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venerdì 15 giugno 2012

Danno da «usura psico-fisica», conseguente al mancato riposo ed ulteriore danno alla salute - Cass., sez. lavoro, sent. n. 16398 del 20.08.2004

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Napoli i lavoratori in epigrafe, dipendenti della S. s.p.a. (S.), premesso che avevano prestato normalmente lavoro in giorni destinati al riposo settimanale e che ciò aveva loro procurato un danno biologico, chiedevano la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno.

La s.p.a. S. si costituiva e si opponeva alle domande.

Il Pretore accoglieva i ricorsi e condannava la società al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l'appello della società e rigettava l'originaria domanda dei lavoratori.

In motivazione il Tribunale osservava in primo luogo che il ricorso introduttivo era nullo in quanto privo di specifica indicazione della quantità di lavoro (se ordinario o anche straordinario) concretamente prestato nelle singole giornate destinate al, riposo, che non erano state neppure indicate con precisione.

In secondo luogo il Tribunale rilevava che nella specie i lavoratori non avevano fornito la prova del danno biologico subito, non essendo sufficiente l'allegazione della mera potenzialità lesiva del fatto illecito denunciato come generatore della lesione dell'integrità psicofisica, nè avevano provato il rapporto di derivazione causale delle lesioni dal fatto illecito.

Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori in epigrafe hanno proposto ricorso sostenuto da due motivi. La s.p.a. S. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 414 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione, i lavoratori sostengono che i ricorsi introduttivi contenevano puntuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, mentre l'indicazione analitica delle prestazioni poteva agevolmente dedursi dai prospetti mensili allegati; rilevavano altresì che nei ricorsi introduttivi non era stata proposta alcuna questione circa la ricorrenza o meno di lavoro straordinario.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1218, 1418, 2109, 2697 e 2728 c.c., nonchè insufficiente motivazione, i lavoratori sostengono che il danno derivante al lavoratore che abbia prestato la propria opera nel settimo giorno consecutivo, perdendo così il riposo settimanale, è oggetto di presunzione assoluta ex art. 2728 c.c., giacchè è conseguenza della violazione di un principio costituzionale posto a tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, con conseguenza che non si rende necessario assolvere alcun onere probatorio; pertanto una volta dimostrata la prestazione lavorativa effettuata nel giorno destinato al riposo settimanale mediante gli statini paga in cui l'azienda ha riferito la voce "mancato riposo settimanale", il risarcimento deL danno psicofisico deve conseguirne come effetto naturale per violazione di una norma inderogabile.

Il ricorso, nel suo complesso, non è meritevole di accoglimento.

Le censure proposte con il primo motivo, per quanto condivisibili, perchè il Tribunale ha in modo confuso e contraddittorio prima rilevato la nullità del ricorso in produttivo per mancata specificazione del petitum e della causa petendi (malgrado il primo giudice non avesse avuto alcuna difficoltà ad individuare il contenuto della domanda) e poi esaminato il merito della predetta domanda, non sono infatti sufficienti a travolgere la sentenza impugnata, avendo questa comunque deciso sulla pretesa fatta valere in giudizio da. lavoratori.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

In relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo la giurisprudenza di questa Corte ha tenuto distinto il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro e ravvisabile nella maggiore penosità della prestazione a dal lavoratore in siffatta condizione, dall'ulteriore danno alla salute o "danno biologico", che si concretizza, invece, in una vera e propria malattia o infermità del lavoratore che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale dall'attività lavorativa svolta in modo continuo e senza il godimento dei riposi settimanali. Nella prima ipotesi, l'esistenza del danno deve ritenersi presunta e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, ovvero essere determinato mediante il ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o dal contratto individuale di lavoro. Nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o danno biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente, ma deve essere ritenuto presuntivamente sussistente, ma deve essere dimostrato, sia nella sua sussistenza che nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dell'illecito contrattuale. Ne consegue che il lavoratore che alleghi di aver subito una lesione psico-fisica dal mancato godimento del riposo settimanale, è tenuto a dimostrare sia l'esistenza della malattia che il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 2455 del 2000, Cass. n. 5207 del 2003, Cass. n. 615 del 2004).

Nella fattispecie in esame, in cui è pacifico che la domanda dei lavoratori è diretta ad ottenere il risarcimento danno biologico, il Tribunale ha fatto dunque corretta applicazione di tali principi laddove ha respinto la domanda dei lavoratori per non avere questi non solo provato, ma neppure offerto di provare, l'infermità subita ed il rapporto di derivazione causale di detta infermità dal mancato riposo settimanale. I ricorrenti, per contro, richiamando impropriamente la giurisprudenza di questa Corte in tema di ristoro del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, pretendono di applicare la presunzione di sussistenza del danno, affermata dalla Corte unicamente a proposito della usura psico-fisica conseguente alla maggiore gravosità del lavoro prestato nel giorno destinato al riposo, anche alla diversa ipotesi della asserita lesione dell'integrità psico-fisica, ossia della malattia, finendo così per confondere le due ipotesi.

Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2004.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2004