Svolgimento del processo
con ricorso al Pretore di Nola, depositato in data 9 gennaio 1996, l'organizzazione sindacale S. denunciava la condotta antisindacale della F. per avere la società omesso di versare allo S. contributi sindacali attribuiti dagli aderenti.
Il pretore accoglieva il ricorso, dichiarando l'antisindacalità della condotta con conseguente ordine di cessazione del comportamento.
Dopo che con sentenza era stata rigettata l'opposizione al decreto e dopo la proposizione di gravame da parte della S.p.a. F., il Tribunale di Nola con sentenza del 22 febbraio 2001 rigettava l'appello e condannava la società al pagamento delle spese del giudizio.
Nel pervenire a tale decisione, il Tribunale osservava in primo luogo che nessun dubbio poteva permanere in relazione alla legittimazione dell'organizzazione sindacale S. ad agire in giudizio ex art. 28 stat. lav. Ed invero, tale organizzazione presenta i caratteri di diffusione nazionale per esercitare la propria attività estesa su tutto il territorio dello Stato, per contare circa 200 componenti di rappresentanze sindacali unitarie riscontrabili in tutta Italia ed in diversi settori, e per avere un numero rilevante di Iscritti ed una conseguente presenza attiva nell'ambito delle relazioni industriali a livello nazionale, come era stato già evidenziato dal primo giudice.
Nel merito poi il giudice d'appello osservava che il secondo e terzo comma dell'originario testo dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori configuravano una ipotesi di delegazione di pagamento, da ritenersi speciale rispetto a quella designata dal codice civile in ragione dell'irrilevanza del consenso del datore di lavoro. L'effetto abrogativo del referendum del giugno 1995 - e del successivo d.p.r.
28 luglio 1995 n. 313 - aveva avuto l'effetto di restituire completamente la materia in esame all'autonomia privata, individuale e collettiva. In altri termini, a seguito del referendum era venuta meno la disciplina speciale della delegazione di pagamento, esaurendosi in essa la portata delle previsioni di cui ai commi abrogati dell'art. 26 stat. lav..
Tutto ciò non impedisce però che il lavoratore possa, unitamente all'organizzazione sindacale, avvalersi dell'istituto negoziale della cessione del credito per consentire la trattenuta del contributi a favore della propria organizzazione sindacale ... non risultando tale negozio in contrasto con gli intenti referendari nè con gli effetti da tale referendum scaturiti.
Avverso tale sentenza la S.p.a. F. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso la S.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 28 stat. lav. nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), lamentando che il Tribunale di Noia non aveva dato il giusto rilievo all'eccezione relativa alla legittimazione attiva del sindacato ricorrente, tempestivamente eccepita da essa società. Deduce al riguardo la ricorrente che l'art. 28 stat. lav. prevede che il ricorso per comportamento antisindacale possa essere promosso soltanto dalle associazioni sindacali "nazionali", e cioè da organizzazioni sindacali fornite di una effettiva rappresentatività nel mondo del lavoro e che possano operare in modo consapevole delle scelte e non limitarsi, invece, alla tutela e protezione di interessi soggettivi di singoli lavoratori. Orbene, appariva quanto meno dubbio che lo sial potesse rivendicare il possesso di tali requisiti, per essere un organismo a diffusione sostanzialmente aziendale, che conta i suoi aderenti esclusivamente in alcune categorie professionali e che registra una presenza molto circoscritta sul territorio. Tutto ciò trovava conferma nella mancata sottoscrizione - salvo qualche rarissima eccezione - di contratti e accordi collettivi nazionali o aziendali di qualche spessore; nella mancata verifica del numero degli iscritti; ed ancora nella mancata aggregazione al sindacato intercategoriale S. di organizzazioni sindacali con importante radicamento e con consistente numero di iscritti.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo l'opinione condivisa in dottrina ed in giurisprudenza il disposto dell'art. 28 stat. lav., con l'attribuire la legittimazione ad agire in giudizio, "agli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, che vi abbiano interesse", procede ad una indicazione selettiva in quanto reputa decisiva ai fini della suddetta legittimazione il carattere nazionale delle organizzazioni, escludendo la legittimazione sia dei singoli lavoratori sia di forme di autotutela collettive non organizzate su base nazionale.
Al riguardo va rimarcato come la Corte Costituzionale in numerose sue decisioni (cfr. Corte Cost. n. 54 del 1974, n. 334 del 1988 e n. 89 del 1989), dopo avere premesso che il legislatore ha attribuito a soggetti qualificati uno strumento di azione giudiziaria dotato di particolare efficacia, ha poi evidenziato come si sia dallo stesso legislatore operato una scelta - degli organismi e del livello di rappresentatività - ragionevole perchè volta a privilegiare "organizzazioni responsabili che abbiano una effettiva rappresentatività" (misurata sulla mera dimensione nazionale), e che "possano operare consapevolmente delle scelte concrete valutando - in vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi isolati e alla protezione di interessi soggettivi di singoli - l'opportunità di ricorrere alla speciale procedura". In particolare il giudice delle leggi ha precisato come l'art. 28 sia espressione della garanzia di un libero sviluppo di "una normale dialettica sindacale" perchè il suo impiego presuppone una dimensione organizzativa quella nazionale - che, per non essere legata ad una aggregazione a livello confederale intercategoriale nè alla stipulazione di contratti collettivi, consente concreti spazi di operatività anche alle organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali maggioritarie (cfr. Corte Cost. 24 marzo 1988 n. 334).
1.3. Ne consegue che la scelta selettiva operata dal legislatore per l'individuazione della legittimazione ad agire ex art. 28 stat. lav. è di natura diversa da quella richiesta in relazione alle r.S.a (che, a seguito del referendum abrogativo relativo all'art. 19 stat. lav. del giugno 1993, possono essere costituite soltanto nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro - nazionali, provinciali o aziendali - applicati nell'unità produttiva di appartenenza) (cfr. CasS. 20 aprile 2002 n. 5765), e da quella necessaria per l'individuazione della organizzazione sindacale dotata di "maggiore rappresentatività" (cfr. al riguardo CasS. 17 ottobre 1990 n. 10114).
1.4. L'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali legittimati ad agire per il procedimento di repressione della condotta sindacale deve desumersi, poi, dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi fare riferimento alle strutture zonali o provinciali (ora comprensoriali) che detti statuti ritengono maggiormente idonei alla tutela degli interessi locali (cfr. in tali sensi - e proprio con riferimento alla organizzazione ricorrente S. - CasS. 20 aprile 2002 n. 5765 cit.).
1.5. Alla stregua di quanto sinora detto la sentenza impugnata non risulta censurabile nella parte in cui ha riconosciuto - a seguito della lettura dello Statuto dello S. e di un puntuale accertamento di fatto in ordine alla diffusione territoriale dell'azione sindacale - alla organizzazione ricorrente la natura di "organismo locale di associazione sindacale nazionale" ed, in particolare modo, i caratteri della diffusione nazionale e della effettività sufficienti a legittimarla ex art. 28 stat. lav. 2. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione del d.p.r. 28 luglio 1995 n. 313 nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene in particolare che l'intento referendario -come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza il gennaio 1995 n. 13 - era quello di eliminare la base legale dell'obbligo datoriale di "cooperare" alla raccolta dei contributi sindacali e, conseguentemente, restituire la materia all'autonomia privata, individuale e collettiva. Era evidente, pertanto, che con l'istituto della cessione parziale del futuro credito retributivo si finiva per contraddire manifestamente quel preciso intento, facendo ricadere il datore di lavoro, per altra via e con altro mezzo, nella medesima situazione di soggezione legale - questa volta ex art. 1260 e sS. c.c. - all'obbligo di effettuazione della trattenuta sindacale. La cessione parziale della retribuzione non costituiva affatto esplicazione dell'autonomia privata per rimanere il datore di lavoro del tutto estraneo al negozio, ma rappresentava una sorta, di "riedizione" dell'obbligo legale di cooperazione che si era voluto eliminare abrogando i commi 2^ e 3^ dell'art. 26 stat. lav.. In altri termini, la cessione del credito doveva in tale contesto considerarsi un negozio indiretto nullo, in quanto si configurava come negozio in frode alla legge ovvero contrario a norme imperative o confliggente con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro.
