Cass., sezione lavoro, sentenza n. 6737 del 16 maggio 2001
[OMISSIS]
Svolgimento del processo
V.G., dipendente della società S. s.p.a., venne dapprima sospeso cautelarmente e poi licenziato con lettera del 20 febbraio 1992 dopo che gli era stato contestato di aver utilizzato in luoghi diversi dall'azienda, per suo conto e a suo vantaggio, il lavoro di dipendenti a lui affidati distogliendoli dalla naturale prestazione lavorativa.
Con ricorso al Pretore di Nola il V. deduceva la infondatezza delle contestazioni e rilevava la nullità del licenziamento per la mancata preventiva affissione del codice disciplinare.
Il Pretore rigettava la domanda e ad identica statuizione di rigetto perveniva, in sede di appello, il Tribunale di Nola con sentenza del 19 dicembre 1997, nella quale affermava che il licenziamento in concreto intimato non era soggetto alla garanzia prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 1, in quanto la infrazione contestata al lavoratore, consistente nell'aver approfittato, per lucrarne un vantaggio personale, della particolare fiducia in lui riposta dal datore di lavoro, costituiva comportamento di tale gravità da integrare il presupposto della giusta causa, quale indicato dalla norma dell'art. 2119 c.c.. Aggiungeva il Tribunale che la sussistenza del contestato comportamento risultava ampiamente provata, essendo emerso dal materiale istruttorio che gli operai M. e A., nei giorni (OMISSIS), anzichè in cantiere, avevano lavorato nel cortile dell'edificio nel quale abitava il V., mentre la circostanza, da costui dedotta, che i due operai erano in quel momento in ferie e comunque stavano effettuando lavori per l'amministratore del condominio del quale erano amici, era smentita dal comportamento assunto dagli stessi M. e A. quando furono trovati a lavorare da un funzionario della S. (teste S.), nonchè dalle dichiarazioni da loro rese e firmate nell'immediatezza dei fatti. Indipendentemente da ciò, il teste Am. aveva riferito che il V. gli aveva confessato di aver distratto i due operai dal lavoro. Irrilevanti erano invece, secondo il Tribunale, le dichiarazioni del teste Vi. circa l'esistenza, a lui segnalata dal V., di due richieste di ferie per i giorni in questione da parte dei due operai, in quanto la comunicazione del V. al Vi., per un verso, era successiva alla ispezione effettuata dai funzionali della S. e, per altro verso, contrastava con quanto affermato in giudizio dal M. e dall' A., che avevano riferito di aver chiesto le ferie il (OMISSIS).
V.G. ricorre per la cassazione della sentenza con quattro motivi. La società S. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 1, nonchè vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo e sostiene che il licenziamento per cui è causa venne comminato per ipotesi specifiche contemplate dagli artt. 25 e 26, del contratto collettivo di categoria, come dimostrerebbe il contenuto della lettera di recesso, che fa espresso richiamo alle riferite disposizioni collettive. Ha, perciò, errato il Tribunale a non ritenere necessaria, ai fini della validità del licenziamento, la preventiva affissione del codice disciplinare.
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice a quo ha ravvisato nel comportamento contestato al lavoratore - consistente nel aver distratto dal lavoro due operai della S. al fine di conseguire indebiti vantaggi personali, approfittando della fiducia della quale godeva per la posizione rivestita nell'ambito aziendale - la violazione di doveri contrattuali fondamentali e una grave irreversibile lesione del vincolo fiduciario, giudicando per ciò stesso le mancanze addebitate di gravità tale da essere valutabili alla stregua della nozione legale di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c..
Il giudizio così reso è conforme al costante insegnamento di questa Corte, da ultimo espresso nella decisione 10 novembre 2000 n. 14615 nella quale si è affermato che "L'onere di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 1, si applica al licenziamento disciplinare soltanto nei limiti in cui questo sia stato intimato per una delle specifiche ipotesi di comportamento illecito vietate e sanzionate con il provvedimento espulsivo da norme della contrattazione collettiva o da quelle validamente poste dal datore di lavoro - entrambe soggette all'obbligo della pubblicità per l'esigenza di tutelare il lavoratore contro il rischio di incorrere nel licenziamento per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze - e non anche quando, senza avvalersi di una di queste specifiche ipotesi, il datore di lavoro contesti un comportamento che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice del merito, integri una violazione di una norma penale, o sia manifestamente contrario all'etica comune, ovvero concreti un grave o comunque notevole inadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., poichè in tali casi il potere di licenziamento deriva direttamente dalla legge (art. 2119 c.c., e L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3)" sicchè, va aggiunto, non c'è il rischio per il lavoratore di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.
Peraltro, il rilievo del ricorrente secondo cui i fatti contestati integravano specifiche ipotesi regolamentate dal contratto collettivo di settore, resta una mera affermazione, non chiarendo il V. quale fosse il contenuto delle lettere di contestazione e di licenziamento, come pure quello delle invocate disposizioni collettive. Ed è noto che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone alla parte di fornire gli elementi necessari a stabilire se ricorra o meno il (da essa) denunciato - come nella specie - vizio di motivazione su punto decisivo, non essendo consentito alla Corte, salvo il caso in cui ricorra un "error in procedendo", procedere all'esame diretto degli scritti difensivi del giudizio di merito e delle emergenze istruttorie acquisite in quella sede.
