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mercoledì 30 maggio 2012

Il lavoratore può, attraverso la cessione del credito in favore del sindacato richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali - Cass., sez. lavoro, sent. n. 14032 del 26.07.2004

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 aprile 2001 il Tribunale di Milano confermava la statuizione emessa dal locale Pretore il 5 luglio 1998, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta dall'Ente P. I. avverso il decreto ex art. 28 legge 300/70; il decreto aveva dichiarato la antisindacalità della condotta dell'Ente consistita nel rifiuto di effettuare i pagamenti a favore dello S. relativi alle cessioni di credito operate dai lavoratori iscritti. Per quanto ancora interessa in questa sede, il Tribunale affermava che quando il lavoratore invita il datore a trattenere una quota della retribuzione ed a versarla al sindacato, non fa altro che cedere parzialmente il proprio credito al sindacato stesso, operazione che integra una cessione di credito, per la quale non è necessaria l'accettazione del debitore ceduto, a cui è sufficiente notificare la cessione. Nè secondo il Tribunale poteva sostenersi che gli obblighi strumentali derivanti eccedessero apprezzabilmente la normale diligenza, trattandosi di attività compiute da lungo tempo per la gran parte dei dipendenti e tuttora espletate per tutti gli aderenti ai sindacati stipulanti, ed inoltre l'organizzazione sindacale si era offerta di facilitare al massimo l'operazione di riscossione. Infine la asserita lesione del principio di libertà sindacale potrebbe configurarsi solo in presenza di un diretto nesso causale con l'appartenenza ad un determinato sindacato, non già quando interviene una specifica manifestazione di volontà del lavoratore intesa alla cessione.

Avverso detta sentenza la spa P. I. propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Resiste lo S. con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

La società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1260 cod. civ. e difetto di motivazione. Premesso che a seguito dell'avvenuta abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 legge 300/70 a seguito di referendum, il cui esito è riportato nel DPR 313/95, e quindi della eliminazione dall'ordinamento del diritto delle associazioni sindacali di percepire i contributi tramite ritenute sul salario, assume la società ricorrente che, ove la materia non sia regolata dalla contrattazione collettiva, il datore non è più tenuto ad assicurare la riscossione delle quote associative delle organizzazioni sindacali tramite ritenuta, fermo restando il diritto del lavoratore di raccogliere detti contributi all'interno del luogo di lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 26 citato. Ciò premesso occorre accertare se i singoli atti posti in essere dai lavoratori integrino una cessione di credito ovvero una delegazione di pagamento. L'interesse del lavoratore non sta nel pagamento in sè al sindacato, ma nelle modalità del pagamento medesimo che si intende sia puntuale e costante; ciò non costituirebbe la mera assegnazione al datore di un nuovo creditore, ma equivarrebbe a chiedere la prestazione di un vero e proprio servizio di raccolta dei contributi sindacali, con un onere aggiuntivo rispetto alla obbligazione originaria, che consiste semplicemente nel pagamento della retribuzione.

L'operazione richiesta non sarebbe dunque indifferente per il datore, e si configurerebbe come delegazione di pagamento. Inoltre l'utilizzazione dell'istituto della cessione di credito, non essendo risolvibile se non nel caso di mutuo consenso, si porrebbe in contrasto con la libertà sindacale, condizionandola alla volontà del sindacato. Infine si sostiene che, anche a ritenere fondata la ricostruzione del Tribunale, si perverrebbe a considerare il rapporto tra datore e sindacato come inadempienza con conseguente impossibilità di azionare lo strumento di cui all'art. 28 legge 300/70.

Il ricorso non merita accoglimento.

Questa Corte si è espressa sulla questione con pronunzie discordanti, giacchè con la sentenza n. 1968 del 3 febbraio 2004 e con altra in corso di pubblicazione emessa all'udienza del 2 marzo 2004 (RG n. 6286/2002) si è esclusa la configurabilità di una condotta antisindacale, non potendo, attraverso la cessione del credito, imporsi al datore di lavoro "nolente" l'obbligo di procedere alla trattenute ed al successivo versamento al sindacato designato;

mentre con la sentenza n. 3917 del 26 febbraio 2004 il medesimo comportamento del datoriale è stato ritenuto antisindacale.

