Svolgimento del processo
Con sentenza del 28/29 giugno 1991 il Pretore di Milano rigettava la domanda proposta da E.M. nei confronti della S. s.p.a., diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società il 13.2.91, con la reintegrazione nel posto di lavoro e d il risarcimento del danno.
Con sentenza del 9 giugno 1992 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello del lavoratore, riteneva la illegittimità del licenziamento per superamento del termine previsto dall'art. 53 del ccnl per l'irrogazione del provvedimento disciplinare espulsivo.
Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il signor M., censurando l'esiguità del risarcimento e la compensazione delle spese. La S. resisteva e proponeva ricorso incidentale in relazione alla ritenuta applicabilità della norma contrattuale a comportamenti che assumeva rientrare nel concetto legale di giusta causa, in quanto costituenti violazione del "minimum etico ".
Con sentenza n. 75 dell'8 gennaio 1996 questa Corte accoglieva il ricorso incidentale, dichiarando assorbito quello principale, e rinviava la causa, per nuovo esame, al Tribunale di Lodi.
Il giudizio di rinvio si concludeva con la sentenza del 27 novembre/22 dicembre 1998, con la quale il Tribunale di Lodi rigettava l'appello del lavoratore, confermando la sentenza emessa dal pretore di Milano.
Il giudice di rinvio osservava in motivazione che delle tre condotte addebitate al signor M. solo una (quella concernente l'assenza ingiustificata dal lavoro) era contrattualmente prevista, mentre le altre due (l'aver predisposto, senza averne i poteri, un documento che impegnava la società; l'aver parlato male della società con terzi dipendenti da altra società ed aver invitato gli stessi a costituire una impresa per la commercializzazione di prodotti in concorrenza con la S.) costituivano violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105.
Ritenuto che l'art. 53 del ccnl, sul termine massimo per la emanazione di provvedimenti disciplinari, si applicasse ai soli addebiti contrattuali, il Tribunale di Lodi riteneva legittimo il licenziamento, respingendo le ulteriori deduzioni di illegittimità proposte dall'appellante.
Per la cassazione della sentenza del giudice di rinvio ricorre, formulando cinque motivi di censura, il signor E.M..
La S. s.p.a. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all'art. 53, terzo comma, del ccnl per i dipendenti da industrie chimiche, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assume che erroneamente il Tribunale di Lodi ha escluso la natura contrattuale di due delle tre condotte contestate.
Deduce che l'avere abusivamente predisposto un documento contenente notizie false, allo scopo di favorire un terzo, rientra sicuramente tra le previsioni di cui all'art. 55 del ccnl (sul licenziamento per mancanze), trattandosi di un illecito civile e penale.
Assume che anche l'altra condotta contestata - l'avere sparlato dei fratelli Pessach e della società S., e l'avere invitato due dipendenti della società Adda Chimica a lasciare tale società per costituire con lui una società che commercializzasse prodotti in concorrenza con la S. - rientra tra quei comportamenti sanzionati con il licenziamento dall'art. 55 del contratto collettivo.
Erroneamente il Tribunale ha ricondotto tali addebiti alla violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105, potendo ciò valere solo per l'invito alla costituzione di una società concorrente.
Poiché tutti gli addebiti sono stati posti a base del licenziamento, ne consegue l'applicabilità dell'art. 53 del ccnl, non potendo tale norma essere applicata solo per una parte del "provvedimento disciplinare unitario".
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa del ricorrente laM. che erroneamente il Tribunale, coerentemente con la propria statuizione secondo cui gli addebiti contestati al M. costituiscono violazione di legge, ha ritenuto che la pubblicità del codice disciplinare, non provata dalla società, non costituisse presupposto indefettibile per la pubblicità del licenziamento.
Con il terzo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 7, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 53, secondo comma, del ccnl per i dipendenti da industrie chimiche, nonché vizio di motivazione, la difesa del ricorrente assume che la lettera di contestazione degli addebiti era estremamente generica, non essendo precisato il contenuto del documento del 29.2.1988 né quali sarebbero le "notizie false", né quali frasi avrebbe pronunciato il M. per "sparlare" della S. e dei fratelli Pessach.