Con il secondo motivo e con denuncia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la sentenza del Tribunale è censurata per aver affermato che gli operai M. e A. si trovavano nel cortile del condominio in cui abitava il V. per eseguire lavori su incarico di costui e non invece su incarico dell'amministratore del condominio, senza chiedersi quale interesse avrebbe avuto l'attuale ricorrente a commissionare i lavori e senza motivare il perchè non abbia ritenuto credibile che i lavori fossero stati richiesti dall'amministratore, quando invece la circostanza era stata confermata dagli operai nella testimonianza resa davanti al Pretore. Patimenti carente si afferma essere la motivazione in ordine alla collocazione in ferie nei giorni (OMISSIS), posto che la circostanza era stata riferita dal M. e dall' A. e confermata dal teste Vi.. Il motivo è inammissibile sotto più profili perchè, da un lato, le proposte censure investono l'apprezzamento della prova testimoniale e, più in generale, delle complessive risultanze istruttorie, chiedendo in sostanza il ricorrente una ripetizione del giudizio di fatto che è preclusa alla Corte, in quanto la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); per altro verso, il ricorso non evidenzia la sussistenza, nel ragionamento del giudice del merito, di vizi consistenti in un mancato (o insufficiente) esame di elementi e di circostanze decisivi (idonei cioè a determinare, ove ne fosse stata data una corretta valutazione, una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso decisum) e neppure in un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione, sì che, neppure sotto questo profilo, possono dirsi legittimamente sussistenti i denunciati vizi di motivazione (vedi, sulla giuridica rilevanza del vizio di motivazione, per tutte: Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Senza dire che il Tribunale ha ben chiarito il perchè non abbia ritenuto credibile il fatto che i lavori fossero stati commissionati dall'amministratore del condominio (anzichè dal V.) e perchè abbia ritenuto maggiormente credibili sul punto le dichiarazioni rese da alcuni testi ( S. e Q.) piuttosto che quelle di M. e A., indicando, quali fonti di prova del proprio convincimento, il comportamento assunto dai due operai il giorno in cui furono visti lavorare nel cortile del condominio dai funzionari della S., le prime dichiarazioni, diverse da quelle poi fatte in giudizio, ma coerenti con quelle fornite dagli altri testi, da loro spontaneamente rese e firmate nella immediatezza dei fatti, infine (e indipendentemente dal resto), la deposizione del teste Am., che aveva riferito come, in seguito a sue insistenti richieste di spiegazioni, il V. avesse ammesso di aver distratto i due operai dal lavoro. Anche l'affermazione secondo cui non era credibile l'esistenza di una richiesta di ferie di M. e A. per i giorni (OMISSIS) è motivata in modo del tutto convincente con il rilievo che la comunicazione di tale richiesta all'azienda venne effettuata dal V. solamente dopo la ispezione eseguita dai funzionali della S., nonchè con la considerazione che la stessa si poneva in netto contrasto con le dichiarazioni rese in giudizio dagli operai, avendo costoro affermato di avere richiesto le ferie il (OMISSIS).
Con il terzo motivo e sempre con deduzione del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo si critica la sentenza di appello per aver ritenuto libere e spontanee le dichiarazioni rilasciate da M. e A. ai funzionari della S., senza dar conto, ancora una volta, nè delle risultanze di causa, dalle quali emergeva che i due operai, escussi come testimoni dal Pretore, avevano abbondantemente descritto lo stato d'animo del momento, nè delle ragioni della prevalenza accordata a tali dichiarazioni piuttosto che a quelle successivamente rese in giudizio dai due lavoratori. Carente di motivazione la statuizione del Tribunale sarebbe anche in punto di valutazione della testimonianza Am., non avendo il giudice spiegato in che modo ha risolto lo stridente contrasto tra questa e la testimonianza Q., dirigente della S.. Anche questo motivo è da ritenere inammissibile per la sua genericità, non avendo il ricorrente assolto all'onere di trascrivere nel ricorso per cassazione le dichiarazioni testimoniali o le parti di esse che, a suo dire, sarebbero in totale contrasto con gli elementi valorizzati dal Tribunale, smentendo, per tale ragione, la ricostruzione dei fatti dallo stesso operata. La Corte, infatti, può esprimere un giudizio di giuridica rilevanza, nel senso della loro decisività, degli elementi istruttori disattesi solo in relazione a fatti e circostanze che risultino dal ricorso, non essendole consentito di sopperire alle lacune dell'atto con indagini integrative sul materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito (vedi, tra le tanti conformi decisioni, Cass. 24 luglio 2000 n.9716, 5 aprile 1997 n.2965, 25 maggio 1995 n. 5748).
Con l'ultimo motivo la sentenza d'appello è censurata per violazione dell'art. 246 c.p.c., e per vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, osservando il ricorrente che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione, proposta in primo grado e riformulata in appello, di nullità della deposizione testimoniale resa dal S. per la ragione che il teste si era qualificato indifferente alla udienza del 23.11.1992 nella quale era stato escusso, mentre alla udienza del 15.11.1993 lo stesso compariva quale legale rappresentante della S.. Il motivo è privo di fondamento.
Al riguardo è sufficiente osservare che, per come dedotto dallo stesso ricorrente, il S. venne escusso come testimone all'udienza del 23.11.1992, quasi un anno prima cioè della udienza del 15.11.1993; il fatto, pertanto, che nel relativo verbale sia riportata, accanto al suo nome, la qualifica di legale rappresentante della S. non significa che tale carica il S. rivestisse (anche) in precedenza e, comunque, al tempo in cui ebbe a riferire come teste sui fatti di causa. Sul punto depone, anzi, in contrario la circostanza, risultante dagli atti, che, pochi mesi prima dell'udienza del 23.11.1992, il rappresentante legale della società, che in tale veste ebbe a conferire la procura alle liti per la costituzione in giudizio della S., era il Dott. Va.Lu..
Il ricorso in conclusione deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di cassazione e dei relativi onorari liquidati in L. 3.000.000 (tremilioni).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 22.000 oltre L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2001