Il Collegio ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento, sulla base dei seguenti rilievi:

1) Va preliminarmente rigettata la tesi svolta nella prima parte del ricorso, per cui - a seguito della avvenuta abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge n. 300 del 1970 ad opera del referendum (il cui esito è riportato nel DPR 313/95) - la materia sarebbe esclusivamente regolata dalla contrattazione collettiva, di talchè il datore non sarebbe più tenuto ad assicurare la riscossione delle quote associative delle organizzazioni non firmatarie.

La tesi appare invero contraddetta in primo luogo da quanto enunciato dallo stesso Comitato promotore del referendum, che è del seguente tenore "L'intento dei promotori è quello di restituire la materia all'autonomia privata, facendo venir meno l'obbligo legale di cooperazione gravante sul datore di lavoro. Tale obbligo giuridico, scaturito dalle abrogande disposizioni, avrebbe in concreto determinato un vincolo contributivo a tempo indeterminato a carico del lavoratore anche indipendentemente dalla permanenza del vincolo associativo. Ben altra sarebbe l'ipotesi in cui l'assunzione dell'obbligo datoriale derivasse da una 'genuina espressione di autonomia negozialè. Allora l'operare di altri istituti civilistici quali la cessione di credito o la delegazione di pagamento, al medesimo fine utilizzabili, si collocherebbe su un piano contrattuale e non sarebbe attuativo di una prescrizione legislativa. Tanto verrebbe a dimostrare la effettiva portata modificativa del referendum: infatti il meccanismo che si intende abrogare non ha natura ricognitiva della ordinaria normativa civilistica ma rappresenta una figura specifica e ben definita, la cui eventuale abrogazione referendaria avrebbe l'effetto di incidere in senso modificativo sulla materia nel suo complesso".

La volontà dei promotori venne quindi registrata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 13 del 1995 che dichiarava ammissibile il referendum, ed infatti la Corte - premesso che "Il quesito referendario investe le due norme contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .....il quale attribuisce alle associazioni sindacali il 'diritto di percepire tramite ritenuta sul salario ... i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro.....'. Il terzo comma dello stesso articolo prevede poi che, nelle aziende in cui il rapporto di lavoro non sia regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha 'diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata" - osserva che "i due commi dell'art. 26 della legge n. 300 del 1970 sono strettamente collegati fra loro, concorrendo a configurare in ogni caso la 'ritenutà come diritto perfetto del sindacato: il momento di collegamento è individuabile proprio nel diritto del sindacato alla trattenuta dei contributi sindacali 'sul salario ...". Indi soggiunge che "L'intendimento abrogativo consiste appunto nel voler eliminare la base legale di quel diritto e del correlativo obbligo di intermediazione, per restituire la materia all'autonomia privata, individuale e collettiva".

Ebbene, il riferimento alla "autonomia privata individuale" fatta in questo contesto sia dai promotori del referendum, sia dalla Corte Costituzionale, altro non può significare se non che - per quanto riguarda le trattenute ed i consequenziali versamenti - debba avere rilevanza anche la volontà espressa dal "singolo" lavoratore, in ordine al meccanismo di trattenuta e versamento.

Inoltre, seguendo la tesi della società ricorrente, il lavoratore avrebbe la facoltà di avanzare la richiesta solo per le organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi, con la conseguenza che al datore - che è libero di scegliere con chi contrattare - verrebbe dato di scegliere anche quali associazioni possano giovarsi del meccanismo delle trattenute e quali no, con conseguente pregiudizio, nella sostanza, alla regola di libertà dell'organizzazione sindacale di cui all'art. 39 Costituzione, posto che detto meccanismo, come più oltre si dirà, appare l'unico in grado di assicurare un finanziamento adeguato per consentire l'esplicazione dell'attività del sindacato.

2) La premessa fatta vale invero solo ad escludere la tesi radicale prospettata dalla società sulla perdita del diritto del singolo, ed il correlativo diritto del sindacato, ad avvalersi del meccanismo delle ritenute e del successivo versamento, ma nulla ancora dice sulla estensione di tale diritto ed in particolare sulla reale portata dell'atto dispositivo del lavoratore e quindi sulla necessità o meno del consenso del datore.

Posto infatti che il meccanismo medesimo incide indubbiamente su quest'ultimo, determinando un mutamento del soggetto nei cui confronti deve essere adempiuta parte della obbligazione retributiva a suo carico, va verificato - ormai esclusivamente alla stregua dei criteri codicistici - se questi si trovi o meno, al riguardo, in una posizione di "soggezione" tale da configurare il rifiuto come inadempimento.

