrenza dalla data del passaggio nei ruoli del consiglio di Stato e Tar, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento.

Condanna, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 di cui Euro 900,00 per onorario.

Così deciso in Palermo, il 17 ottobre 2008.

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2009.