Con il terzo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1260 sS. c.c. nonchè erronea e contraddittoria motivazione. La ricorrente ribadisce l'inutilizzabilità nel caso di specie della cessione di credito per la quale non rileva la volontà del contraente ceduto, perchè ciò comporterebbe la configurazione del sindacato come creditore di una quota di retribuzione anzichè del contributo, perchè data la bilateralità della cessione si verrebbe a configurare una irrevocabilità della medesima per atto unilaterale del lavoratore e perchè, infine, ciò confliggerebbe con i limiti posti alla cedibilità del credito retributivo specie in presenza di ulteriori cessioni già effettuate dal lavoratore. Tutto ciò induceva a concludere che il diritto del sindacato alla riscossione dei contributi poteva scaturire - in mancanza di contratti collettivi che lo disciplinavano, e per le organizzazioni non firmatarie di detti contratti - solo dalla delegazione di pagamento, che richiede il consenso anche del delegato-datore di lavoro.
2.1. Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni giuridiche tra loro strettamente connesse, vanno accolti perchè fondati.
2.2. L'art. 26 stat. lav., dopo avere statuito che i lavoratori hanno diritto di raccogliere i contributi e di effettuare opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali, aggiungeva anche che "le associazioni sindacali del lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale"(comma 2^); e stabiliva, infine, che "Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato dai contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata:"(comma 3^). Sotto la vigenza della suddetta disposizione questa Corte di Cassazione, nel qualificare il rapporto scaturente dall'applicazione dell'art. 26 stat. lav., lo definiva come "delegazione di pagamento" in quanto nella specie si configurava un rapporto plurisoggettivo con partecipazione al negozio, sin dall'inizio, del delegante, delegato e del delegatario; negozio nel quale il delegante impartiva al delegato l'ordine di eseguire il pagamento a favore del delegatario (iussum solvendi) ed a quest'ultimo l'ordine di riceverlo (iussum accipiendi).
Il rapporto di lavoro (o meglio, il credito di retribuzione) veniva, così, a configurare la provvista, ed il rapporto associativo- sindacale (e, più esattamente, contributivo), finiva, invece, per realizzare per il tramite del primo, la valuta (cfr. in tali sensi CasS., Sez. Lav., 3 febbraio 2004 n. 1968, cui adde ex plurlmis, in senso sostanzialmente conforme, CasS. 20 dicembre 2000 n. 1312).
2.3. La Corte Costituzionale, nel dichiarare ammissibile l'iniziativa referendaria di abrogazione dell'art. 26 cit., ha in primo luogo evidenziato "la necessaria chiarezza nella finalità e nella struttura del quesito" da sottoporre al corpo elettorale, perchè lo stesso si presentava univoco ed omogeneo come era tra l'altro attestato dal fatto che esso tendeva "a un esito netto e lineare, in ragione della propria natura meramente ablativa, concretandosi le conseguenze abrogative in una situazione esattamente contraria a quella prevista dalle norme oggetto del referendum e facilmente percepibile dal corpo elettorale:"(Corte Cost. 12 gennaio 1995 n. 13).
Il giudice delle leggi nella stessa sentenza precisava poi che i due commi dell'art. 26, tra loro strettamente collegati, concorrevano a configurare in ogni caso la "ritenuta" come diritto proprio del sindacato, atteso che "il momento del collegamento è individuabile proprio nel diritto del sindacato alla trattenuta dei contributi sindacali sul salarlo nonchè sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali", ed atteso che il diritto del lavoratore previsto nel 3^ comma dell'art. 26 l. n. 300 del 1970 (come quello del personale delle singole amministrazioni scolastiche contemplato dall'art. 594 d. lgS. n. 297 del 1994) presupponeva, comunque, "un diritto dell'associazione" da esso lavoratore indicata (o dal dipendente delle amministrazioni scolastiche), come garanzia di effettività dell'imposizione dell'obbligo al datore di lavoro(o alle singole amministrazioni scolastiche). Nell'individuare l'intento abrogativo - consistente, come già visto, nel pervenire ad una "situazione esattamente contraria a quella prevista dalle norme oggetto del referendum" - ribadiva infine la Corte Costituzionale in modo testuale che detto intento "consiste appunto nel volere eliminare la base legale di quel diritto e del correlativo obbligo di intermediazione, per restituire la materia all'autonomia privata individuale e collettiva"(cfr. Corre 12 gennaio 1995 n. 13 cit.).