In altre parole va verificato se il diritto del lavoratore, non condizionato al consenso del datore "di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata" ed il correlato diritto del sindacato a ricevere il versamento, i quali non trovano più fondamento nella legge, a seguito della abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge 300, si possano tuttavia far valere ancora sulla base di una disposizione diversa. Nè ciò potrebbe essere mai precluso dall'intendimento dei proponenti nè dalla volontà popolare espressa nel referendum abrogativo, giacchè questa giammai potrebbe incidere su disposizione non contemplata nel quesito e quindi rimasta estranea ad esso.

3) Lo schema più calzante, in cui inquadrare la fattispecie secondo i canoni civilistici, è quello della cessione di credito, la quale indubbiamente vale a far sorgere l'obbligazione nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro) anche senza il suo consenso. a) Si osserva infatti che la cessione è una facoltà riconosciuta in via generale al creditore, giacchè la legge la impedisce solo nei casi in cui il credito sia strettamente personale, ovvero sia vietata dalla legge. Pertanto, escluso che il credito in questione abbia natura strettamente personale, solo una espressa disposizione di legge varrebbe a precludere detta facoltà. b) il fatto che secondo alcuni interpreti la cessione si configuri come negozio astratto, potendo avere luogo a vari titoli (pagamento, garanzia, vendita ecc.) non sembra costituire valido impedimento, giacchè nel caso in esame si tratta di cessione per pagamento (solvendi causa), ed infatti il cedente (lavoratore), in luogo di corrispondere al suo creditore (associazione sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), gli cede in pagamento parte del credito che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro). c) Non vi è dubbio che la cessione possa avere ad oggetto solo una parte del credito, come si può argomentare dal secondo comma dell'art. 1262 cod. civ., ed anche crediti futuri, com'è pacifico in giurisprudenza (Cass. n. 8497 del 18 ottobre 1994, n. 5947 del 15 giugno 1999, n. 7162 del 3 dicembre 2002). d) Sembra ormai venuta meno una delle ragioni che induceva la dottrina, formatasi anteriormente alla abrogazione dell'art. 26 della legge 300/70, ad escludere la configurabilità del meccanismo in esame come cessione di credito. Si sosteneva infatti che la cessione avrebbe determinato, data la bilateralità che caratterizza il negozio, la non revocabilità della cessione medesima per atto unilaterale del lavoratore, in contrasto con la tutela della libertà sindacale del singolo. Va infatti rilevato in primo luogo che, nella specie, i lavoratori iscritti al sindacato chiesero che venisse effettuata la trattenuta ed il versamento al sindacato ricorrente per un solo anno; ma quel che più conta è che , in punto di diritto, questo timore non ha più ragion d'essere una volta che è venuta meno la base legale del diritto del sindacato, e che tutta la materia è stata ormai rimessa all'autonomia individuale, di talchè se il lavoratore si induce alla cessione del credito a favore della associazione sindacale, il vincolo assunto nei confronti di quest'ultima è frutto di una sua libera determinazione, che deve esplicarsi liberamente al pari di quanto avviene nel caso di qualunque altro atto dispositivo unilaterale o contrattuale, ed in particolare per ogni altra cessione di credito, che - si ripete - la disposizione codicistica prevede come facoltà esercitabile in via generale dal creditore, giacchè può essere preclusa solo da un espresso divieto di legge; ciò ancorchè, come avviene per tutti i contratti, da essa nasca un vicolo per il lavoratore nei confronti del sindacato. e) Detto vincolo, peraltro, potrebbe sempre essere risolto dal lavoratore delegante attraverso l'abbandono dell'associazione sindacale, che farebbe venir meno in radice il diritto di quest'ultimo al contributo. f) Opinando diversamente si verrebbe ad escludere la configurabilità dell'istituto della cessione di credito per salvaguardare la possibilità del lavoratore di revocare in ogni momento il suo impegno nei confronti dell'associazione sindacale, ma nel contempo si verrebbe a comprimere proprio la libertà sindacale. Infatti - ove dal contratto di cessione tra lavoratore e associazione stipulante non nascesse alcun obbligo nei confronti del debitore ceduto, il quale potrebbe così rifiutarsi di operare la trattenuta e quindi il versamento - si darebbe al datore la facoltà di porre nel nulla l'atto dispositivo frutto della autonomia individuale e, nella sostanza, gli si consentirebbe - se non di interferire propriamente nella scelta del lavoratore di aderire all'una o all'altra associazione sindacale - comunque di impedire l'unica modalità di finanziamento, che, garantendo una cadenza puntuale e costante dei pagamenti, appare adeguata nella sostanza alle finalità da realizzare. Ed invero non sembra coerente al principio di libertà sindacale garantito costituzionalmente ammettere questa interferenza del datore, considerando soprattutto che essa opererebbe in un contesto di fisiologica contrapposizione di interessi. g) Nè sembra - contrariamente da quanto affermato dalla già citata sentenza di questa Corte n. 1968/2004 - che con ciò si verificherebbe una indebita interferenza nelle relazioni sindacali in quanto il risultato della contrattazione collettiva verrebbe "scavalcato" dalla determinazione unilaterale del lavoratore non aderente ai sindacati firmatari, giacchè si tratta qui, come già rilevato, della esplicazione della libertà sindacale garantita a ciascuno di scegliere l'associazione a cui appartenere, a cui deve restare estranea ogni determinazione da parte datoriale, che rimane a sua volta pienamente libera di scegliere i soggetti con cui contrattare, di talchè va esclusa qualunque interferenza tra i due piani diversi della autonomia collettiva e di quella individuale. h) Anche la preoccupazione, espressa alla luce della normativa precedente - e cioè che la cessione urterebbe con i limiti posti alla cedibilità del credito retributivo, specie in presenza di ulteriori cessioni effettuate dal lavoratore - non pare avere più ragion d'essere nel vigore della esclusiva disciplina codicistica, perchè l'efficacia di più cessioni trova regolamentazione nell'art. 1265 cod. civ., per cui prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata con atto di data certa, ancorchè essa sia di data posteriore. Nella stessa guisa si possono poi regolare i conflitti tra più associazioni sindacali nel caso in cui il lavoratore cambi la sua affiliazione.

