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venerdì 20 aprile 2012

versamenti contributivi all’INPGI da giornalista con attività saltuaria - Cass., sez. lavoro, sent. n. 5280 del 03.04.2012

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17.3.2009/28.11.2009 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da B.G. per far accertare l'insussistenza dell'obbligo di contribuzione (relativo all'anno 2000) nei confronti dell'INPGI- Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola".

Osservava in sintesi la corte territoriale che una corretta interpretazione delle norme che regolano l'obbligo contributivo dei liberi professionisti, per la cui attività è prevista l'iscrizione ad appositi albi o elenchi, alla "gestione separata" dell'INPGI, prescindeva dall'abitualità dell'attività svolta, a differenza di quanto stabilito per i lavoratori autonomi che esercitano attività per le quali non è prescritta l'iscrizione ad appositi albi.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso B. G. con due motivi. Resiste con controricorso l'INPGI. 

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 12 disp. gen., per avere i giudici di appello fatto ricorso alla interpretazione sistematica, ponendo a raffronto la previsione normativa relativa ai liberi professionisti con quella dei lavoratori autonomi, sebbene l'interpretazione letterale della norma fosse di per sè univoca nell'escludere dall'obbligo contributivo le attività professionali occasionali. Con il secondo motivo, svolto sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta, invece, violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 per avere la sentenza impugnata omesso di interpretare tale norma in conformità al suo senso letterale, presupponendo il riferimento alla libera professione uno stabile, e non puramente occasionale, esercizio della stessa.

2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in relazione alla loro connessione ed interdipendenza sul piano logico e giuridico, non appaiono meritevoli di accoglimento.

Giova, al riguardo, premettere come, nell'ambito del complessivo piano di estensione della tutela previdenziale a categorie che in precedenza ne erano prive, la L. 8 agosto 1995, n. 335 ha operato in due distinte direzioni: da un lato, ha delegato il governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale "in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi..." (art. 2, comma 25), dall'altro ha previsto che "a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio..." (art. 2, comma 26).

In attuazione della delega, è stato, quindi, emanato il D.L. 10 febbraio 1996, n. 103, che ha stabilito che il decreto medesimo, "assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi" (art. 1, comma 1) ed ha, altresì, previsto che tali norme "si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorchè contemporaneamente svolgono attività di lavoro dipendente" (art. 1, comma 2).

Con successivo regolamento, adottato dall'INPGI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) dello stesso testo (che ha previsto la costituzione di una apposita gestione separata per la categoria inclusa) ed approvato con decreto interministeriale del 21.5.1997, sono stati obbligatoriamente iscritti alla gestione separata dell'Istituto "i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti iscritti nell'apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorchè svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato...".

Mette conto, per il resto, rilevare come la legge, nel disciplinare le forme di previdenza obbligatoria dei giornalisti e nell'affidare tale funzione, in regime di sostitutività, all'INPGI abbia individuato quali destinatari della gestione ordinaria di tale Istituto, in progressione di tempo, i giornalisti professionisti (L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 31), i giornalisti praticanti (L. 25 febbraio 1987, n. 67, art. 26), i giornalisti pubblicisti, ma solo se titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76).

Nell'ambito di tale ultima disciplina, nessuna menzione si rinviene, invece, ai pubblicisti, in quanto categoria distinta da quella dei giornalisti professionisti, e qualificata proprio dall'assenza di quell'esercizio in forma professionale, e cioè stabile e continuativo, dell'attività di giornalista, che costituisce, invece, il tratto distintivo di quest'ultima.

Va, infatti, ricordato come, secondo quanto previsto dalla L. n. 69 del 1963, art. 1, che ha istituito l'Ordine dei giornalisti, appartengono a tale Ordine i giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo; che sono qualificati come professionisti i giornalisti che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista; che sono qualificati, invece, come pubblicisti i giornalisti che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi (art. 1, commi da 1 a 3).