2.4. Sotto la vigenza del nuovo assetto normativo, scaturente dall'esito del referendum dell'11 giugno 1995 e dal d.p.r. 28 luglio 1995 n. 313, questa Corte di Cassazione esaminando fattispecie analoghe a quella in oggetto, in una prima decisione ha ritenuto che non configuri una condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che rifiuti di operare le trattenute sulla retribuzione dei propri dipendenti, che abbiano indicato come destinataria del contributi un organizzazione non firmataria di un contratto collettivo che preveda la trattenuta come diritto del sindacato (cfr. in tali sensi: CasS. 3 febbraio 2004 n. 1968 cit.). In una successiva decisione la stessa Corte è pervenuta ad una opposta conclusione, ritenendo la suddetta condotta datoriale sanzionabile alla stregua del disposto dell'art. 28 stat. lav.(cfr. CasS. 26 febbraio 2004 n 3917). 2.5. Il presente giudizio, come i precedenti cui si è fatto ora riferimento, attiene alla problematica relativa alla configurabilità di un obbligo del datore di lavoro ad effettuare la trattenuta del contributo sindacale a seguito di un atto dispositivo del solo lavoratore e senza, quindi, il consenso dello stesso debitore-datore di lavoro.
2.5. Questo Collegio, per le ragioni che si vanno ad esporre, ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuta la prima delle sentenze innanzi ricordate e reputa, pertanto, non fondato l'assunto della sentenza impugnata che - dopo avere premesso che nelle aziende in cui il rapporto non è regolato dal contratto collettivo il lavoratore non può più conseguire la ritenuta alla fonte mediante una delega di pagamento non accettata dal datore di lavoro - afferma in modo generico e senza un valido supporto giuridico che nulla vieta al lavoratore "di porre in essere quegli atti di autonomia negoziale che l'ordinamento consente per conseguire ugualmente quel risultato, quale appunto una cessione di credito". A conforto del suo assunto la stessa sentenza aggiunge poi che dal principio della irrilevanza del consenso del datore di lavoro rispetto alla delega non si è passati "a quello della necessità in genere di tale consenso non potendosi attribuire agli esiti referendari una portata maggiore di quelli che essi hanno avuto". 2.6. Al di là della considerazione che una conclusione come quella cui è pervenuta la impugnata sentenza finirebbe per determinare un ingiustificato ridimensionamento della contrattazione collettiva ad opera della determinazione volitiva del singolo lavoratore, con il rischio di relegare l'autonomia collettiva ad un ruolo sul punto del tutto marginale (potendo, appunto, le organizzazioni sindacali non firmatarie di alcun contratto collettivo o i singoli lavoratori far leva unicamente sulla loro determinazione unilaterale prescindendo da un accordo contrattuale con la parte datoriale) (cfr. per tale considerazione CasS. 3 febbraio 2004 n. 1968 cit.), le determinazioni del giudice d'appello risultano prive di fondamento anche alla luce di altre considerazioni.
2.7. L'iter argomentativo della impugnata sentenza trova conforto nella più recente delle ricordate decisioni che ha, infatti, riconosciuto l'ammissibilità delle trattenute sul salario sulla base del negozio della cessione del credito(nella specie: cessione del credito dal lavoratore al sindacato cui è iscritto), e cioè di un negozio che non richiede per il suo perfezionamento il consenso del debitore (nella specie: datore di lavoro). Per tale decisione non osta all'applicazione nella materia in oggetto della cessione del credito la considerazione, avanzata in dottrina, che questo negozio impedirebbe al lavoratore di esercitare unilateralmente il potere di revoca ed inoltre avrebbe ad oggetto diritti (quelli ai contributi sulle retribuzioni future) non ancora maturati, osservano al riguardo i giudici di legittimità che la cessione può riguardare anche crediti futuri e che l'autorizzazione alle trattenute, non rivolgendosi ad un unico credito preesistente, ma anche a cediti futuri viene meno automaticamente in caso di recesso del lavoratore dall'associazione sindacale, che determinerebbe a sua volta il venir meno anche del collegato negozio di cessione di credito(per sopravvenuta carenza di causa) (così CasS. 26 febbraio 2004 n. 3917 cit.).
2.7. Questa Collegio ritiene che l'elemento rilevante ai fini di escludere la praticabilità della cessione del credito vada ravvisato negli oneri aggiuntivi - non solo in termini pecuniari ma anche in termini organizzativi - che tale negozio determinerebbe a carico del datore di lavoro, che finirebbe per dovere sopportare pregiudizi maggiori e non giustificabili anche in relazione al quadro normativo risultante dall'esito referendario.
