Conteggi lavoro

mercoledì 30 maggio 2012

Trasferimento di una sola parte dell'azienda - datore di lavoro cedente che continua attività economica - potere di recesso - Cass. sent. n. 671 del 24.01.1991

Svolgimento del processo

Con ricorso 5 settembre 1984, diretto al pretore di Milano F.B. esponeva di aver prestato lavoro quale impiegato amministrativo alle dipendenze della Mo., e quindi della M., che con quest'ultima si era fusa, presso la divisione ingegneria.

Scorporata nel 1973 tale divisione, era stata trasferita alla T. S.p.A. e nel 1978 incorporata alla M.. In data 1 novembre 1982 egli era stato collocato in cassa integrazione con altri dipendenti ed in data 1 gennaio 1983 la divisione ingegneria era stata di nuovo scorporata e ritrasferita alla T. S.p.A. limitatamente al personale in servizio con esclusione di quello posto in cassa integrazione.

Chiedeva quindi il B., nei confronti della T. e della M., che fosse dichiarata la continuazione alla data del 1 gennaio 1983 del suo rapporto di lavoro con la prima, con condanna delle società al pagamento di differenze retributive rispetto a quanto ricevuto per cassa integrazione, con vincolo di solidarietà per entrambe.

Le due società costituendosi si opponevano alla domanda deducendo che la cessione del ramo "divisione ingegneria" era stata esclusa per il personale in cassa integrazione per non trasferire all'altra società anche lo stato di crisi del settore; che il B. era stato mantenuto in servizio presso la M. e non poteva pretendere la costituzione forzosa di un rapporto di lavori con la T.. Con sentenza 23 maggio 1985 il pretore riconosceva che il rapporto di lavoro era continuato alla data dell'1 gennaio 1983 con la T. e condanna la società e riammettere in servizio il ricorrente corrispondergli differenze retributive con decorrenza dall'1 gennaio 1983.

Proponeva impugnazione la T.; ma con sentenza 6 marzo - 2 luglio 1986, il Tribunale di Milano rigettava l'appello condannando la società al pagamento delle spese del giudizio.

Ha proposto ricorso con due motivi di censura la T.; resiste controricorso il B..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente censura violazione degli artt. 2558 cod. civ., primo comma, art. 2556 cod. civ., primo comma, e artt. 1362, 1367 cod. civ. sostenendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero prove in ordine all'esclusione, dalla cessazione di Azienda, dei rapporti di lavoro relativi al personale in cassa integrazione guadagni pur ammettendo che un accordo non formale sul punto era fra le parti intervenuto.

In tal modo non ha considerato che la prova scritta della convenzione risultava dall'avviso congiunto di cessione esposte in Bacheca all'interno del luogo di lavoro, né che l'art. 2556 cod. civ. non richiede speciali formalizzazioni.

Con il secondo motivo deduce ancora violazione degli artt. 2555, 2558 cod. civ., primo comma, sotto il profilo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la esclusione dalla cessione di azienda, dei rapporti di lavoro del personale in cassa integrazione fosse precluso dalla legge, non considerando che la cessione può anche non riferirsi ad alcuni beni purché non venga compromessa l'unità economica della azienda.

Il ricorso è fondato sotto più profili.

Nella ipotesi di trasferimento di azienda, la vigente normativa legale all'art. 2558 cod. civ., primo comma, dispone che l'acquirente subentra nei contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della impresa, ma consente all'autonomia delle parti contraenti la possibilità di stabilire diversamente.

Nel caso però di contratti di lavoro subordinato che fanno capo all'imprenditore cedente, l'art. 2112 cod. civ., al fine di tutelare la professionalità del lavoratore dipendente, la infrazionabilità della anzianità e la posizione creditoria, impone la successione "ope legis" del rapporto in capo al cessionario se il prestatore di lavoro non sia stato espressamente licenziato in tempo utile; ovvero il legislatore dispone che, se non vi è stata disdetta del rapporto, il contratto di lavoro passa al nuovo imprenditore.

Vige pertanto il principio generale secondo il quale, ogni qualvolta si ha mutamento nella persona del titolare della impresa, si verifica sempre la successione legale del contratto di lavoro subordinato in capo al successore (principio della autonomia concettuale della impresa rispetto alla persona del titolare).

Quando si verifica il trasferimento di tutta l'azienda, la lettera della legge non lascia spazio ad incertezze, per cui non si può certamente parlare di alternativa dispositiva nel senso che o l'imprenditore da disdetta del contratto di lavoro ed il recesso provoca la risoluzione del rapporto (salvo le possibili impugnative per il mancato rispetto dei vincoli della risolubilità) oppure automaticamente, per forza di legge, il rapporto si trasferisce al cessionario che sempre "ope legis" diviene responsabile solidale anche per i crediti precedenti del prestatore di lavoro (se conosciuti).

Quando però non tutto il complesso aziendale viene trasferito, ma soltanto una parte autonoma di esso costituisce l'oggetto della cessione e pur sussista in concreto per il prestatore di lavoro, che abbia lavorato nel contesto della porzione ceduta, la possibilità di continuare il rapporto nella parte che resta in capo allo imprenditore cedente, si afferma sostanzialmente da parte del Tribunale di Milano che permane sempre in vigore la stessa alternativa del recesso autoritativo della successione "ope legis" del contratto.

Ponendo però mente alla "ratio" del sistema, la rigida scelta interpretativa della gravata sentenza appare errata.