Assume che i dati omessi gli avrebbero consentito di fornire giustificazioni e chiarimenti più precisi, e che il Tribunale di Lodi ha apoditticamente ritenuto che gli addebiti fossero ben circostanziati, "glissando" sui rilievi mossi dal M. nel ricorso introduttivo di primo grado e nell'atto di appello.
Con il quarto motivo viene denunciata violazione dell'art. 7, comma 2, della legge 20 maggio 1970 n. 300, in relazione al principio di immediatezza della contestazione disciplinare, nonché omessa motivazione sul punto.
Si laM. che il Tribunale ha omesso di motivare sulla violazione dell'obbligo di immediatezza della contestazione, atteso che dal tenore letterale della stessa risultava che le mancanze sub a e sub b si riferivano a fatti noti da tempo alla S..
Con il quinto motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2119, 2105 e 2106 c.c., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa del ricorrente assume che la ritenuta sussistenza dei fatti contestati non trova riscontro nei verbali di causa.
In ordine alla mancanza sub b, deduce che l'unico teste escusso aveva precisato che il contatto con il M. non era avvenuto direttamente, ma "tramite il sig. Poli".
Quanto alla mancanza sub a, rileva che la società aveva prodotto un verbale di conciliazione del 26.2.1991, con il quale la S. e il signor Tomasone si davano atto che il rapporto iniziato il 29.2.1988 fu di natura autonoma e che la prestazione effettuata dal signor Tomasone era sempre stata di consulenza professionale, "nel rispetto del contratto originariamente stipulato tra le parti il giorno predetto". Dal verbale di conciliazione emergeva, quindi, che la società riteneva perfettamente valido il contratto di lavoro stipulato dal Tomasone, che non è altro che il documento che il M. avrebbe arbitrariamente redatto.
Quanto all'assenza ingiustificata nei giorni 24, 27, 28 e 31 dicembre 1990, si deduce che la S., di fronte al rilievo che si trattava di ferie autorizzate e regolarmente retribuite, aveva replicato che si era trattato di una svista.
Da ciò emergerebbe che gli addebiti contestati sono infondati, pretestuosi e non provati.
E, quand'anche si volessero ritenere provati, si tratterebbe di mancanze non di gravità tale da configurare l'ipotesi di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
La contraria statuizione del Tribunale di Lodi sarebbe apodittica.
Il ricorso non è fondato.
In ordine al primo motivo osserva la Corte che l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. Sia da denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioé la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass., 17 gennaio 1997 n. 435; 4 luglio 1994 n. 6321; 26 marzo 1993 n. 3615).
Nella fattispecie in esame tale precisazione è mancata, limitandosi la difesa del ricorrente a sostenere, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Lodi, che le condotte di cui alle lettere b) e c) della lettera di contestazione rientrano tra le previsioni di cui all'art. 55 del ccnl, ammettendo la violazione dell'art. 2105 c.c. solo in relazione all'invito a costituire una società in concorrenza con la S..
Si tratta di una interpretazione diversa da quella fatta propria dal giudice di rinvio, tesa a configurare un illecito penale (la falsità in scrittura privata) in quella che era risultata la condotta di un dipendente che aveva travalicato i propri poteri, sottoscrivendo un documento contenente "notizie false". Da un lato, però, si dimentica che il nostro codice penale non prevede il reato di falso ideologico in scrittura privata e, dall'altro, come si e veduto, non si evidenzia perché il Tribunale di rinvio ha errato nel ritenere che tale condotta integri violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., nell'ampio significato attribuito alla norma dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 1 giugno 1988 n. 3719).
L'affermazione, poi, che il fatto che una parte della condotta contestata costituisce un addebito sicuramente contrattuale comporta l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 53, non potendo tale norma applicarsi solo per una parte del "provvedimento disciplinare unitario", non ha alcun fondamento giuridico.
Nel caso in esame il Tribunale di Lodi ha rilevato che "le condotte oggetto di addebito disciplinare nella fattispecie in esame (con esclusione di quella relativa alla assenza ingiustificata), per loro natura, sono lesive proprio del rapporto fiduciario"; e che "... si tratta di condotte, seppur non generatrici di un danno attuale per l'azienda, che fanno venir meno il rapporto di fiducia".