Su tale punto non solo la motivazione della sentenza impugnata appare carente ma risulta non condivisibile anche l'assunto della sentenza di questa Corte da ultimo scrutinata.
2.8. In realtà un pagamento frazionato a più soggetti della prestazione di una obbligazione che dal lato attivo vedeva un solo creditore costituisce di per sè un onere che non è dato addossare senza una specifica previsione di legge al debitore. Ancora meno è condivisibile l'affermazione che "nel bilanciamento dei diversi interessi non è affatto illogico che prevalga quello del sindacato alla raccolta dei contributi ed al versamento diretto degli stessi"(così CasS. 26 febbraio 2004 n. 3917 cit.).
2.9 A parte la contraddizione con cui questa affermazione si pone con la già evidenziata inesistenza di oneri a carico del debitore ceduto nella ipotesi di cessione parziale, è fondamentale il rilievo che proprio la prevalenza dell'interesse del sindacato su quello del datore di lavoro ha costituito la ratio della disciplina dei commi 2^ e 3^ dell'art. 26 stat. lav., che proprio l'esito del referendum dell'11 giugno 1995 ha provveduto ad abrogare.
2.9. La ora enunciata considerazione dell'inammissibilità, senza una espressa previsione di legge, di un aggravio della posizione del debitore ceduto trova conforto nella opinione - da tutti condivisa in dottrina - che, a fronte dell'interesse primario del creditore per la realizzazione della propria pretesa, esiste, sebbene in via secondaria, anche un interesse del debitore a liberarsi del proprio obbligo. Orbene, corollario della ricordata regola è che solo il legislatore può incidere su detto interesse del debitore non essendo consentito, nel silenzio della legge, addossare sull'obbligato ulteriori ed aggiuntivi oneri rispetto a quelli sullo stesso gravanti.
2.10. Nè può sottacersi che una conclusione della controversia, come quella patrocinata dall'organizzazione ricorrente, si pone in contrasto con il principio di correttezza e di buona fede, che deve presiedere alla formazione, interpretazione d esecuzione del contratto(art. 1175, 1366 e 1375 c.c.) (cfr. al riguardo CasS. 3 febbraio 2004 n. 1968 cit.).
E' stato affermato che il principio della buona fede viene a configurarsi come clausola generale idonea a consentire una "articolazione dell'ordinamento sulla base del principi desumibili dalla costituzione" e nella stessa ottica si è sostenuto che detto principio risponde ad una visione dinamica del contratto perchè impone un criterio di valutazione incentrato non su regole astratte e predeterminate ma su misure destinate a precisarsi di volta in volta, ed ad attualizzarsi in ragione del necessario coordinamento tra diritto e contesto socio-economico sempre mutevole.
Orbene non sembra rispettosa di tale principio una interpretazione del testo vigente dell'art. 26 stat. lav. - come quella patrocinata dalla organizzazione ricorrente - che non rispetti rigidamente la volontà popolare espressa nel referendum e, più precisamente che non sia volta a valorizzarne le finalità (individuate, come visto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del 1995) di eliminazione della "base legale" dell'obbligo datoriale. Ed invero, la introduzione, attraverso forme negoziali, di un "diritto perfetto del sindacato" alle trattenute - di un diritto cioè che prescinda per il suo esercizio dal consenso del datore di lavoro - finisce per contraddire quella funzione di raccordo tra diritto e contesto socio- economico - di cui la volontà del corpo elettorale è la più significativa espressione; funzione che va, invece, salvaguardata - per quanto innanzi detto - per il rispetto del principio di buona fede.
3. Il venir meno di ogni profilo di illegittimità nella condotta della società ricorrente comporta l'infondatezza della domande del sindacato controricorrente ad ottenere la condanna della suddetta società per comportamento antisindacale.
4. Per concludere, va rigettato il primo motivo e vanno accolti il secondo e terzo motivo di ricorso. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, ed, alla stregua del disposto dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con la revoca del decreto emesso dal Pretore di Nola ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300. 5. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, revoca il decreto emesso ex art. 28 della legge 20 maggio 1980 n. 300 dal Pretore di Nola. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004