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lunedì 7 maggio 2012

Assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale - Cass., sez. lavoro, sent. n. 15275 del 06.08.2004

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 29 giugno 2000, il geometra U. A. proponeva appello contro la sentenza n. 147/00 del Tribunale di Brescia, con la quale era stata accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra lo stesso ed il geometra M. V. per il periodo dall'1.8.85 al 31.12.92.

Con il primo motivo di impugnazione la sentenza di primo grado veniva censurata per avere accolto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto in assenza di idonee allegazioni e di richiesta di accertamento preliminare in ordine alla simulazione o alla novazione del rapporto di lavoro autonomo instaurato fra le parti conformemente alla volontà negoziale delle stesse, elemento quest'ultimo fondamentale e imprescindibile per la definizione della natura del rapporto medesimo.

Con una seconda censura veniva lamentata la valutazione della prova testimoniale assunta in relazione alle caratteristiche e modalità della prestazione di lavoro (mansioni, direttive,, orario di lavoro) dalle quali era stata desunta l'esistenza di un vincolo gerarchico e quindi di subordinazione nel rapporto di collaborazione intercorso fra l'A. ed il V., trattandosi di elementi descritti dai testi escussi (alcuni dei quali inattendibili) in termini del tutto compatibili con un rapporto di natura parasubordinata.

Con il terzo motivo di impugnazione veniva contestata la valutazione della prova testimoniale e documentale in ordine alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, avendo il Giudice di primo grado erroneamente ritenuto provata la durata del rapporto fino al 31 dicembre 1992, quando i documenti prodotti attestavano la cessazione della attività libero professionale dell'appellante nel luogo dove l'appellato assumeva di avere lavorato già alla fine del 1991, con conseguente fondatezza della eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata rispetto alle rivendicazioni salariali, peraltro rinunciate dal ricorrente.

Si costituiva in giudizio l'appellato contestando in fatto e in diritto la rilevanza e la pertinenza delle censure mosse alla sentenza di primo grado, della quale chiedeva la conferma.

Con sentenza del 25 gennaio-17 febbraio 2001, l'adita Corte d'appello di Brescia, ritenute infondati le proposte censure, rigettava l'appello.

Per la cassazione di tale decisione ricorre U. A. con 19 motivi.

M. V. non si è costituito.

Motivi della decisione

Con i primi tre motivi, U. A., denunciando violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 414 nn. 4 e 5,244,420 c.p.c., 115, 421, comma 2, c.p.c., ed ancora degli artt. 99 c.p.c. e 2094, 1321 e 1414 e ss. c.c., si duole che il Giudice d'appello non abbia dichiarato la nullità delle prove, espletate dinanzi al Pretore, nonostante la loro inutilità ed inammissibilità - come dedotto sin dal primo grado -, omettendo finanche di pronunciarsi sul punto. Analoga mancanza di declaratoria di nullità vi sarebbe stata in ordine "alle domande su ferie e permessi, poste d'ufficio dal Giudice...", e così pure in ordine alla indagine, svolta dal Pretore, "sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione", non giustificata in relazione alla prospettazione dei fatti assunta dal V. nel ricorso introduttivo.

Con i successivi undici motivi (dal quarto al quattordicesimo), il ricorrente, denunciando, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè violazione degli artt. 2094, 2697, 2727, 2729 c.c. e degli artt. 115, 409 n. 3, 253 e 257 c.p.c, sostiene che il Tribunale, nonostante l'esatta premessa circa le caratteristiche della subordinazione, avrebbe poi erroneamente riconosciuto la presenza, nella fattispecie concreta, di dette caratteristiche alla stregua delle risultanze istruttorie, altrettanto erroneamente ricavate dalla espletata prova per testi.

Inoltre, si denuncia negli ulteriori motivi che nella impugnata sentenza non si sarebbe tenuto adeguato conto della volontà della parti nella determinazione della natura del rapporto di lavoro e della allegazione agli atti di fatture indicative della configurazione di un rapporto di lavoro autonomo; ed ancora dell'espletamento, nel corso del rapporto dedotto in giudizio, di attività lavorativa, del V., a favore di terzi, nonchè della dichiarazione IVA resa da quest'ultimo. Conseguentemente - si sostiene con il diciannovesimo motivo - l'impugnata sentenza andrebbe cassata con "condanna di V. alla rifusione delle spese di primo e di secondo grado".

Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente, perchè connessi, è infondato.

Giova premettere che - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045) - il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perchè spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di Cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.

Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.

Orbene, la Corte d'appello di Broscia, dopo avere puntualizzato che,con il ricorso introduttivo, M. V. aveva dedotto di avere prestato la sua opera quale lavoratore subordinato alle dipendenze di U. A. dall'1 agosto 1985 al 31 dicembre 1992 e che la relativa domanda di accertamento era stata interamente accolta dal Giudice di primo grado, ha mostrato di condividere le valutazioni ed argomentazioni adottate da quest'ultimo a sostegno della propria decisione, dando adeguato riscontro ai motivi di impugnazione, in buona parte sovrapponibili a quelli posti a base del ricorso in esame.

Ha osservato, in primo luogo, conformemente all'assunto del primo Giudice, che fra l'A. ed il V. non era stato stipulato alcun atto contrattuale formale e che gli unici documenti relativi al rapporto di collaborazione intercorso fra i due, ossia le fatture emesse dall'appellato, indicavano una opzione per un rapporto di lavoro autonomo.