Correttamente, pertanto, ha ritenuto che la norma procediM.le di cui all'art. 53 del ccnl non si applica agli addebiti sopra ricordati, rientrando gli stessi nella più generale disciplina dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori.
Al rigetto del primo motivo consegue il rigetto anche del secondo.
Una volta rilevato che gli addebiti contestati al M. (ad eccezione delle assenze ingiustificate) costituivano violazione di legge, coerentemente il Tribunale ha ritenuto che l'onere di pubblicità non costituisce presupposto indefettibile per la legittimità del licenziamento.
Questa Corte ha infatti precisato che "il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessità della preventiva contestazione degli addebiti ancorché non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro, e della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta che per l'esercizio del potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo (il quale trova già la sua fonte negli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966) occorrano in ogni caso la inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare e la affissione del medesimo, non essendovi necessità di tali presupposti in relazione a quei fatti il cui divieto (sia o no penalmente sanzionato) risiede non già nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore bensì nella coscienza sociale quale minimum etico" (Cass., 2 ottobre 1989 n. 3949).
Il terzo, il quarto e il quinto motivo - diretti a censurare rispettivamente la ritenuta non genericità della contestazione (terzo), l'omessa motivazione e la violazione di legge in relazione al principio di immediatezza della contestazione disciplinare (quarto), la ritenuta sussistenza dei fatti addebitati (quinto) - sono, prima che infondati, inammissibili.
Occorre infatti ricordare che il Pretore di Milano aveva ritenuto la legittimità del licenziamento sotto tutti i profili contestati dal lavoratore; che il Tribunale di Milano, in sede di appello, aveva ritenuto la illegittimità del recesso per la assorbente ragione della violazione del termine di cui all'art. 53 del ccnl, non occupandosi degli altri motivi di appello; che questa Corte ha cassato tale sentenza per l'omessa motivazione sulla portata della citata clausola contrattuale e sulla natura, contrattuale o meno, degli addebiti disciplinari fondanti il licenziamento.
Ne consegue che il lavoratore avrebbe dovuto riproporre al giudice di rinvio, oltre alla questione della portata della norma contrattuale e della natura degli addebiti contestati, anche tutte le altre censure, già proposte nel primo ricorso in appello, avverso la decisione di primo grado.
Dall'esame dell'atto di riassunzione davanti al Tribunale di Lodi risulta, invece, che il dott. E.M. si è limitato a ribadire che l'art. 53, terzo comma, del ccnl dei chimici si applica al licenziamento in questione per il fatto che la S. si era ad esso autovincolata con l'esplicito richiamo fattone nella lettera di licenziamento del 13.2.1991.
Il riassumente non ha considerato la possibilità che tale tesi potesse essere disattesa e che quindi il giudice di rinvio si dovesse occupare, se ritualmente investito, degli altri profili di legittimità dedotti nel ricorso in appello al Tribunale di Milano, sotto forme di censure alla sentenza di primo grado; censure delle quali il Tribunale milanese non si era occupato avendo fondato la sua decisione sull'assorbente ragione della violazione dell'art. 53 del ccnl.
Non può pertanto il ricorrente dolersi in questa sede del rigetto di (o di omessa motivazione su) censure, avverso la decisione di primo grado, non riproposte nel giudizio di rinvio, probabilmente per una malintesa concezione del "carattere chiuso" di questo processo.
Il giudizio di rinvio è effettivamente un giudizio chiuso e limitato al riesame dei punti che la Corte di Cassazione ha indicati come meritevoli di nuova considerazione; ma è ovvio che, ove il punto da riesaminare abbia assunto carattere assorbente nella decisione cassata, il diverso avviso cui il giudice di rinvio pervenga su tale questione riapre la strada all'esame degli altri motivi di appello già proposti, vietando solo la prospettazione di nuove difese non proposte nella precedente fase del giudizio di merito, ma non esonera la parte che riassume il processo (o che è convenuta in riassunzione) dal riproporre i motivi di appello tralasciati dal giudice di secondo grado.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al rimborso delle spese di questo giudizio nei confronti della società resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della resistente, spese che liquida in lire 230.000, oltre lire 5.000.000 (cinque milioni) per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2000.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 OTT. 2000.