Svolgimento del processo
Con ricorso alla Corte di Appello di Napoli la C. spa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale era stata accolta la domanda di I. A. per la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimatogli in data 17/11/95, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno cagionato, in misura pari alle mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, maturata dal giorno dell'illegittimo licenziamento e fino alla effettiva reintegra, oltre rivalutazione ed interessi, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo.
Il lavoratore contrastava il gravame e la Corte d'Appello, con sentenza del 19/3 - 22/5/01, lo rigettava sul rilievo che infondata era l'eccezione di difetto di contraddittorio per omessa chiamata ih causa dell'INPS, titolare del distinto rapporto previdenziale, perchè comunque erano dovuti i relativi contributi. Nel merito, l'appello era infondato sia per violazione di legge, sia perchè infondata era la tesi relativa alla sussistenza di "contratti di viaggio" risolti automaticamente alla scadenza del termine: quanto al primo aspetto, la società aveva violato la normativa del codice della navigazione, ari 332, secondo cui se dal contratto (o dall'annotazione sul ruolo dell'equipaggio e sulla licenza) l'arruolamento non risultava stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso era regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato; in proposito andava richiamato anche l'art. 326 c.n., secondo cui "se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ...l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato".
La prestazione di servizio, secondo questa norma, era considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorreva un periodo non superiore a 60 giorni. Dall'esame delle norme scaturiva la giuridica infondatezza delle tesi sostenute dalla società appellante, che non aveva applicato nemmeno le norme del contratto collettivo di settore, in base alle quali, superati i tre mesi di navigazione con lo stesso armatore, continuativi o comunque ad intervalli non superiori ai 90 giorni, il rapporto di lavoro andava inquadrato nella disciplina del contratto a tempo indeterminato. Palese quindi era la violazione delle norme di legge e del contratto collettivo.
Parimenti infondata era la censura in ordine al preteso decorso del termine di 60 giorni per l'impugnativa del licenziamento. Il lavoratore non poteva impugnare nei termini di cui alla L. n. 604/66 i diversi sbarchi intervenuti durante il rapporto di lavoro;
l'applicabilità al personale marittimo navigante dipendente dalle imprese di navigazione dell'art. 2 della L. n. 604/66 comporta nel caso di licenziamento la necessità della forma scritta;
l'annotazione sul libretto di navigazione potrebbe in ipotesi integrare tale forma scritta, ma solo se in concreto si fosse potuto identificare una chiara manifestazione di volontà in tal senso, come atto unilaterale recettizio ex art. 1334 e 1335 co.. Nella specie, la semplice annotazione dell'ultimo sbarco, al pari di quelli precedenti, non integrava quella chiara ed univoca volontà infetti, nella consegna del foglio paga relativa all'ultimo sbarco erano indicate alcune voci ("tfr anno in corso" e "tir anni precedenti") parimenti inserite in altri fogli precedenti, con evidente equivocità in ordine alla stessa volontà di estinzione del rapporto. Mancava quindi un vero atto di recesso e non era affetto chiara la volontà di licenziare, attesa l'equivocità delle voci suindicate e pertanto non era invocabile il principio sancito nella sentenza della Suprema Corte n. 6900/95, invocata da C.. Il licenziamento quindi era stato solo verbale e quindi inefficace (art. 2 L. n. 604/66, mod. L. n 108/90) con conseguente esplicita applicabilità della tutela reale ex art. 18 L. n. 300/70, in relazione ad art. 1 L. n. 108/90 (Corte Cost. n. 398/94).
Peraltro, non sussisteva l'invocato giustificato motivo oggettivo, in quanto la pretesa generale "crisi del settore" a tal fine invocata ed in particolare la "necessità di un riassetto organizzativo aziendale", dettata da esigenze di "solidarietà" e "rotazione sociale" non potevano da sole integrare l'ipotesi di cui all'art. 3, 2^ parte, L. n. 604/66, in quanto mancava lo stretto collegamento del motivo oggettivo con la specifica posizione lavorativa interessata le invocate esigenze di ordine collettivo trascendevano il singolo rapporto, per cui è causa, e riguardavano tutto il personale navigante della società appellante. Questa non poteva invocare un giustificato motivo oggettivo (generico e privo di un nesso causale con la posizione lavorativa dell'appellato) per giustificare un licenziamento che in ogni caso andrebbe ricondotto, ancorchè individuale, nell'ambito di una medesima riduzione del personale (ex art. 24 L. n. 223/91) da effettuarsi alle condizioni e secondo le modalità di legge.
In ordine alla pretesa prescrizione ex art. 373 c.n., osservava la Corte territoriale che la stessa decorreva solo a far data dalla risoluzione dell'intero rapporto di lavoro, per cui la domanda introduttiva del giudizio appariva fondata in fette e diritto (Cass. n. 5014/88). La sentenza impugnata doveva quindi essere confermata.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione C. spa, fondato su cinque motivi. Resiste l'I. con controricorso.
Motivi della decisione
Lamentando, col primo motivo, violazione dell'art. 112 CPC per omessa pronuncia sul primo motivo di appello relativo alla violazione ed errata applicazione dell'art. 326 cod. nav. ed art. 1 CCNL, in riferimento all'art. 18 L. 20/5/70 n. 700, nonchè omessa, errata e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che in grado di appello la società ha censurato la sentenza pretorile nel punto in cui, dopo avere dichiarato la nullità dei "contratti di arruolamento a viaggio" e ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha ritenuto applicabile la sanzione prevista dall'art. 18 L. n. 300/70.
Questo primo motivo non è stato minimamente preso in considerazione dal giudice d'appello, per cui è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia e la sentenza deve essere cassata. In ogni caso, il motivo è fondato e va accolto non essendo applicabile l'art. 18 L. n. 300/70 in caso di disdetta del contratto di lavoro per scadenza del termine (Cass. n. 14596 del 20/11/01).
Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 6 L. n. 604/66 e 120 e 122 cod. nav. e 220-228 reg. nav. mar, nonchè omessa, errata e insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce la società ricorrente che errata è l'affermazione che nella specie sia ravvisabile un licenziamento orale, essendo all'uopo sufficiente l'annotazione sul libretto di navigazione cui si è aggiunta la consegna del foglio di liquidazione delle spettanze di fine rapporto; il collegamento fra l'annotazione sul libretto e la consegna del foglio di liquidazione conduce ad interpretare detta annotazione come volontà di estinguere il rapporto, integrando questi due elementi il requisito formale previsto per il recesso del datore di lavoro ex art. 2 L. n. 604/66 (Cass. n. 6900/95). Nel contratto di arruolamento l'esistenza del rapporto è documentalmente accertata dalla necessità dell'atto pubblico per la stipulazione del contratto stesso. L'annotazione quindi sul libretto di navigazione unitamente alla consegna del foglio di liquidazione delle spettanze di fine rapporto integrano il requisito della forma scritta. Qualora si ritenga che il marittimo sia stato licenziato, l'atto è pienamente valido perchè il licenziamento è stato effettuato in forma scritta, costituita dal foglio di liquidazione delle spettanze di fine rapporto. La sentenza ha omesso di valutare questa circostanza.
Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 604 del 15/7/66, in relazione a L. n. 856 del 15/7/86, art. 112, 115 e ss., 420 e 437 CPC, nonchè errata e comunque omessa decisione e motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce la società ricorrente che, sempre nell'ipotesi subordinata che sia ravvisabile un licenziamento, la C. ha dedotto la validità anche sostanziale della risoluzione, essendo la stessa collegata ad esigenze oggetti ve integranti il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ex art. 3 L n. 604/95, Erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto che il provvedimento è illegittimo anche sotto il profilo sostanziale. A parte che nessuna delle parti ha mai affermato l'applicabilità della L. n. 223/91, donde sul punto è ravvisabile il vizio di ultrapetizione, la società ricorrente ha "specificatamente dedotto il nesso causale tra la soppressione della posizione lavorativa dell'I. ed il processo di ristrutturazione in atto nella C. spa, articolando sul punto prova testimoniale (ritualmente formulata in limine litis con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado)". La mancata ammissione della prova si traduce in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza (Cass. n. 11491/92). Il recesso è stato determinato dal notorio stato di crisi del settore e dalla necessità di ristrutturazione aziendale (in quanto per un fabbisogno di 350 posti venivano utilizzati 460 lavoratori) per cui era necessario porre rimedio alla antieconomicità della gestione con una turnazione del personale. E' stato quindi soppresso il posto di lavoro del ricorrente, come è stato "chiesto specificatamente dedotto e richiesto di provare" e quindi ha errato il giudice a non ammettere la prova, tesa a dimostrare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Lamentando, col quarto motivo, violazione dell'art. 112 cpc e degli art. 325, 326 e 332 cod. nav., art. 18 e 35 L. n. 300/70, nonchè omessa, errata,contraddittoria ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce la società ricorrente che anche da una ipotetica declaratoria di illegittimità del licenziamento non si potrebbe comunque ricavare l'effetto dell'applicabilità dell'art. 18 L. 300/70, con reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno commisurato alla "retribuzione globale di fatto". Nel contratto di arruolamento marittimo, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ad essere discontinuo, non è dotato di stabilità, per cui si estingue al compimento dei periodi di imbarco; anche in caso di trasformazione, ai sensi dell'art. 326 cod. nav. o della disciplina contrattuale, del contratto di lavoro a tempo determinato, in contratto a tempo indeterminato, non ne deriva una stabilità di tipo c.d. reale, ma soltanto una continuità non retribuita, cui si accompagna il cumulo dell'anzianità di servizio maturata per effetto dei successivi rapporti di lavoro. Anche su questo punto il giudice d'appello ha omesso di pronunciarsi.
Pacifico in causa è che l'I. al momento del preteso recesso non era in C.R.L. (continuità del rapporto di lavoro) e ciò è decisivo per escludere l'applicabilità dell'art. 18 L. 300/70; con la sentenza della Consulta n. 96 del 1987 si è resa applicabile al personale navigante la disciplina dell'art. 18, ma la stessa,in base alla medesima sentenza,trova applicazione solo per i lavoratori in C.R.L. e quindi non si applica nel caso in esame (Cass. n. 9723 del 29/9/98; n. 7823/01).
Nè in senso contrario rileva che il contratto dell'Impaglialo si sia trasformato "ope legis" in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La peculiarità del rapporto di lavoro nautico è che lo stesso è caratterizzato dal succedersi di periodi di imbarco e periodi "a terra"; ciò che cambia in relazione al tipo di "regime" di arruolamento è il trattamento previsto per i periodi "a terra" soltanto al personale imbarcato in regime di ed C.R.L. compete la tutela reale di cui all'art. 18 e quindi la retribuzione per tali periodi, sia pure articolata a secondo del periodo in cui avviene il reimbarco; per il personale assunto con il contratto "a viaggio", o "a più viaggi" oppure "a tempo indeterminato" non è prevista alcuna retribuzione per i periodi "a terra", come risulta anche dalla circolare del Ministero della Marina Mercantile del 28/1/92.
Lamentando, col quinto motivo, violazione dell'art. 112 CPC e degli art. 2099 e ss. 2120 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce la società ricorrente che la sentenza di primo grado è stata impugnata, col quarto motivo, anche nella parte in cui aveva condannato la società "a pagare ai ricorrenti le somme non corrisposte a causa del mancato inquadramento come rapporto a tempo indeterminato (pag. 18 del ricorso in appello)", invocando l'applicazione dei principi sanciti dalle sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 2334 del 5/3/94. Su questo punto il giudice d'appello non ha assunto alcuna decisione e quindi la sentenza deve essere cassata.
Il ricorso è infondato.
Per motivi di ordine logico è preliminare l'esame del secondo motivo, relativo alla sussistenza o meno di un licenziamento verbale.
