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lunedì 11 giugno 2012

cosa è il superminimo?


Il superminimo è quell'aumento retributivo normalmente individuale (ma che può essere anche collettivo) rispetto ai minimi contrattuali attribuiti mediante C.C.N.L. o accordi aziendali o concessi unilateralmente e individualmente dal datore di lavoro. il superminimo, pur trattandosi secondo la migliore dottrina, di un elemento accessorio alla retribuzione ed anche acquisibile stabilmente.
Il superminimo, quindi, differisce dal lavoro straordinario, entrando a far parte della retribuzione ordinaria e, una volta praticato stabilmente da datore di lavoro (pur senza un accordo scritto) diventa quindi dovuto dal datore di lavoro al lavoratore e non modificabile unilateralmente dal primo neanche nel quantum.
E' infatti opinione diffusa, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l’eliminazione del superminimo sia possibile solo in virtù di un nuovo accordo individuale tra le parti.

Segue raccolta di giusrisprudenza relativa al superminimo:

Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 15 del 10.01.1990

La discrezionalità del datore di lavoro, insuscettibile di limitazione, relativamente alla corresponsione del cosiddetto superminimo ed alla determinazione del suo ammontare, trova, una volta che l'eccedenza del trattamento economico, rispetto a quello minimo collettivo, sia entrata a far parte della retribuzione dovuta al lavoratore, un ostacolo insormontabile nella immodificabilità unilaterale dell'obbligazione retributiva, sancita dall'art. 2103 c. c., alla cui stregua il criterio dell'assorbimento di detta eccedenza in successivi miglioramenti economici si rende inoperante allorché essa integri un determinato elemento retributivo già erogato in misura generalizzata ed uniforme, non per ragioni di merito, ma per ragioni di opportunità aziendale, mentre il nuovo emolumento, produttivo di tali miglioramenti, abbia soltanto carattere incentivante ed eventuale.

Tribunale di Milano, massima sent. del 16.06.2009
Il superminimo individuale può essere assorbito progressivamente nei successivi aumenti contrattuali, qualora l'accordo tra le parti (nel caso di specie trattasi di un accordo sindacale) non preveda una specifica clausola che sancisca la non assorbibilità del superminimo

Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 19750 del 17.07.2008
Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore.


Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 22050 del 13.10.2006
Qualora il compenso forfetario per il lavoro straordinario, accordato al lavoratore per un lungo periodo di tempo, non sia in realtà correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce un superminimo ormai entrato a far parte della retribuzione ordinaria e perciò non riducibile unilateralmente dal datore di lavoro.

Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 12788 del 09.07.2004
Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore.