Svolgimento del processo
Con separati ricorsi OMISSIS, da un lato, e OMISSIS, dall'altro, si rivolgevano al Pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di essere stati assunti dalla s.r.l. E.C., prestando la loro attività lavorativa presso il cantiere di Oneglia (Imperia) per l'esecuzione di parcheggi pubblici, opere commesse dal Comune di Imperia al Consorzio I.P. s.r.l. e da questo appaltate alla impresa edile C. s.p.a. ed, alla impresa edile G.P. s.a.s., le quali, consorziatesi, provvedevano a subappaltarle alla impresa edile E.C. per la sola fornitura di manodopera.
Chiedevano, pertanto, in via principale, che, in applicazione dell'art. 1 legge, 1369/60, fossero dichiarati alle dipendenze della C. s.p.a., quale effettivo datore di lavoro, con condanna di detta società, unitamente alla E.C., al pagamento in loro favore di somme varie, specificamente indicate, oltre rivalutazione ed interessi.
In via alternativa, qualora il Giudice adito avesse accertato la legittimità del contratto di subappalto, concludevano per l'applicazione dell'art. 3 della medesima legge e, per l'effetto, una volta dichiarati alle dipendenze della E. C., per la condanna solidale della stessa unitamente alla C. s.p.a., alla G. P. s.a.s., al Consorzio I. P., nonché al Comune di I., al pagamento, delle somme indicate nei ricorsi introduttivi.
In via subordinata, infine, chiedevano la condanna del Comune di I., ex art. 1676 c.c., al pagamento di quanto dovuto ad essi ricorrenti fino alla concorrenza del debito che il predetto Comune aveva nei confronti del Consorzio I. P. e/o della C..
Si costituivano le convenute, ad eccezione della E. C. rimasta contumace, contestando ogni addebito nei loro confronti.
Riunite le cause, il Pretore decideva accogliendo le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della C. e della E. C. in forza di ritenuto appalto di manodopera, mandando assolte le altre parti.
Con ricorso con riserva dei motivi ex art. 433 c.p.c., e successiva memoria integrativa, la C. proponeva gravame avverso detta decisione, rilevando che il Pretore aveva condannato essa società ignorando le prove documentali da questa fornite in ordine alla propria estraneità ai fatti dedotti in causa, in quanto, relativi ad un periodo precedente al suo ingresso in cantiere, ed erroneamente interpretando le prove testimoniali. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Si costituivano i lavoratori contestando il gravarne; avanzavano a loro volta, appello incidentale con cui si insisteva, in via subordinata ed alternativa, nella domanda diretta alla declaratoria della esistenza del loro rapporto di lavoro alle dipendenze della impresa E. C. s.r.l., nel frattempo fallita, e conseguentemente alla condanna in via solidale dell'impresa edile G. P., C. s.a.s. e/o l'impresa edile C. s.p.a. ex art. 3 legge 1369/60, contratto d'appalto inter partes, ex art. 17 e ss. legge 55/90, al pagamento in proprio favore delle somme specificatamente indicate, oltre interessi e rivalutazione.
Con sentenza dell'8-22 ottobre 1997, l'adito Tribunale di Milano dopo avere osservato che i lavoratori avevano fatto acquiescenza con riguardo alle statuizioni interessanti gli altri partecipanti al giudizio, ritenuto che nella specie la legge 1369/60 non poteva operare, in quanto le prove raccolte escludevano la sussistenza del presupposto per la sua applicazione, e cioé l'utilizzazione della forza lavoro dell'appaltatore da parte dell'appaltante e l'inserimento di essa all'interno del ciclo produttivo di quest'ultimo, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande proposte in primo grado e condannava gli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono i lavoratori formulando cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste la C. s.p.a. con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c., assumendo che il Tribunale sarebbe incorso in errore in procedendo non disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della E. C. s.r.l., poiché la fattispecie dedotta in primo grado e posta a fondamento della condanna solidale della E. C. e della C. ex art. 1 legge 1369/60, realizzando un'ipotesi di litisconsorzio necessario, aveva determinato l'inscindibilità delle cause, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che, pur avendo chiesto, nella memoria di costituzione in appello, oltre al rigetto dell'appello principale, in subordine l'accoglimento della domanda proposta in via alternativa (applicazione dell'art. 3 legge n. 1369/60), il Tribunale non si era pronunciato, ritenendo erroneamente che sul punto vi fosse stata acquiescenza.