4) E' noto che la dottrina nel vigore dell'art. 26, configurava il meccanismo in esame come delegazione di pagamento, artt. 1268 e 1269 cod. civ., ed analogo era l'orientamento della giurisprudenza (Cass. n. 761 del 7 febbraio 1989, n. 307 del 19 gennaio 1990, n. 10318 del 9 settembre 1992). In particolare veniva configurato come delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 cod. civ. e si faceva discendere dalla previsione del secondo comma che il terzo delegato ad eseguire il pagamento (ossia il datore di lavoro) non era tenuto ad accettare l'incarico, ancorchè fosse debitore del delegante, ossia del lavoratore. La tesi - che era improntata allo scopo di subordinare al consenso del datore l'applicabilità del meccanismo di trattenuta e versamento - non convinceva alla luce della norma abrogata ed altrettanto poco convincente appare nel contesto vigente.

In primo luogo la delegatio solvendi di cui al secondo comma dell'art. 1269 cod. civ. presuppone una obbligazione scaduta e mira pertanto ad ottenere che l'adempimento abbia luogo ad opera di un terzo, anzichè ad opera del debitore delegante ed ha quindi una funzione immediatamente solutoria. Nella delegazione di pagamento non si verifica un passaggio di debito, ossia la costituzione di un rapporto obbligatorio tra delegato (datore) ed delegatario (associazione sindacale).

Ma l'incarico conferito dal lavoratore al datore di trattenere parte della retribuzione e di pagarla alla associazione sindacale, non è passibile di sussunzione nello schema della delegatio solvendi, in quanto ciò che il lavoratore intende non è che il datore paghi il suo debito scaduto nei confronti del sindacato di appartenenza, ma che tale pagamento avvenga anche nel futuro, in relazione ai crediti mensili per retribuzione che andranno via via a scadere, giacchè - come si osserva in ricorso - l'interesse del delegante non sta nel mero pagamento al sindacato, ma nelle modalità del pagamento medesimo che si intende sia puntuale e costante.

5) Si assume altresì in ricorso che il meccanismo di trattenuta sulla retribuzioni ed il successivo versamento comporterebbe un onere maggiore per il datore, stante la necessità di adottare una apposita organizzazione, che potrebbe apportare uno squilibrio nell'ambito del rapporto contrattuale.

La obiezione, ancorchè meritevole di attenta considerazione, non appare condivisibile in via assoluta.