Ha aggiunto che tale circostanza non comportava l'accertamento di un accordo contrattuale in tal senso, posto che contestualmente, con l'individuazione della data di inizio del rapporto nell'1 agosto 1985, risultava accertato che mai vi era stato un rapporto di tale natura, essendovi sempre stato un vincolo di subordinazione.

Ha soggiunto che le osservazioni svolte dall'A. in ordine alle omesse domande ed allegazioni circa un contratto simulato o circa un accordo novativo, non si attagliavano alla fattispecie concreta nella quale era stata sempre dedotta, ed era stata accertata esattamente nei termini allegati, l'esistenza di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata.

In tal modo il Giudice d'appello ha congruamente giustificato le ragioni per cui l'oggetto della prova non aveva riguardato - come avrebbe voluto l'A. - l'esistenza di un contratto simulato o di un accordo transattivo, bensì l'esistenza di un rapporto lavorativo dipendente.

Lo stesso Giudice ha poi dato conto delle ragioni che conducevano a ritenere la configurabilità, nel caso di specie, di tal tipo di rapporto, richiamando le deposizioni dei testi escussi, dalle quali si ricavava che il V., nel rapporto intercorso con l'A., pur godendo di "un ovvio margine di autonomia trattandosi di un geometra disegnatore", sottostava non solo alle direttive generali ma anche a precisi ordini dell'A. che gli indicava quali lavori svolgere, con quale contenuto e con quali precedenze, per poi controllarne l'esecuzione. A questa descrizione delle modalità della prestazione andava aggiunto - prosegue la Corte territoriale - che il V. aveva sempre rispettato un preciso orario di lavoro (dalle 8.30-9.00 alle 12.00-12.30 e dalle 14.30 alle 18.30-19.00); circostanza, questa, sufficientemente indicativa dell'esistenza del relativo obbligo, considerato che il rispetto di tale orario si era protratto sistematicamente "per ben sette anni", ossia per tutto il periodo di svolgimento del rapporto.

Era poi emerso dall'istruttoria che il V. godeva di una retribuzione mensile e che era stabilmente inserito nella organizzazione operativa dello studio, senza sopportare rischi o spese di gestione, con utilizzo (per l'espletamento delle mansioni di volta in volta precisate quanto al contenuto da U. A.) delle strutture e dei mezzi dello studio.

Inoltre, poichè le deposizioni prese in esame provenivano da testi rispetto ai quali lo stesso A. non aveva potuto avanzare dubbi di interesse in causa o di malevolenza nei suoi confronti e poichè anche i testi nei confronti dei quali queste riserve erano state avanzate avevano sostanzialmente riferito le stesse circostanze, non vi era motivo per non accreditare di attendibilità anche questi ultimi e anche per quelle dichiarazioni che avevano ulteriormente specificato il rapporto intercorso fra le parti. E così apparivano particolarmente significative quelle che evidenziavano l'obbligo di Michelangelo V. di giustificare le assenze e di concordare le ferie e quelle che descrivevano l'inserimento di quest'ultimo in una posizione di supremazia gerarchica nell'organizzazione dell'attività dello studio rispetto agli altri collaboratori e dipendenti; a nulla rilevando che queste dichiarazioni fossero state rese su iniziativa del Giudice di primo grado in ordine a circostanze non specificamente allegate, non essendo certo inibito al Giudice di sollecitare i testimoni a chiarimenti e specificazioni su elementi di fatto immediatamente connessi o impliciti in quelli oggetto di istruttoria qualora lo ritenga imprescindibile o anche solo opportuno per la valutazione della deposizione ( v. Cass. 21 febbraio 1998 n. 1894).

Del tutto ingiustificate sono, dunque, le critiche mosse alla impugnata decisione circa l'attribuzione al rapporto di lavoro in parola dei connotati della subordinazione, tenuto conto del consolidato orientamento di questa Corte in materia, alla cui stregua l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo - ed anche al c.d. rapporto di lavoro parasubordinato -, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (ex plurimis, Cass. 15 giugno 1999 n. 5960). Non va poi sottaciuto che in sede di legittimità è censurabile soltanto l'assunzione e l'individuazione da parte del giudice di merito del suddetto parametro, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile (Cass. n. 5960/1999 cit.).

Nella fattispecie in esame, per le ragioni sopra esposte, è stato ritenuto ampiamente dimostrato che il V. svolgeva le sue mansioni, salva l'autonomia di esecuzione insita nella natura delle medesime, sotto il costante potere di direttiva e controllo dell'A., a favore del quale metteva a disposizione le sue energie lavorative per un certo numero di ore al giorno.

Quanto alla data di cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 1992, il Giudice d'appello è pervenuto a tale convinzione sulla base delle deposizioni dei testi, analiticamente indicati, che sono stati in grado di riferire sulla durata del rapporto fra l'A. ed il V., "non potendosi di certo argomentare in contrario da una dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 1992, ma compilata nel 1993 nella quale è indicato il domicilio fiscale del momento della presentazione".

Tale ultimo assunto è censurato dal ricorrente nel diciottesimo motivo di ricorso, con cui si evidenzia il mutamento della "ubicazione dell'esercizio" dell'A. nel 1992 rispetto al 1991.

Sennonchè, di fronte all'accertamento operato dal Giudice di merito, fondato su concordanti prove testimoniali, la dedotta circostanza appare non decisiva a favore delle tesi del ricorrente, non essendovi assoluta incompatibilità della dichiarazione presente nel modulo IVA del 1992 con il procrastinarsi del rapporto di lavoro dedotto in giudizio sino a tutto l'anno 1992.

Non ravvisandosi nella impugnata sentenza alcuno dei vizi denunciati dall'A., il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese di questo giudizio, non essendosi la parte intimata costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2004