3. Ciò premesso, deve osservarsi che, per come emerge dal complesso delle norme richiamate, le condizioni richieste affinchè sorga l'obbligo contributivo nei confronti della gestione separata sono da un lato che l'attività svolta abbia carattere autonomo e libero professionale, dall'altro che il relativo esercizio sia condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Con riferimento ai giornalisti, il punto è che la legge prevede l'iscrizione in apposito albo tanto dei giornalisti, che dei pubblicisti, ma non solo differenzia tali categorie in elenchi distinti, ma sopra tutto qualifica solo i giornalisti come "professionisti", e ciò in considerazione del fatto che solo per questi ultimi, per la continuità e esclusività della loro attività, si può considerare che svolgono tale attività in modo professionale.

Ne deriva che i pubblicisti, ancorchè possano svolgere attività giornalistica non occasionale, non vengono in considerazione come titolari di una attività in senso proprio professionale, nella misura in cui tale connotazione compete solo ai giornalisti che svolgono con continuità e stabilità la relativa professione.

Il che già di per sè vale ad escludere che, affinchè sorga l'obbligo di contribuzione alla gestione separata, sia necessaria l'abitualità dell'attività svolta dal pubblicista, con conseguente esclusione di quella svolta solo occasionalmente, in quanto attività diversa da quella "svolta stabilmente allo scopo di trame di che vivere", per come assume il ricorrente.

Ed, in realtà, le norme richiamate, lungi dal richiedere che si tratti di professione abituale, condizionano l'obbligo di iscrizione esclusivamente allo svolgimento di attività lavorativa qualificata dall' assenza di eterodirezione e dall'iscrizione ad apposito albo, laddove, invece, la sua stabilità può assumere solo carattere relativo ed eventuale, tanto che il suo esercizio non risulta incompatibile con la contestuale presenza di altra stabile occupazione.

E tali osservazioni valgono a far comprendere come, pur dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 103 del 1996, la legge, nel prevedere le forme di previdenza obbligatoria gestite dall'INPGI, non fa menzione dei pubblicisti, ma solo dei giornalisti professionisti e praticanti, e prende in considerazione i primi solo quando esercitano l'attività giornalistica in forma subordinata, e, quindi, con carattere di stabilità.

Il fatto è che, con l'iscrizione all'albo, si realizzano le condizioni per lo svolgimento di una attività, quale quella del pubblicista, che può assumere contenuti molteplici, anche per ciò che attiene il relativo impegno lavorativo, del tutto rimesso alla discrezionale valutazione dell'interessato, e non casualmente, pertanto, la legge connette a tale iscrizione, che costituisce un atto volontario del professionista, l'obbligo di contribuzione nelle forme della gestione separata, alla sola condizione dell'assenza di un vincolo di subordinazione.

Requisito quest'ultimo che basta per qualificare l'attività del professionista come attività autonoma, in conformità alla lettera della legge, laddove, invece, la sua abitualità non è portato necessario dell'autonomia della prestazione, ma è un dato identificativo ulteriore, che abbisogna di un espresso momento di collegamento negoziale o normativo.

Coerente con tale contesto è, quindi, anche la norma del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6, comma 4, che, nel definire il contenuto del regolamento degli enti previdenziali degli enti interessati, prevede espressamente (v. lett. c)), per evidenti fini di solidarietà di categoria, ed analogamente a quanto stabilito per altre casse dei liberi professionisti, il versamento di una contribuzione minima annuale, dovuta, quindi, a prescindere dall'entità del reddito prodotto e dalle caratteristiche, anche solo occasionali, della prestazione.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, e va, al riguardo, affermato il principio che, ai fini dell'obbligo di contribuzione nei confronti della gestione previdenziale separata dell'Inpgi è requisito necessario, oltre all'iscrizione nell'apposito elenco dell'albo, lo svolgimento di attività autonoma, a contenuto libero professionale, indipendentemente dal carattere abituale o occasionale di tale attività.

5. Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità delle questioni trattate, per compensare fra le parti le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.