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lunedì 28 maggio 2012

Caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione - CAss., sez. lavoro, sent. n. 1188 del 03.02.2000

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 gennaio 1996, il Tribunale di Lecco ha confermato la decisione del Pretore del luogo, che aveva rigettato la opposizione proposta dalla P. S.n.c. (ora, P. S.a.s.) avverso due decreti ingiuntivi dell'importo, rispettivamente, di L. 1.650.944.539 (di cui 480.506.029 per omissioni contributive e L. 1.170.438.510 per somme aggiuntive) e di L. 2.049.881.468 (di cui L. 626.335.924 per omissioni contributive e la restante cifra, a titolo di somme aggiuntive).

A seguito di controlli ispettivi, infatti, l'INPS aveva ritenuto che il rapporto esistente fra la società (esercente attività di pulizie) e gli associati in partecipazione fosse, in realtà, non di natura autonoma, bensì subordinata e, quindi, assoggettabile agli obblighi contributivi previsti per legge.

Contro la sentenza del Tribunale, la P. S.a.s. di F. P. e C. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l'INPS con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, si denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere negato valenza alle statuizioni adottate dal Pretore, in sede di provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., e dal giudice penale.

Si sostiene che, nonostante in due processi penali la "pubblica accusa" non avesse provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il Tribunale ha negato qualsiasi valore a tale circostanza, perché "non trattandosi delle stesse parti che hanno partecipato al giudizio penale, i medesimi fatti materialmente accertati non possono essere assunti come prova nel procedimento civile".

Il motivo è infondato.

Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di appello ha deciso la controversia in conformità al principio stabilito dall'art. 115 cod. proc. civ., ancorando la sua statuizione al materiale probatorio offerto dalle parti ed acquisito agli atti.

Sulla base di detto principio, invero, il Tribunale, dopo avere rilevato che i provvedimenti citati dalla P. non erano stati dalla medesima "prodotti" e che nessun onere ad esso incombeva di "andare a ricercare...decisioni indicate da una parte", atteso che il giudice deve decidere in base alle allegazioni e alle prove fornite dalle parti, si è fatto carico di valutare la natura dei provvedimenti invocati, osservando, quanto al giudizio civile, che si trattava di un provvedimento di rigetto emesso dal Pretore in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., inidoneo, quindi, ad assumere un'autonoma rilevanza giuridica; e, quanto ai giudizi penali, che si trattava di una sentenza di proscioglimento dei soci della P. per l'applicazione dell'amnistia "segno evidente che dagli atti non emergeva la insussistenza del fatto contestato", (peraltro, in tal caso, il giudice civile non deve, ma può utilizzare le prove raccolte: Cass. n. 11157/96); e di una sentenza di assoluzione, pronunciata in un giudizio in cui l'INPS non era parte costituita, né era stata posta in grado di costituirsi e nei cui confronti, pertanto, come esattamente ha ritenuto il Tribunale - in conformità all'insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 482/95) -, non poteva avere alcun valore probatorio, stante la tassatività dell'art. 654 c.p.p. nel delineare il limite soggettivo del giudicato penale nelle controversie civili.

In osservanza delle norme citate ed, in particolare, dell'art. 115 c.p.c., il giudice di appello ha correttamente preso in considerazione - ponendoli a base del suo convincimento - i verbali ispettivi dell'Istituto previdenziale (per costante giurisprudenza assistiti da un valore probatorio privilegiato: cfr. Cass. S.U. n. 12545 del 1992; Cass. n. 7514/90; n. 7095/94 ed altre), con le dichiarazioni rese dagli opponenti soci della P. e quelle sottoscritte dalle lavoratrici, non smentite dalle prove orali assunte, dando una valutazione globale degli elementi di prova ritualmente acquisiti, valutazione, di cui ha fornito un'adeguata motivazione, anche in ordine alla loro attendibilità e concludenza, che si sottrae ad ogni critica.

