L’appalto di servizi è contraddistinto dal principio per il quale è l’appaltatore, data la sua autonomia nell’organizzazione ed apprestamento dei mezzi dell’impresa, a rispondere, di norma, dei danni cagionati ai propri dipendenti.
In determinati casi, però, il committente può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi diversi dai propri dipendenti (e, quindi, anche dei dipendenti dell’appaltatore) e, più precisamente quando (alternativamente):
a) L’appaltatore, nei fatti e/o per espressa previsione contrattuale e/o di fatto, si riduce ad un mero esecutore degli ordini del committente;
b) Il committente non rispetta gli obblighi stabiliti (nel contesto di rapporti di lavoro marittimo e/o portuale) dall’art. 10 l.n. 272/1999.
In riferimento all’ipotesi sub b), il committente e l’appaltatore hanno il dovere (penalmente e civilmente sanzionabile) di partecipare alla gestione della sicurezza dei reciproci dipendenti.
Tale dovere deve essere inteso, per il committente:
i) nell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico–professionale delle appaltatrici (culpa in eligendo). Tale dovere consiste, secondo la giurisprudenza ad oggi prevalente (confermata dall’art. 26, l.n. 81/2008) nei seguenti adempimenti: a) controllo dell’iscrizione presso la camera di commercio dell’appaltatore; b) nella richiesta di documentazione dettagliata circa: attrezzature e mezzi d’opera, organizzazione aziendale per la sicurezza, mezzi di protezione individuali e collettivi in dotazione, informazione e formazione dei lavoratori, andamento degli infortuni nell’impresa nell’ultimo triennio; c) nell’acquisizione dell’autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000;
ii) nell’obbligo di informazione dettagliata all’appaltante (e non ai singoli sui dipendenti) dei c.d. rischi specifici.
Questi possono definirsi come i rischi derivanti dalle particolari condizioni dell’attività lavorativa svolta e/o dell’apparato produttivo esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate in relazione alla propria attività; i rischi specifici fanno, quindi, riferimento alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale – generalmente mancante in chi opera in diversi settori – nella conoscenza di procedure da adottarsi nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine.
L’informazione deve essere ripetuta per ogni nuovo appalto, anche in caso di lavori ripetitivi;
iii) negli obblighi
di Coordinamento: cioè di collegare razionalmente le varie fasi dell’attività in corso in modo da evitare ostacoli o intralci. Tale obbligo vale solo per i rischi comuni ai lavoratori di entrambe le parti. Quando il rischio attiene esclusivamente ai dipendenti dell’appaltatore, il committente dovrà essere fatto salvo di qualsiasi responsabilità, se ha adempiuto agli obblighi di informazione e di controllo dell’idoneità tecnico-professionale;
e di Cooperazione in supplenza dell’appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione l’apprestamento delle misure di sicurezza rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell’esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell’appaltante sia su quelli dell’appaltatore. La cooperazione, però, non può essere intesa come obbligo del committente di intervenire, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un’inammissibile ingerenza del committente nell’attività propria dell’appaltatore.
In definitiva, più grave è la posizione del committente i cui lavoratori abbiano rischi comuni con i lavoratori l’appaltatore. Infatti, in tale caso il committente viene gravato del più pregnante obbligo di cooperare con l’appaltatore. In caso di autonomi, ma concomitanti rischi per i lavoratori, egli sarà tenuto a garantire il coordinamento, con un obbligo di impulso rispetto alle disposizioni di sicurezza. In caso, invece, di sussistenza di rischio specifico con esclusivo riferimento all’attività del committente, questi sarà tenuto all’informazione sul rischio ambientale.
E’, infine, da evidenziare che il committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori (salvo si tratti dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici), per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL o dell’IPSEMA.