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mercoledì 30 maggio 2012

Trasferimento - continuazione del rapporto e salvaguardia dei diritti acquisiti - Cass. sent. n. 11422 del 30.08.2000

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2550/97 del 03/23 luglio 1997 il Pretore di Milano, in parziale accoglimento delle domande proposte da P.L. e I. M contro la S. s.p.a. e la SI. s.p.a., riconosceva il diritto dei due lavoratori ad essere inquadrati alle dipendenze della SI. s.p.a. dal I^ luglio 1996 con conseguente obbligo di loro inserimento nell'azienda da parte della società SI..

Il Tribunale di Milano, in parziale riforma della sentenza pretorile, dichiarava che gli appellati dovevano essere considerati dipendenti della S. s.p.a., dichiarava compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, e confermava nel resto la sentenza impugnata.

Osservava il Tribunale: l'art. 2112 c.c., ove letto alla luce di tutte le previsioni di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990, va inteso nel senso che, nella ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda, "sia possibile, nel rispetto della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47, concordare tra cedente e cessionario il mantenimento da parte del cedente nelle attività aziendali non oggetto di cessione di lavoratori che pure erano addetti all'attività ceduta"; confermano l'assunto le previsioni di cui ai commi uno e due del citato art. 47, che, nel caso di trasferimento automatico di tutti i dipendenti impegnati nell'oggetto della cessione, avrebbero scarsa funzione pratica; la prevista continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente va esaminata nel contesto delle norme di attuazione della Direttiva CEE n. 187 del 1977 e della ratio della Direttiva stessa, nel limite, cioé, della tutela dei lavoratori contro licenziamenti dovuti a passaggi di gestione e/o pregiudizi di eventuali diritti acquisiti; il dipendente non trasferito insieme all'azienda ceduta non subisce alcun pregiudizio conservando il posto di lavoro e i diritti maturati; l'accordo sindacale di cui all'art. 47 deve, in particolare, regolare la posizione dei lavoratori nella salvaguardia di tali diritti; non sussiste la ipotesi di appalto vietato di mano d'opera nella prestazione dei ricorrenti in forza alla cedente in favore della cessionaria su mezzi e strumenti propri di quest'ultima dopo la cessione del ramo d'azienda, essendo gli istituti del comando e del distacco consentiti dall'ordinamento giuridico in presenza di determinati presupposti e senza violazione della legge n. 1369 del 1960; nella specie, il distacco di soli tre mesi dei lavoratori era limitato alle esigenze temporanee della cessione, con l'evidente interesse anche della cedente attesi gli stetti rapporti tra le due società e la funzione di controllo e supervisione della cedente sulle società appaltatrici della manutenzione degli immobili e degli impianti della S..

Ricorrono per cassazione P.L. e I. M affidando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della sentenza impugnata.

Le società S. e SI. si sono costituite con unico controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso P.L. e I. M denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c., 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e 3 Direttiva CEE 14 febbraio 1977, n. 187, in relazione all'art. 260, nn. 3 e 5, c.p.c.. Sulla premessa pacifica che nella specie si era trattato della cessione di un ramo di azienda e che si era realizzata la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c., deducono i ricorrenti che le norme invocate non attuavano alcuna differenza a seconda delle ipotesi di cessione di (intera) azienda ovvero solo di un ramo di essa, sicché lo stesso principio "il rapporto di lavoro continua con l'acquirente" andava applicato negli stessi termini ad entrambi i casi; l'affermazione del giudice di appello, secondo cui con accordo successivo a consultazioni sindacali era possibile derogare in toto al principio di cui all'art. 2112 c.c. sulla continuazione del rapporto, non aveva senso e pregio per la sola possibilità che lo stesso regime avrebbe potuto applicarsi al caso della cessione dell'intera azienda, non sussistendo apposita variazione normativa per le due ipotesi diverse; nel caso di specie, peraltro, l'azienda, trattenendo i due lavoratori ricorrenti, aveva inibito loro anche di conservare i diritti acquisiti (vedi adibizione a mansioni dequalificanti, rischio di licenziamento per l'intentata procedura da parte della S. di riduzione del personale); in realtà, l'art. 2112 c.c. tutelava non solo la continuazione del rapporto, ma anche la stessa continuazione dell'attività lavorativa nell'unità, reparto o stabilimento ceduti, nel pieno rispetto del fine sociale ed economico della norma in esame; la contestazione dell'argomentazione pretorile, secondo cui, se il legislatore aveva espressamente previsto (quinto comma del citato art. 47) le ipotesi di passaggio solo parziale del personale al cessionario, doveva ritenersi normale l'automatismo del passaggio negli altri casi - con la motivazione che sarebbe mancato, in alternativa, il mantenimento del posto presso il cedente - non era esatta, atteso non solo che i lavoratori non trasferiti al cessionario ben avrebbero potuto rimanere in forza all'azienda cedente, ancorché in stato di crisi, ma anche perché, per legge, con l'accordo sindacale di cui allo stesso art. 47, poteva essere previsto il mancato passaggio del personale eccedentario; poiché, pertanto, solo nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 47 con l'accordo sindacale poteva impedirsi il passaggio di personale dal cedente al cessionario, l'assunto del Tribunale che le parti sociali avrebbero potuto disporre di tali effetti in capo ai lavoratori appariva quanto mai erroneo ed arbitrario; per il combinato disposto degli artt. 1 e 3 della Direttiva CEE del 14 febbraio 1977, n. 187, di cui l'art. 47 della legge n. 428 del 1990 costituisce attuazione, "i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto o rapporto di lavoro, in caso di trasferimento di una parte dello stabilimento, sono trasferiti al cessionario", e tale Direttiva era immediatamente applicabile e aveva efficacia vincolante nei confronti del giudice nazionale, e comunque prevaleva sulle disposizioni dell'art. 47 citato, come interpretate dal Tribunale; la Corte di Giustizia aveva ritenuto che le disposizioni della Direttiva in questione andavano applicate anche alla ipotesi, ritenuta eccezione, di cui all'art. 47, quinto comma (cessione di azienda della quale il CIPI aveva accertato lo stato di crisi); era, comunque, opportuno - ed essi ricorrenti ne proponevano esplicita istanza - che fossero sottoposte alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali circa l'applicabilità delle disposizioni della Direttiva alla cessione di rami di imprese con trattenimento del relativo personale da adibire ad altri rami e circa la possibilità di deroga delle stesse disposizioni tramite l'accordo di cui all'art. 47 della legge n. 429 del 1990.

Il ricorso è infondato.

La tesi degli attuali ricorrenti, in sintesi, in contrasto con quella del Tribunale, esclude che nella previsione dell'art. 47 della legge n. 429 del 1990, dettato in applicazione della Direttiva Cee n. 187 del 14 febbraio 1977, fosse previsto il mantenimento presso la residua attività aziendale del cedente di lavoratori già addetti ad un ramo di azienda ceduto; e ciò, sia per la disposizione comunitaria che testualmente prevede che "i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto o rapporto di lavoro, in caso di trasferimento di una parte dello stabilimento, sono trasferiti al cessionario", sia anche perché la interpretazione riduttiva del Tribunale circa la ratio della disposizione - quale sola tutela del posto di lavoro - vanificherebbe in parte la norma stessa, escludendo una efficace tutela di diritti acquisiti.

La tesi, peraltro infondata, non è neanche supportata da valide argomentazioni; ed a tale ultimo proposito è sufficiente constatare come, oltre al riferimento al dato testuale, di cui in appresso si dirà, si fa ricorso all'asserito pregiudizio dei diritti acquisiti (possibilità per la S. di procedere ad una riduzione di personale, adibizione a mansioni dequalificanti); pregiudizio, in realtà, non ancora verificatosi, per cui al massimo l'interrogativo potrà porsi solo se ed in quanto, in futuro, il paventato pregiudizio dovesse divenire anche attuale.

Quanto al dato testuale, peraltro non certamente esplicito nel senso della tesi dei ricorrenti, non può essere neanche sistematicamente interpretato nella stessa ottica.

Va premesso, in linea di principio, che il disposto degli artt. 1 e 3 della Direttiva CEE del 14 febbraio 1977, n. 187, di cui l'art. 47 della legge n. 428 del 1990 costituisce attuazione, "i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto o rapporto di lavoro, in caso di trasferimento di una parte dello stabilimento, sono trasferiti al cessionario", non è immediatamente applicabile alle vertenze interno di uno Stato europeo con efficacia vincolante per il giudice nazionale, dovendosi così escludere una possibile efficacia orizzontale in via generale, della direttiva in parola.

Questa Corte, infatti, è ormai orientata (vedi da ultimo Cass. 20 novembre 1997, n. 11571), alla cui ampia, ed ancora una volta condivisa, motivazione si rinvia, su posizioni diverse da quelle sostenute dai ricorrenti. In detta decisione si precisa, in sintesi, che "la stessa Corte Costituzionale, dopo aver sottolineato il valore in certa misura normativo delle sentenze della Corte di giustizia, capaci, come tali, di precisare autoritativamente il significato del diritto comunitario, e di determinarne, per tale via, l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative, si è preoccupata di aggiungere che . Ciò significa, in sostanza, che il presupposto per la rilevanza, in una controversia giudiziaria, di una statuizione contenuta in una sentenza della Corte di giustizia dipende dalla circostanza che la norma interpretata sia di per sé direttamente efficace"; che la stessa "Corte costituzionale, affrontando esplicitamente la questione dell'efficacia delle direttive comunitarie, ha fatto propria, in termini inequivocabili, la teoria dell'efficacia diretta soltanto verticale delle direttive, osservando che <é proprio nel sistema delle fonti del medesimo ordinamento comunitario che vanno verificate le condizioni per l'immediata applicabilità, nei singoli ordinamenti degli Stati membri, della normativa in esso prodotta>. E non v'é dubbio che, fra quelle condizioni, in forza della giurisprudenza della Corte di giustizia puntualmente richiamata dalla Corte costituzionale, va ricompresa la circostanza che le prescrizioni della direttiva siano fatte valere nei confronti dello Stato destinatario e non già nei confronti di altri (sent. 18 aprile 1991, n. 161)"; che "sulla stessa linea si colloca anche la successiva giurisprudenza della Corte costituzionale per la quale, dunque, la diretta applicabilità delle direttive è limitata soltanto ai rapporti tra Stato membro e soggetti amministrati nel senso che il primo non può giovarsi del proprio inadempimento nel dare tempestiva attuazione alle direttive medesime al fine di disconoscere situazioni giuridiche che insorgerebbero in favore degli stessi soggetti amministrati: questo spiega come il problema dell'autoapplicabilità delle direttive si è posto prevalentemente in materia tributaria, nel conflitto tra la pretesa punitiva dell'amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria. In nessun caso, invece è stata ammessa una incidenza immediata della direttiva sui rapporti intersoggettivi tra privati"; che, infine, anche "la Corte di giustizia non ha mancato di esprimere una perentoria smentita della tesi della efficacia diretta orizzontale delle direttive comunitarie, nella ben nota sentenza 19 novembre 1991, nn. 6 e 9/90, Francovich (in Racc. Uff., 1991, I, 5357)"; e che "questa posizione, ormai chiara, della giurisprudenza della Corte di giustizia, non ha mancato di riflettersi anche in alcune più recenti pronunzie di questa Corte: è il caso della sentenza 27 febbraio 1995, n. 2275 (concernente la stessa direttiva n. 85/577 su cui si era espressa la sentenza Faccini Dori appena citata) e della sentenza 5 aprile 1995, n. 3974 (concernente la direttiva n. 77/187 sulla tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di aziende)".

Consegue, alla tesi or ora sostenuta, che ogni impugnativa in questa sede per violazione delle disposizioni della Direttiva, e che sembra anche presupposto a principio informatore della intera impugnazione in sede di legittimità, deve ritenersi inammissibile, essendo invece applicabile alla controversia in questione solo ed esclusivamente la legge n. 428 del 1990 (art. 47), per una parte, modificativa anche dell'art. 2112 c.c.; ed a tanto consegue, ancora, la superfluità della richiesta rimessione alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali interessanti la presente controversia, atteso che la irrilevanza delle richieste interpretazioni scaturisce dalla sopra dichiarata inapplicabilità della Direttiva al caso in esame.