Invero se lo scopo della norma speciale, sistemata all'interno delle garanzie date al lavoratore subordinato, è quello di tutelarne la professionalità, la continuità del rapporto, i diritti di anzianità, di qualifica e livello retributivo, la "ratio" non viene meno se lo imprenditore delibera di trattenere presso di se il fedele e qualificato collaboratore inserendolo con la stessa qualifica e retribuzione nell'ambito della azienda, o della parte di essa organizzata e produttiva non trasferita.

Del resto, se il legislatore attribuisce al datore il potere di recedere dal contratto e quindi di licenziare il dipendente e di impedire la successione del rapporto in capo all'imprenditore cessionario; sarebbe del tutto irragionevole, mentre si riconosce un così vasto potere di recesso, non consentire allo stesso datore di trattenere il dipendente presso lo stabilimento non ceduto con gli stessi diritti ed il rispetto pieno della professionalità.

Certamente in concreto potrebbero sussistere ragioni di particolare convenienza o di dequalificazione che giustificherebbero un illegittimo esercizio del diritto di non licenziare e non consentire il passaggio al nuovo imprenditore e quindi di restare nell'ambito del rapporto (o parte dell'azienda) di origine; ma nella specie nulla di tutto questo è stato dedotto e si nega che, fuori dalla rigida alternativa ipotizzata dalla lettera della legge per il caso di trasferimento totale dell'azienda, il datore possa mantenere, conservare, il rapporto di lavoro che lo lega al dipendente.

Peraltro se l'acquirente sottopone l'acquisto di parte dell'azienda alla condizione che solo una parte dei lavoratori dipendenti segua la struttura riproduttiva; e se le parti convengono che i dipendenti in eccedenza continuino il rapporto con la vecchia impresa (senza con ciò perdere di anzianità e di retribuzione), non per questo l'accordo correlativo sarebbe privo degli effetti voluti.

È stato infatti già affermato da questa Corte che in un caso del genere, quando il cessionario non accetta che tutto il personale passi alle sue dipendenze, al datore di lavoro cedente non resta che la possibilità di recedere dal rapporto ("ad nutum", o per giustificato motivo) e la cessione esaurisce la possibilità di ulteriore occupazione dei lavoratori; oppure, se l'azienda ceduta non è l'unica attività economica da lui svolta, trattenere al proprio servizio i lavoratori medesimi, con la conseguenza che in entrambe le ipotesi, il detto personale non acquisisce diritto alcuno nei confronti del cessionario di parte della azienda.

(Cass. 3044 del 1986) "poiché il trasferimento di azienda, quale previsto dall'art. 2112 cod. civ., non è sempre configurabile nella ipotesi in cui vi sia la cessione solo di una parte dell'azienda, del tutto indipendente della restante parte della azienda del precedente titolare che continui la propria attività" (Cass. 1799 del 1987).

In conclusione, quando non si versi nella ipotesi di totale trasferimento del complesso aziendale, ma di cessione di una sola parte dell'azienda ed il datore di lavoro cedente continui una attività economica nel complesso dei residui beni organizzati, al medesimo non solo è riservato il potere di recedere in tempo utile dai rapporti di lavoro con i dipendenti che già prestavano la propria opera nell'ambito dei beni trasferiti (se ne sussistono le ragioni giustificative), ma quegli può trattenere i menzionati dipendenti presso di sé inserendoli nella parte non ceduta sempre che siano tutelate le aspettative di professionalità, infrazionabilità dell'anzianità, posizione creditoria.

Resterebbe da accertare se, esclusa la preventiva disdetta, l'imprenditore possa esercitare il potere di trattenere il persona che già lavorava nel contesto dei beni ceduti senza il consenso dei medesimi; ovvero senza la necessità del preventivo interpello positivo.

Sennonché una volta accertato che un tale potere non è escluso dallo art. 2112 cod. civ. (che prevede espressamente la sola ipotesi del trasferimento totale della azienda), e che, fatti salvi tutti i diritti acquisiti, la "ratio legis" viene assicurata attraverso la naturale continuità del rapporto originario di lavoro in seno alla restante impresa (restanti beni organizzati e produttivi), il consenso del dipendente, che non deduca lesioni di professionalità o aggravamento delle mansioni apprezzabili, o altre ragioni rilevanti per la prosecuzione del rapporto, non è vincolante ed il dissenso non potrebbe valere che quale supporto motivazione delle dimissioni.

Allora poiché nel caso di specie non è contestato che alla cessionaria veniva trasferita la sola Divisione di Ingegneria, nella quale aveva lavorato l'odierno resistente, ed alla condizione che non sarebbe passata alle dipendenze della T. il personale già messo in cassa integrazione, quale appunto era la condizione del dott. F.B., che avrebbe invece continuato il rapporto con la M. S.p.A., il ricorso è accoglibile avendo il Tribunale fatto erronea applicazione delle norme di cui agli art. 2112, 2558 cod. civ. e negato il potere della cedente di continuare direttamente il rapporto di lavoro con il dipendente.

La gravata sentenza deve dunque essere annullata e rinviata al Tribunale di Lodi per nuovo esame secondo i principi di diritto sovraffermati e previo approfondimento sull'effettivo intervenuto accertamento dello stato di crisi aziendale come ulteriore causa giustificatrice del mancato trasferimento alla T. di tutto il personale della Divisione di Ingegneria e della Conferma del rapporto di lavoro presso la società cedente.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lodi.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 1989.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 1991.