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mercoledì 27 giugno 2012

Nel licenziamento per motivi disciplinari il principio della immediatezza della contestazione va applicato con elasticità dal giudice del merito che deve tenere conto della specifica realtà fattuale in relazione alla quale si è concretizzato l'illecito disciplinare

Cass. civ. Sez. lavoro, 9 agosto 2001, n. 10997

[OMISSIS]

Svolgimento del processo

con sentenza del 17 febbraio 1997 il Pretore di Milano dichiarava illegittimo il licenziamento in tronco intimato dalla s.p.a. F.A. a M. V. in data 17 ottobre 1995, con le relative statuizioni ex art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e con la condanna della società a pagargli lire 4.500.000 per spese.

Secondo il Pretore la contestata condotta - l'avere cioé il V., quale addetto alla vendita di auto, consigliato un compratore di vettura F. di avvalersi di una società di finanziamento diversa dalla F. S., così trattando affari per conto di impresa concorrente di una società del gruppo F. - non concretizzava una violazione da parte del dipendente dell'obbligo di fedeltà e non concorrenza e del c.d. codice etico, riguardando la condotta del V. una società diversa dal datore di lavoro.

A seguito di gravame della società, il Tribunale di Milano con sentenza del 20 gennaio 1999, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda del V. e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che il c.d. codice etico sanzionava la condotta messa in atto dal V., atteso che il "suggerimento finanziario" si collocava temporalmente nell'ambito dell'attività lavorativa, ponendosi conseguentemente, in caso di non corrispondenza con le direttive aziendali, extra-ordinem. Trattare affari con azienda di finanziamento diversa da quella (collegata) indicata dalla F.A. nell'ambito dell'attività oggetto della prestazione lavorativa, per questo percependo dalla prima un compenso, ingenerava nel rapporto elementi di equivocità e sospetti che appariva ragionevole che il datore di lavoro intendesse evitare. In altri termini, l'avere consigliato ad un cliente F., nel vendere un automezzo, un finanziatore terzo diverso da quello indicato dal datore di lavoro percependo al riguardo il non irrilevante importo di lire 700.000 configurava una condotta grave, destinata a scuotere irreparabilmente la fiducia del datore di lavoro in quanto violava il codice etico ma ancora prima i generali doveri di legge, il che importava anche l'irrilevanza della questione relativa alle violazione delle regole sull'affissione del codice disciplinare. A fondamento delle sue conclusioni il Tribunale ricordava ancora che aveva trovato riscontro nelle testimonianze il fatto che la società imponesse ai venditori l'obbligo di consigliare, quanto meno inizialmente, la F. S. per i finanziamenti dell'acquisto di automezzi, pretendendo che i venditori rimanessero del tutto estranei alla scelta dei clienti qualora non vi fossero i presupposti richiesti dalla consociate per la concessione del finanziamento.

Nella specie non erano stati provate le circostanze che legittimavano il ricorso ad altra finanziaria ma anzi si riscontravano elementi contrari, stante la difesa del lavoratore di fronte alle contestazioni, e secondo la quale a suggerire nel caso di specie il ricorso ad una finanziaria alternativa sarebbe stato il responsabile del reparto "usato", che però aveva smentito tale ricostruzione.

Risultava ancora provato che il V. aveva emesso fattura indirizzata alla società F. e che quest'ultima aveva rilasciato assegno di importo corrispondente. Lo stesso V., mentre prima del giudizio aveva confermato che tale somma concretizzava una "regalia" connessa all'operazione in questione, aveva poi smentito tutto adombrando un comportamento ambiguamente suadente dei superiori per fargli dire tutto ciò. Per concludere, la percezione del compenso ben si ricollegava, quindi, alle prime richiamate difese del lavoratore. Non avevano, d'altro canto, trovato alcun riscontro le affermazioni del V. secondo cui la Direzione della Società, in attuazione di una concordata strategia con la F. S., aveva indotto a dire cose non veritiere e di per sé compromettenti ma che avrebbero però comportato conseguenze di lieve entità. Ugualmente erano risultati del tutto gratuiti i cenni d'accusa al rappresentante sindacale (riportati nella memoria costitutiva in appello) e volti a far sottovalutare la mancata smentita (in sede di audizione successiva alla contestazione) della percezione del suddetto compenso di lire 700.000.