Il sopracitato art. 47, nel disciplinare il trasferimento di azienda, o di un ramo di essa, detta la complessa procedura (primo comma) - ripresa dalla legge n. 223 del 1991 per i licenziamenti collettivi del personale in esubero - di cui costituisce momento essenziale la comunicazione da parte dei contraenti alle proprie rappresentanze sindacali, e rispettive associazioni, perché possano avviarsi le necessarie consultazioni per il conseguimento dell'accordo, anche con la partecipazione dei lavoratori, sulla cessione. Tale procedura, premessa alla modifica dell'art. 2112 c.c., prescrive che la predetta informazione deve interessare, oltre i motivi del programmato trasferimento, anche la indicazione dei lavoratori interessati al trasferimento, tant'é che si impone di indicare per essi "le conseguenze giuridiche, economiche e sociali" e "le eventuali misure previste". Ne deriva, di conseguenza, che l'accordo raggiunto fra le parti disciplina integralmente il trasferimento dell'azienda (o di un suo ramo) su tutti i punti sui quali era stata avviata la consultazione, non escluso tra essi anche quello, cui si riferisce il quarto comma dell'art. 47, che prevede espressamente "la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti", stabilendo, quale unica eccezione il recesso motivato tout court dallo stesso trasferimento. E dunque, certamente da parte del datore di lavoro alienante, in occasione della cessione, può darsi luogo a qualsiasi procedura di licenziamento sia collettivo che per giustificato motivo. Orbene, proprio in relazione a tale ultima previsione, si manifesta la debolezza della tesi degli attuali ricorrenti, perché non può revocarsi in dubbio che la facoltà dell'alienante di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo comporta l'obbligo dello stesso di ricercare - nell'ambito delle proprie possibilità, e, nel caso di cessione di un ramo d'azienda, evidentemente solo della residua organizzazione a sé riservata - se sussistente, la giusta collocazione al lavoratore penalizzato per soppressione del posto: il che è in palese e insanabile contrasto con la tesi oggi sostenuta. D'altronde, già precedenti di questa Corte, ancorché solo in via incidentale alla questione con essi risolta, e tuttavia in termini di assoluta chiarezza e convinzione (Cass. 21 maggio 1992, n. 06103, Cass. 24 gennaio 1991, n. 00671), presuppongono pacificamente la ipotesi di cessione di un ramo di azienda senza il contemporaneo passaggio di alcuni dei dipendenti addetti al ramo ceduto, ricollocati, invece, nella residua organizzazione dell'azienda dell'alienante.

Ed allora, deve convenirsi, a conferma della sentenza impugnata, che la procedura prevista dei primi quattro commi del più volte citato art. 47 della legge n. 428 del 1990 è riferibile alla cessione di azienda (o di un ramo di essa) in bonis, in conformità allo spirito della disciplina ex art. 2112 c.c., che è quello di assicurare la continuazione del rapporto e la salvaguardia dei diritti acquisiti, ma non certo anche, come si vuole da parte ricorrente, che tutto questo avvenga presso un determinato datore di lavoro; e che è, invece, riferibile la residua normativa (commi 5^ e 6^) del medesimo articolo di legge al trasferimento di azienda in crisi di cui all'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge n. 675 del 1977. In tale ultima ipotesi, a differenza della tesi dei ricorrenti, si verifica un vero e proprio affievolimento delle garanzie dettate dall'art. 2112 c.c., in ragione dello specifico scopo che è quello di privilegiare, a fronte di aziende in crisi o soggette a procedure concorsuali, comunque accomunate dall'inevitabilità della cessazione di attività, la salvaguardia, almeno in parte, dei livelli occupazionali; si verte, all'evidenza, in ipotesi del tutto difforme dalla cessione di azienda (o ramo di essa) in bonis, con apposita disciplina dettata dalla particolarità della successione, e come tale insuscettibile di connessioni o confronti con la diversa normativa applicabile al caso in esame.

Il ricorso, pertanto, va rigettato e le spese del giudizio di cassazione, anche per una difficoltosa elaborazione dei principi sopra enunciati, vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 AGO. 2000.