Con il secondo motivo, nel denunciare contraddittorietà della motivazione e falsa applicazione delle norme di diritto, la società ricorrente deduce che il Tribunale ha sottolineato come la formula dell'associazione in partecipazione, utilizzata dalla P. e dai singoli sottoscrittori dei contratti, celasse, in realtà, l'intenzione fraudolenta dei due soci, F. e M., di eludere la normativa vigente in materia di rapporto di lavoro subordinato.

Tale convincimento si è basato soprattutto sul fatto che era stata provata "l'esistenza della garanzia del guadagno", ritenuto una circostanza incompatibile con l'associazione in partecipazione ed, invece, indicativo della subordinazione.

Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata ha però trascurato altri elementi probatori, quali la partita IVA, la fatturazione ecc., che negavano la sussistenza della subordinazione.

Anche il secondo motivo è infondato.

Premesso che, in tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice del merito (il cui accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità) volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti; tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa (non immutabile dall'associante e non limitato alla perdita della retribuzione, con salvezza del diritto alla retribuzione minima proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro), il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato (Cass. n. 9671/91; n. 12052/92; n. 6906/93), osserva la Corte:

il Tribunale ha fondato il suo convincimento, oltre che sulla "esistenza della garanzia del guadagno" per le lavoratrici della P., su un esauriente ed approfondito esame dei loro rapporti di lavoro, nei quali ha individuato gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, incompatibili con quelli dell'associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte degli associati.

In particolare, il Tribunale ha indicato detti elementi nella continuità della prestazione da parte delle lavoratrici, nel loro diritto alle ferie annuali, nel loro inserimento nell'organizzazione della P., nella periodicità e garanzia della loro retribuzione mancando un qualsiasi conguaglio, nella mancanza - per le stesse lavoratrici - di possibili perdite connesse alla fornitura del materiale occorrente per le prestazioni lavorative, alle spese di esercizio e simili, nella mancanza, cioé, del rischio di impresa e nei poteri di controllo della società.

Lo stesso Tribunale si è altresì preoccupato di rilevare come, in ordine alla possibilità per le lavoratrici di concordare gli orari di lavoro, detta possibilità non fosse discriminante (e, dunque, decisiva), essendo compatibile con il rapporto di lavoro subordinato, e come, tenuto conto della natura semplice dell'attività di pulizia svolta dalle prestatrici, quest'ultima non richiedesse ordini dettagliati e precisi, né la soggezione a rigidi orari di lavoro, coerentemente, del resto, all'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi di autonomia, di iniziativa e discrezionalità dei quali goda il dipendente; dovendo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale essere inteso in funzione dei risultati che il datore di lavoro si propone di conseguire a proprio esclusivo rischio (Cass. n. 3497/94).

Peraltro, il giudice di appello si è premurato di porre in evidenza come, nella concreta attuazione dei rapporti in esame, fossero mancati il rendiconto della gestione (art. 2552 cod. civ.), che è l'elemento caratterizzante il contratto di associazione in partecipazione, e, comunque, un qualsiasi atto di controllo da parte delle lavoratrici sulla gestione economica della società; non mancando altresì di sottolineare come, in base agli stessi contratti di appalto di pulizia stipulati dalla P., che si era impegnata ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in forza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali (assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi), in realtà, fossero state adottate tutele e garanzie a favore del personale addetto al servizio di pulizia, tipiche (e dimostrative dell'esistenza) del rapporto di lavoro subordinato.

In definitiva, il Tribunale, che ha mostrato di conoscere esattamente i criteri generali, suggeriti dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato dalla associazione in partecipazione, ha espresso un'adeguata ed esaustiva motivazione sulle circostanze concrete che l'hanno indotto a classificare il rapporto in esame come subordinato, con un apprezzamento di fatto, non censurabile in questa sede di legittimità.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

La società ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannata al rimborso delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore dell'Istituto resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in L. 13.800, oltre a L. 12.000.000 (dodicimilioni) per onorari.

Così deciso in Roma il 24 maggio 1999.