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giovedì 21 giugno 2012

FORMULARIO: RICORSO GERARCHICO AL CAPO DELLA POLIZIA (MODELLO - ESEMPIO)



AL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
RICORSO GERARCHICO

Dell’Agente di P.G., …, matricola nr. …, nato ad … (…), il …, comandato di servizio come … con pertinenza di pattugliamento …

AVVERSO

Il provvedimento del Questore p.t. della Provincia di … Cat. …, datato …, notificato il successivo … con il quale, ai sensi dell’art. 4 n. 18 del D.P.R. 737/1981 (doc. 1), è stata inflitta all’odierno ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura della riduzione di 2/30 (due trentesimi) di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo, per la pretesa mancanza relativa alla seguente motivazione “in data …, alle ore … circa, …”, mancanza commessa e rilevata il …


NONCHÉ

Qualsiasi altro atto a questo connesso e/o presupposto e/o consequenziale.

PREMESSO IN FATTO

1) [descrivere il fatto contestato];
2) che, con atto datato …, Cat. …, veniva contestato all’istante di “[indicare la contestazione di addebito]”, come meglio specificato nella contestazione allegata;
3) che l’istante presentava ritualmente le propri giustificazioni, qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte e che, comunque, si allegano al presente ricorso. In tali giustificazioni, in particolare si evidenziava di [riportare giustificazioni];
4) che con provvedimento datato …, Cat. … il procedimento di cui al punto precedente ed i successivi atti venivano annullati e contestualmente se ne disponeva la rinnovazione;
5) che, con atto parimenti datato …, Cat. veniva contestato all’istante che “…”, come meglio specificato nella contestazione allegata;
6) che nuovamente, l’istante presentava proprie giustificazioni, ritenendo violato il principio del ne bis in idem e di nuovo rappresentando di …;
Alla stregua di quanto sopra, l’odierno ricorrente, pur nel rispetto dei propri superiori gerarchici, non può silenziosamente accettare quello che ritiene un provvedimento punitivo ingiusto e ne chiede l’annullamento per i seguenti

MOTIVI

A) VIOLAZIONE DELL’ART. 26 L.N. 737 DEL 1981

La Questura di … ha evidentemente violato la norma di legge di cui al presente paragrafo. Invero, come indicato con provvedimento Cat. … datato … (doc. 6), il procedimento relativo alla contestazione del … (Cat. …) ed i successivi atti venivano annullati e contestualmente se ne disponeva la rinnovazione.

Ebbene, secondo autorevolissima e recente giurisprudenza (tra le tante Consiglio di Stato, sent. n. 516/2010, che si allega al doc. …), non è legittima (se non nei casi previsti dall’art. 26 di cui in oggetto) la rinnovazione di un procedimento disciplinare precedentemente annullato.
Più specificatamente, si legge nella menzionata sentenza: “Ed infatti, laddove la disposizione richiamata dai primi giudici dispone che il procedimento disciplinare già concluso possa essere riaperto solo al ricorrere di alcune tassative condizioni (emersione di nuove prove le quali possano condurre al proscioglimento dell'incolpato, ovvero ad una sanzione di minire gravità), non sembrano sussistere margini di sorta per ammettere che la medesima disposizione preveda altresì la riapertura del procedimento disciplinare in tutte le ipotesi in cui ciò avvenga in modo sfavorevole per il dipendente.
Dal punto di vista sistematico, è evidente che la disposizione in esame risulti ispirata dal principio di favor per l'incolpato e che essa non ammetta le integrazioni (meramente interpretative ed in malam partem) di cui è menzione nella richiamata prospettazione offerta dalla difesa erariale”.
L’art. 26 citato, infatti, deve essere applicato non solo per i procedimenti in melius, ma anche per quelli peggiorativi della posizione del dipendente, come ben chiarito dalla sopra riportata sentenza.
Non ricorrendo i casi di cui all’art. 26 l.n. 737/81, il presente ricorso, a parere dello scrivente, deve essere accolto.

B) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM ED INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Pur ritenendo quanto sopra assorbente e definitivo relativamente all’illegittimità della sanzione disciplinare subita, lo scrivente – per mero scrupolo – intende rilevare che ritiene di aver subito il procedimento rinnovato in riferimento al medesimo fatto.

Invero, secondo il principio del ne bis in idem (evidentemente violato) non è possibile esprimersi due volte sulla stessa azione (che peraltro si contesterà, di seguito, anche nel merito), mentre appare innegabile che il fatto contestato allo scrivente con le due contestazioni sono sostanzialmente i medesimi.

Inoltre, si contesta la possibilità dell’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione, nel procedimento disciplinare e che, comunque, tale potere (se esistente) sia subordinato ad una nuova e diversa valutazione della specifica gravità di tali fatti (non avvenuta nella specie), di cui la Questura di … avrebbe dovuto fornire adeguata contezza in sede motivazionale nel corso del procedimento, anche al fine di consentire all’incolpato di predisporre in modo adeguato le proprie difese.