Si osserva che, in punto di diritto, esatta è la tesi secondo cui "in tema di licenziamento, non sussistendo per il datore di lavoro alcun onere di adoperare formule sacramentali e potendo la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purchè chiara, la consegna al lavoratore dell'atto scritto di liquidazione delle spettanze di fine rapporto, tanto più ove questo risulti interrotto di fatto, contiene in sè la inequivoca manifestazione della volontà' di far cessare il rapporto stesso, con la conseguenza che dalla data di tale consegna decorre il termine per impugnare il licenziamento (Cass. n, 6900 del 17/6/95). In punto di fatto, però, il giudice d'appello ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali le formalità compiute al momento dell'ultimo sbarco (l'annotazione cioè sul libretto di navigazione dell'ultimo sbarco, unitamente alla consegna del foglio paga- con il prospetto di liquidazione del TFR), pur potendo "in ipotesi anche integrare la detta forma scritta" del licenziamento, non possono in concreto essere ritenute idonee allo scopo, perchè si tratta delle formalità consuete espletate in occasione di tutti gli sbarchi precedenti, nel normale avvicendamento del rapporto di lavoro marittimo, e che non hanno mai condotto in precedenza ad alcuna risoluzione, come è pacifico in causa; le formalità compiute in occasione dell'ultimo sbarco non possono quindi valere come manifestazione della volontà chiara ed univoca di risolvere il rapporto. Questa motivazione non viene censurata e quindi il secondo motivo va disatteso, in quanto non viene dedotta nessuna altra forma di comunicazione scritta di risoluzione del rapporto fetta valere in sede di merito.
In ordine al terzo motivo, si rileva che il giudice d'appello, dopo avere concluso per la sussistenza di un licenziamento orale illegittimo, con conseguente applicabilità della tutela reale, aggiunge una seconda ratio decidendi sulla insussistenza del giustificato motivo oggettivo, per carenza di prova sul collegamento fra la pretesa crisi aziendale ed il licenziamento. Questa seconda ratio è del tutto superflua (perchè la prima è sufficiente a supportare la decisione) e quindi la sussistenza di un licenziamento verbale, inefficace ai sensi dell'art. 2 della L. n. 604/66, assorbe il terzo motivo di ricorso proposto per "l'ipotesi subordinata che sia ravvisabile un licenziamento".
In ordine al primo motivo si osserva in proposito che il giudice d'appello si è pronunciato sulla questione relativa alla applicabilità della tutela reale di cui all'art. 18 L n. 300/70, anche se lo ha fatto in maniera succinta (in quanto ritiene che dalla inefficacia del licenziamento soltanto verbale derivi la esplicita applicabilità della tutela reale, facendo all'uopo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 398 del 1994). Non sussiste quindi il vizio di omessa pronuncia ed il motivo va disatteso.
In ordine al quarto si osserva che la censura è infondata. Questa Corte, con la sentenza n. 6118 del 2004 ha avuto modo di affermare che "la sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1987 ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui alla L. n. 604/66 ed all'art. 18 L. n. 300/70 al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. Ne consegue che, ai fini della applicabilità, in linea di principio, della normativa limitativa del potere di licenziamento ai marittimi dipendenti da dette imprese è sufficiente che fra le parti sussista un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in base alla volontà delle parti o per effetto della normativa del codice della navigazione e della contrattazione collettiva che prevalga sulla volontà delle parti, senza necessità della concorrenza dei presupposti particolari dell'istituto, previsto da taluni contratti collettivi, della c.d. continuità del rapporto di lavoro. In alcuna maniera il riferimento di detta sentenza della Corte Costituzionale è tale, nè sul piano letterale nè su quello logico, da far ritenere che l'applicabilità della CRL sia stata considerata un presupposto della applicabilità della stessa disciplina legale in materia di licenziamenti".
Il Collegio non ha motivo di discostarsi da questo principio e quindi anche questo motivo va disatteso. In ordine al quinto motivo si rileva che nella sentenza impugnata non vi è traccia di una simile pronuncia pretorile (che sarebbe stata poi confermata in appello) concernente i periodi intermedi fra i vari sbarchi non lavorati;
peraltro, nel controricorso è riportata anche la espressa riserva di agire "con diverso, separato e successivo giudizio" per il "pagamento di tutto quanto spettategli e non corrispostogli nel tempo per il rapporto di lavoro dedotto in causa". In difetto di pronuncia sul punto anche il quinto motivo va disatteso ed il ricorso rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorario di avvocato, spese generali, IVA e CAP. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2004