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mercoledì 30 maggio 2012

Il conferimento d'azienda sussiste quando venga trasferito un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa - Cass. sent. n. 10993 del 21.10.1995

Svolgimento del processo

1.1 - Con atto in data 12 novembre 1980 a rogito notaio M. - registrato in Soave il 29 dicembre 1980 al n. 3442, vol. 118 mod. I - Luigi e Angelo B. costituivano la s.p.a. T.. Il capitale sociale, stabilito in L. 450.000.000, veniva sottoscritto e versato:

- quanto a L. 354.000.000, pari a n. 354 azioni, da Luigi B., mediante conferimento di un complesso immobiliare di sua proprietà in comune di Gambellara, costituito da un fabbricato adibito a esplosione e vendita di mobili con sottostante e annesso terreno;

- quanto a L. 96.000.000, pari a n. 96 azioni, da Angelo B. mediante versamento in contanti.

In sede di registrazione veniva chiesta l'applicanone dell'aliquota (ridotta) dell'1% prevista dall'art. 7, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 anziché di quella (ordinaria) del 4% stabilita dall'art. 4, lett. "a", n. 2, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 per il conferimento di beni immobili. Il beneficio veniva in un primo tempo accordato, ma successivamente l'Ufficio riteneva invece applicabile l'aliquota ordinaria e notificava al contribuente un avviso di liquidazione con la nuova determinazione dell'imposta.

II B. ricorreva alla Commissione Tributaria di primo grado di Verona deducendo:

- che il fabbricato era da lui in precedenza utilizzato nell'esercizio della propria attività commerciale di vendita di mobili da arredamento, che si svolgeva in tre distinte "esposizioni", una delle quali costituita dall'immobile conferito nella società;

- che appunto per questo il bene era stato iscritto nel libro dei cespiti ammortizzabili e regolarmente ammortizzato secondo i criteri stabiliti dalla legge;

- che, pertanto, il conferimento aveva avuto ad oggetto un ramo della propria azienda e, pertanto, l'applicazione dell'aliquota (ridotta) dell'1% era stata legittima.

Il ricorso veniva riconosciuto fondato dalla Commissione che annullava l'avviso di liquidazione. Analogo orientamento veniva seguito dalla Commissione di secondo grado e dalla Commissione tributaria centrale che respingevano le impugnazioni avanzate dall'Ufficio.

1.2 - L'Amministrazione delle Finanze ricorre anche a questa Corte chiedendo la cassazione della decisione della Commissione tributaria centrale con un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase di giudizio.

Motivi della decisione

2.1 L'Amministrazione delle Finanze - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 7, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nonché difetto di motivazione - censura la decisione impugnata per non aver considerato che il conferimento aveva avuto per oggetto (non un complesso organizzato di beni o servizi ma) un singolo bene (fabbricato con terreno circostante) e quindi inidoneo "a integrare quella complessa articolazione di beni diversi funzionalmente collegati ... in cui consiste l'azienda".

2.2 - La doglianza, in tali termini formulata, è fondata.

È pacifico che solo una parte dei beni che costituivano l'azienda di Luigi B. è stata conferita nella s.p.a. Trecentosessanta gradi. Orbene, la Commissione Tributaria Centrale ha creduto di poter affermare che oggetto di conferimento fosse stato un ramo dell'intero complesso aziendale (e che fosse quindi applicabile l'aliquota ridotta stabilita dall'art. 7 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) sulla base della sola considerazione che i beni conferiti provenivano dall'azienda del B..

Tale criterio è manifestamente inadeguato. Perché si abbia conferimento d'azienda (o di un ramo della medesima) è necessario, infatti, che venga trasferito un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa, anche se non necessariamente la stessa esercitata dal conferente. E se può ammettersi che tale fattispecie ricorra anche quando il nuovo titolare debba integrare l'insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi (Cass. 15 gennaio 1990, n. 123; Cass. 22 novembre 1984, n. 5971), occorre tuttavia che i beni mancati non siano tali da alterare l'unità economica e funzionale del complesso aziendale: non basta, in altre parole, che i beni conferiti abbiano fatto parte di un'azienda, ma è altresì necessario che essi, per le loro caratteristiche e il loro collegamento funzionale, rendano possibile lo svolgimento di una specifica impresa. Su tali aspetti la Commissione Tributaria Centrale non si è minimamente soffermata.

3 - Il ricorso deve essere quindi accolto e la decisione impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione medesima, che dovrà attenersi al principio di diritto precisato nel precedente paragrafo.

Ricorrono sufficienti motivi per compensare le spese di questa fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Centrale. Spese compensate.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 1995.