Diversamente la Questura si è limitata ad utilizzare il (pur nella specie contestato) potere di autotutela, sulla base di una mera formula di stile quale: “ossequio ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione ed in particolare ai principi del procedimento amministrativo”.

Sul punto ci si riporta di nuovo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 516/2010 (doc. 9) che recita: Ed ancora, pure ad ammettere in via astratta l'esercitabilità dei poteri di autotutela nella materia disciplinare - come ritenuto dall'appellante -, resta fermo che l'esercizio di tali poteri sarebbe possibile (conformemente ai generali principi regolatori della materia) solo al ricorrere di alcune tassative condizioni (es.: previa esplicitazione dello specifico interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere di autotutela, ponderazione fra i vari interessi nella specie coinvolti, valutazione dell'elemento/tempo nella concreta dinamica degli eventi), che nel caso di specie non sono in alcun modo state valutate dall'Amministrazione procedente, se non attraverso il ricorso a mere formule di stile.
Né può in alcun modo essere condivisa la tesi secondo cui l'esercizio del potere di autotutela nella materia disciplinare potrebbe essere fondato sic et simpliciter sulla nuova e diversa valutazione che l'Amministrazione abbia operato degli elementi già in suo possesso, atteso che una siffatta prospettazione configgerebbe (oltre che con il richiamato dato normativo) con le evidenti ragioni di tutela sottese alla scelta normativa di assoggettare il procedimento disciplinare ad un rigido sistema di decadenze e preclusioni, nel cui ambito il momento della contestazione degli addebiti assolve al preciso compito di cristallizzare l'inadempienza contestata e di porre l'incolpato in condizione di predisporre in modo adeguato le proprie difese, anche in relazione alla tipologia dell'infrazione contestata e della sanzione correlata. Quanto rilevato appare determinante e assorbente.”.

C) MERITO

C) 1. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 L.N. 689/1981 - TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI (ECCESSO DI POTERE)

Secondo l’articolo in oggetto e comunque secondo i principi generali del nostro ordinamento, “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto… nell’esercizio… di legittima difesa”.

Ebbene, nel caso di specie è evidente che il sottoscritto ha agito esclusivamente per legittima difesa.

Invero, come risulta dagli atti: …

Nel caso di specie, dunque, sussiste un eccesso di potere e/o un erronea valutazione dei fatti, in quanto la P.A., nell’emanazione della sanzione disciplinare, ha ritenuto attribuito ai fatti un significato erroneo.

Invero, lo scrivente …
Non c’è chi non vede, dunque, che anche nel merito lo scrivente non è colpevole di alcunchè, a meno che non si volesse ritenere di essere stato colpevole di difendersi.

Segue. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO (ECCESSO DI POTERE)

[Indicare eventuali disparità di trattamento]

C) 2. MANCATA VALUTAZIONE DELLO STATO D’ANIMO DELLO SCRIVENTE – MANCATA VALUTAZIONE DELL’ASSENZA DI PRECEDENTI DISCIPLINARI – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE (VIOLAZIONE DI LEGGE)

Il provvedimento sanzionatorio non fa alcun riferimento allo stato d’animo dello scrivente al momento dell’accaduto e non tiene in alcun modo conto dello stato d’animo dello stesso, il quale …

Ed invero tale circostanza è stata ben chiarita in sede di giustificazioni. Per tale motivo la sanzione è non solo sostanzialmente, ma anche formalmente illegittima, in quanto non tiene conto – neanche en passant – di tale fondamentale circostanza, né ne viene data contezza in sede di motivazione, con relativa violazione di legge.

Inoltre, solo con la formula di stile viene “Valutata l’assenza di precedenti disciplinari”, senza dare alcuna spiegazione o motivazione in merito.

Per Questi Motivi

e per le dedotte considerazioni, il ricorrente, meglio in premessa generalizzato, convinto di aver ricondotto nel giusto alveo l’intera questione, chiede all’Illustre Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza adito, di annullare l’avversato provvedimento punitivo.

Si offrono in comunicazione i seguenti atti e/o documenti:

1) Provvedimento del Questore p.t. della Provincia di … Cat. …;
2) Contestazione del …. Cat. …;
3) Giustificazioni;
4) Provvedimento datato …, Cat. …;
5) Contestazione del …, Cat. …;
6) Giustificazioni;
7) Consiglio di Stato, sent. n. 516/2010;
8) Ogni altro documento utile

Con riserva di ulteriormente articolare, nei limiti consentiti da legge, il sottoscritto rimane a disposizione per qualsiasi necessità relativa all’accertamento dei fatti sopra descritti.

Luogo, data e firma