Con il terzo mezzo di impugnazione i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 436 c.p.c., evidenziando che la "subordinata", di cui sopra, era sostenuta anche con un appello incidentale, che, benché non notificato, era pienamente ammissibile essendo sufficiente il suo deposito nei termini di legge.
Con il quarto e quinto motivo, infine, si censurano rispettivamente la valutazione delle prove e la regolamentazione delle spese, operate dal Tribunale.
Il primo motivo va accolto, mentre gli altri sono da ritenere assorbiti da siffatta determinazione.
Giova preliminarmente precisare che, in materia di interposizione ed intermediazione nelle prestazioni di lavoro vietate dall'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369, la questione della necessità o meno del litisconsorzio ha trovato opposte soluzioni sia in dottrina che in giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, quando il lavoratore, formalmente dipendente dell'appaltatore (soggetto interposto), conviene in giudizio il committente, perché sia accertata nei suoi confronti, ex art. 1 legge 1369/60, la intercorrenza del rapporto di lavoro, non vi sarebbe necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto interposto, non realizzandosi una ipotesi di litisconsorzio necessario (ex plurimis, Cass. 6 giugno 1989 n. 2740; Cass. 21 gennaio 1986 n. 375 e, più di recente, Cass.23 giugno 1998 n. 6214); ciò in quanto l'accertamento richiesto è diretto unicamente a dimostrare che le sue prestazioni sono state utilizzate direttamente dal committente con le modalità vietate dalla legge, senza che ricorra la necessità di una pronuncia con efficacia di giudicato nei confronti dell'appaltatore (interposto), il quale non è altro che un illegittimo intermediatore.
Recenti decisioni di questa Corte hanno però posto in discussione tale orientamento, osservando che l'art. 1 legge 1369/1960, nel vietare l'interposizione nelle prestazioni di lavoro, prevede una situazione giuridica complessa di cui sono parti il committente (datore di lavoro effettivo), il soggetto interposto (datore di lavoro apparente) ed il prestatore di lavoro. In questa prospettiva viene a delinearsi una situazione unitaria ed indissolubile, per cui nell'ambito della stessa non è possibile richiedere l'accertamento della sussistenza del rapporto che si asserisce effettivo, se non previo accertamento della illegittimità, e quindi della mera apparenza dell'altro rapporto (Cass.5 maggio 1999 n. 4511; Cass.13 novembre 1997 n. 11241).
Le suddette parti della rilevata situazione giuridica unitaria sono pertanto da considerarsi parti necessarie.
Ritiene il Collegio di dover aderire a tale ultimo orientamento, e ciò non solo per il rilievo - di per sé, tuttavia, insufficiente - che, ammettendo il litisconsorzio necessario, si evita che all'esito del giudizio possa venire paradossalmente a risultare non essere il lavoratore alle dipendenze né dell'uno né dell'altro imprenditore, ma essenzialmente perché il soggetto interposto non può considerarsi "indifferente" all'esito della lite proposta dal lavoratore nei confronti del committente, tenuto conto della sua posizione di formale titolare del rapporto di lavoro e quindi di responsabile dei relativi adempimenti. La qual cosa rende ancor più manifesto il carattere unitario e la trilateralità del rapporto che contraddistingue il fenomeno interpositorio e la intermediazione nelle prestazioni di lavoro, oggetto del divieto di cui all'art. 1 della legge cit.
Rientrando, dunque, il caso di specie in una ipotesi di litisconsorzio necessario e non essendo stato notificato l'atto di appello al soggetto interposto, l'E. C. s.r.l., il Giudice a quo avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 nei confronti di detto soggetto; la mancata osservanza della richiamata disposizione comporta la cassazione con rinvio della impugnata sentenza affinché il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Lodi, provveda all'applicazione della disciplina di cui al menzionato art. 331, nonché alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Lodi.
Roma, 9 febbraio 2000.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 12 GIU. 2000