Si rileva che, come già detto, l'istituto della cessione del credito è applicabile in via generale, e quindi, in mancanza di divieti, opera anche in relazione ai contratti ad esecuzione continuata e periodica, qual è il contratto di lavoro. Va considerato tuttavia che il debitore resta soggetto alla facoltà della controparte di cessione del credito perchè si suppone che sia indifferente per lui adempiere alla parte originaria, ovvero al cessionario. Ma ove la cessione debba essere reiterata, come accade nella specie, in cui sorge la necessità per il debitore di porre in essere una apposita struttura organizzativa per farvi fronte, non si può escludere che l'equilibrio contrattuale venga alterato, giacchè all'obbligazione originaria concernente il pagamento della retribuzione viene ad aggiungersi quella ulteriore di trattenere mensilmente una parte di essa e di procedere al versamento nei confronti del soggetto designato. La fattispecie va allora regolata sulla base delle norme di integrazione dei contratti, ossia quella per cui ex art. 1374 cod. civ. il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo legge (la facoltà di cessione del credito) e quella per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.). Ne consegue che l'aggravio per il datore ed il conseguente squilibrio contrattuale non possono ritenersi sempre sussistenti e quindi tali quindi da precludere a priori l'applicazione dell'istituto, ma dipende dalle fattispecie concrete; soprattutto, in via generale, dalle dimensioni dell'impresa cui fa capo una adeguata articolazione organizzativa, per cui in alcuni casi, ma in altri no, si può riscontrare l'effettiva esistenza a carico del datore di un onere aggiuntivo insostenibile rispetto alla obbligazione originaria consistente nel mero pagamento della retribuzione. Nella specie i Giudici di merito hanno osservato in proposito - e l'accertamento non è stato censurato se non del tutto genericamente dalla società ricorrente - che l'obbligo in questione non eccedeva la normale diligenza, trattandosi di attività che veniva compiuta da lungo tempo e per gran parte dei dipendenti, che veniva tuttora effettuata nei confronti dei sindacati stipulanti e che l'organizzazione sindacale si era offerta di facilitare al massimo l'operazione di riscossione.

6) Si assume infine che, anche a ritenere fondata l'interpretazione del Tribunale, si perverrebbe a considerare il rapporto tra datore e sindacato come mera inadempienza con conseguente impossibilità di azionare lo strumento di cui all'art. 28 legge 300/70.

Neppure questa tesi appare condivisibile. Ritiene infatti la giurisprudenza di questa Corte, Sezioni unite n. 5295 del 12 giugno 1997 che "Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro nè nel caso di condotte tipizzate perchè consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), nè nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicchè ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero".

Nel caso in esame invero, il rifiuto del datore, oltre a configurare inadempimento rispetto al contratto di cessione di credito stipulato dal lavoratore, si pone come obiettivamente idoneo a limitare l'attività sindacale, perchè se non impedisce al lavoratore di scegliere l'associazione sindacale di appartenenza, gli impedisce però di sostenerla con una forma di finanziamento adeguato, non essendovi dubbio che il meccanismo di raccolta dei contributi di cui al primo comma dell'art. 26 della legge 300/70, che ovviamente è sempre possibile e consentito, costituisce però una modalità molto meno sicura e puntuale, con obiettivo danno della associazione da sostenere. Inoltre, come già rilevato, si farebbe dipendere l'ammissibilità del meccanismo medesimo esclusivamente dalla determinazione unilaterale del datore, che potrebbe scegliere di prestarsi solo per alcuni sindacati (anche se non firmatari della contrattazione collettiva) e per altri no, intervenendo così proprio nel contesto di obiettiva e fisiologica contrapposizione di interessi, ove appare indebita ogni interferenza datoriale. D'altra parte gli stessi promotori del referendum abrogativo dei due commi dell'art. 26 della legge 300/70, che pure volevano sottrarre alla prerogativa sindacale il fondamento legale, intendevano però far sì che l'obbligo datoriale scaturisse da una "genuina espressione di autonomia negoziale", la quale, diversamente opinando, verrebbe nella sostanza ad essere sacrificata.

Nello stesso senso si è espressa la sentenza di questa Corte n. 3813 del 16 marzo 2001, per cui, qualora i lavoratori abbiano richiesto al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali e abbiano rilasciato delega allo stesso per versarli ad associazioni sindacali non firmatarie di contratti collettivi applicati in azienda, il comportamento omissivo del datore di lavoro che rifiuti di effettuare detti versamenti si configura come antisindacale, in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento dell'attività, e perciò ricade nella tutela inibitoria di cui all'art. 28 St. Lav..

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004