Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorso di D.N.N., notificato il 4 giugno 2010, censura, con quattro motivi, la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14 dicembre 2009, in quanto questa, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato le sue domande nei confronti della s.p.a. Poste Italiane dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro tra le parti intercorso dal 7 luglio al 30 settembre 1998, ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 "per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre".
Resiste alle domande la società con rituale controricorso.
Il procedimento è regolato dall'art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
Il ricorso è stato valutato manifestamente infondato dal relatore, il quale ha pertanto predisposto una relazione ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c..
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
Il collegio condivide le valutazioni del relatore con riguardo ai primi tre motivi del ricorso, che appaiono manifestamente infondati.
Va infatti premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, ad es., Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di "delega in bianco" alla contrattazione collettiva ivi considerata quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette, di per sè, unicamente agli eventuali limiti e condizionamenti stabiliti dalla stessa L. n. 56 del 1987 e dal contratto collettivo.
Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l'accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr, ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063), senza necessità, contrariamente a quanto sostenuto col ricorso, di un accertamento a posteriori in ordine alla effettività delle stesse.
E' stato infine ripetutamente accertato che questa ultima evenienza ricorre nella previsione dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro postale del 1994 con riguardo alla causale relativa alla "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre", interpretata nel senso che con tale previsione le parti stipulanti hanno considerato che nel periodo indicato sia sempre necessaria per la società l'assunzione di personale, data la normale assenza di personale in ferie, con la conseguenza che non è configuratale al riguardo in giudizio in tale ipotesi alcun onere di allegazione e prova della esigenza e della idoneità della singola assunzione a far fronte ad essa (cfr., ad es. Cass. n. 18687/08).
Deriva da ciò l'infondatezza manifesta dei primi due motivi di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente operato la relativa deduzione in fatto (il dato per cui il contratto collettivo invocato sarebbe scaduto nel dicembre 1997, senza essere esplicitamente o implicitamente prorogato fino alla stipula del nuovo contratto avvenuta nel gennaio 2001, con conseguente inapplicabilità del relativo art. 8) per la prima volta in questa sede di legittimità.
Il collegio ritiene viceversa manifestamene fondato il quarto motivo di ricorso.
In proposito, va anzitutto ribadito l'orientamento ormai uniforme di questa Corte secondo cui l'onere di deduzione e prova del rispetto della percentuale contrattualmente stabilita a livello collettivo del personale assumibile a tempo determinato rispetto al personale stabile grava sul datore di lavoro mentre il lavoratore che impugna la clausola appositiva del termine può limitarsi ad affermarne l'inosservanza o comunque chiedere che la parte opposta assolva all'onere sulla stessa incombente (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. nn. 839/10 e 14283/11).
Nel caso in esame, il ricorrente aveva appunto in primo grado svolto le proprie contestazioni in proposito, invitando pertanto la società a provare l'osservanza della prevista percentuale massima.
Costituendosi, la società aveva "dedotto e allegato" il rispetto della clausola collettiva "di contingentamento " (il contenuto della deduzione, concernente il numero medio di assunzioni nell'anno di riferimento rispetto al numero del personale stabile, è stato riprodotto dalla società nel controricorso), deduzione che non risulta sia stata oggetto di prova testimoniale o documentale in primo grado.
In appello, il ricorrente aveva nuovamente contestato (come risulta dal ricorso per cassazione) l'osservanza da parte della società della c.d. clausola di contingentamento, ricevendo come risposta che tale limite stabilito dal contratto collettivo "peraltro nella fattispecie qui in esame non risulta in alcun modo violato, laddove per giunta nessuno specifico e rituale rilievo sul punto consta da parte della ricorrente".
La Corte territoriale non indica peraltro in alcun modo da quale prova abbia desunto l'osservanza della percentuale prescritta.
Nè appare pertinente nel caso in esame l'eventuale richiamo della Corte territoriale (con la oscura formula sopra riprodotta) alle regole della mancata contestazione dei fatti costitutivi del diritto di procedere alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato. Date le dimensioni della società e del conseguente ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato per le varie esigenze indicate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, il singolo lavoratore non è infatti in grado di contestare specificatamente i dati numerici in proposito indicati in giudizio, dovendosi limitare a chiederne la prova, cosa che il ricorrente ha fatto in primo grado e reiterato poi in appello, confutando altresì la credibilità dei dati quantitativi dedotti nonchè la genericità di contenuto della relativa deduzione (senza ottenere al riguardo una risposta diversa dalle ge-neriche proposizioni sopra riprodotte).
La sentenza impugnata appare pertanto, sul punto e nei limiti indicati, non rispettosa della regola dell'onere della prova relativamente all'osservanza della percentuale delle assunzioni a termine e carente sul piano motivazionale, quanto agli elementi probatori, anche presuntivi, che potrebbero sostenere la valutazione di rispetto di tale clausola nel caso esaminato.
Concludendo, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro giudice, che procederà ad una nuova valutazione in ordine alla prova del rispetto della clausola di contingentamento, alla luce della regola dell'onere probatorio enunciata.
Il giudice di rinvio provvedere altresì al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri;
cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.