Sotto il profilo procedurale il Tribunale evidenziava, infine, che nella fattispecie in esame risultava rispettato anche il principio della immediatezza della contestazione, in quanto la fattura portava la data del 14 settembre e l'intervallo di meno di un mese per procedere alla contestazione, e poi al licenziamento, appariva congruo in ragione degli accertamenti logicamente indispensabili effettuati.

Avverso tale sentenza M. V. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. F.A..

Ambedue le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché mancata assunzione di prove circa un punto decisivo della controversia. In particolare sostiene che all'epoca dei fatti non vi era alcun obbligo per i venditori del "reparto macchine usate" di utilizzare esclusivamente i finanziamenti della F. S., essendo tale obbligo sorto solo in epoca successiva. Presso detto reparto, essendo obiettivo principale del venditore portare a buon fine la vendita delle autovetture, esisteva esclusivamente un onere di proporre, prima di ogni altro, il finanziamento di F. S.. Se quest'ultima società, regolarmente interpellata avesse rifiutato il finanziamento o il cliente ne avesse rifiutata l'offerta, il venditore non solo poteva ma, anzi, doveva utilizzare altro finanziatore per concludere comunque la vendita dell'auto. Orbene, la prova testimoniale richiesta da esso ricorrente sul rispetto della condotta da tenere dal venditore - sulla base delle direttive aziendali del tempo - non era stata ammessa dal Tribunale, che aveva ingiustamente negato tale prova senza fornire sul punto una adeguata motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c. e dell'art. 7 legge 300/1970 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare lamenta che il Tribunale - pur a fronte di espresse smentite - aveva assunto come definitivamente accertato il fatto che il V. avesse emesso una fattura e percepito un compenso quale corrispettivo della attività svolta in favore di F.. Il Tribunale era, pertanto, pervenuto a tale conclusione sulla base delle c.d. "ammissioni" rese in sede di contestazione, omettendo di considerare le prove testimoniali offerte e finalizzate a dimostrare come le suddette "ammissioni" fossero assolutamente infondate e non corrispondenti alla realtà.

I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per importare la soluzione di questioni tra loro strettamente interdipendenti, vanno rigettati perché infondati.

Va premesso che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di esaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare la fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 1154; Cass. 29 novembre 1986 n. 7054).

Orbene il Tribunale, a seguito di una attenta valutazione delle risultanze processuali, ha ritenuto che il V. si sia reso inadempiente ad obblighi fondamentali scaturenti dal suo rapporto lavorativo, disattendendo le disposizioni del suo datore di lavoro che imponevano agli addetti alla vendita di auto di consigliare agli acquirenti, nel caso che gli stessi volessero ricorrere a finanziamenti, di richiedere detti finanziamenti alla società F. S., collegata alla F.A.. Tale violazione si era accompagnata per di più con una riscossione da parte del V. di una somma di circa 700.000 ricevuta dalla finanziaria F..

Né per andare in contrario avviso vale addurre la mancata ammissione delle prove per testi che il V. ha lamentato in ricorso.

É noto che in base al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione qualora con detto ricorso venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato accoglimento di mezzi istruttori od all'asserita mancata valutazione di risultanze processuali(un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.), é necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata, che il ricorrente precisi - ove ricorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dato che, appunto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative(cfr. tra le molte: Cass. 11 giugno 1999 n. 5945; Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161). Orbene, nel caso di specie il V. non ha in modo esaustivo e completo indicato in ricorso le circostanze e le risultanze istruttorie (dichiarazione del V., prove documentali e testimoniali) suscettibili di risultare decisive al fine di escludere il versamento al V. da parte della società F. della somma di lire 700.000.

Di contro, per quanto attiene agli specifici capi della prova per testi riportati in ricorso va evidenziato come tali capi manchino del carattere della decisività. Ed invero, la prova richiesta era diretta ad accertare gli obblighi incombenti in via generale sui dipendenti F. in tema di richieste di finanziamento dei propri clienti, ma non faceva alcun riferimento allo specifico episodio che aveva portato al licenziamento del V., cui era stato addebitato di avere consigliato ad un cliente una società finanziaria diversa dalla F. S. e di avere, come si è più volte ricordato, ricevuto dalla F. la somma di lire 700.000.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c. e dell'art. 7 della legge n. 300/1970, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare afferma che, anche a volere ritenere provati i fatti contestati, detti fatti in base al principio della proporzionalità non legittimavano una sanzione così grave come il licenziamento. A tale fine non poteva tralasciarsi di considerare che la medesima condotta contestata aveva portato ai danni di altro venditore unicamente alla più lieve della sanzioni disciplinari, e che esso V. aveva una lunga anzianità aziendale, non aveva in precedenza subito alcuna sanzione disciplinare ed aveva sempre spiegato con ottimi risultati la sua attività di venditore.

Con il quarto motivo il ricorrente evidenzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., dell'art. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare sostiene che il Tribunale è caduto in contraddizione perché dopo avere affermato che nel caso di specie non era necessaria l'affissione del codice disciplinare per essere il dovere di fedeltà imposto imperativamente da norme di legge aveva poi dedotto che il dipendente non aveva violato il disposto dell'art. 2105 c.c. ma aveva disatteso una direttiva aziendale in violazione dell'art. 2104, comma 2, c.c. con il consigliare società di finanziamento terze rispetto al gruppo F.. Si era cosi, con il richiamare la violazione di quest'ultima disposizione codicistica, realizzata una lesione del principio del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, perché il Tribunale non poteva arbitrariamente mutare i presupposti giuridici della contestazione disciplinare prima, e del licenziamento poi.

Con il quinto motivo il ricorrente adduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 e dell'art. 7 della legge n. 300/1970 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed insufficiente, contaddittoria o omessa motivazione della sentenza in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che il dovere imposto dalla F. al V., per riguardare condotte da tenersi nei confronti di terzi estranei al rapporto di lavoro, non trovava fondamento nella legge, ma in una obbligazione di origine contrattuale (codice etico) che la F. aveva imposto di rispettare.

Ne conseguiva che, essendo il codice etico fonte contrattuale dell'obbligo che si assumeva violato, risultava evidente che detto obbligo doveva essere inserito nel codice disciplinare, che a sua volta doveva essere affisso dovendo il lavoratore venire a conoscenza delle conseguenze ricollegabili alla violazione di detto obbligo.

I suindicati terzo, quarto motivo e quinto motivo, da esaminarsi anche essi congiuntamente perché comportanti la soluzione di analoghe questioni procedurali, vanno rigettati perché privi di giuridico fondamento.

Sul versante del rispetto della procedura imposta dall'art. 7 stat. lav. va ricordato che l'onere di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, previsto dal primo comma del suddetto articolo 7 non si applica al licenziamento disciplinare in presenza di violazioni di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione(cfr. tra le altre: Cass. 21 novembre 2000 n. 14997). Non merita pertanto alcuna critica la sentenza impugnata per avere escluso nel caso di specie la necessità di affissione del codice disciplinare sulla base dell'ineccepibile assunto che la condotta del V., oltre ad essere eticamente censurabile, concretizzava un grave e notevole inadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.

Al riguardo va precisato come, contrariamente a quanto sostenutosi in ricorso, non può ravvisarsi nella pronunzia del Tribunale di Milano neanche una violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., in quanto il denunziato inquadramento della condotta del V. nell'ambito di operatività della norma dell'art. 2104 c.c. attiene alla qualificazione giuridica della suddetta condotta ma non si traduce né in una lesione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato né è suscettibile di comportare violazione del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa di alcuna delle parti in causa.

In relazione poi alla denunzia di mancato rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c. c., che la società avrebbe violato nell'infliggere la massima sanzione disciplinare ai danni del V., va richiamato l'indirizzo di questa Corte che ha più volte ribadito che il licenziamento, essendo la più grave delle sanzioni disciplinari, può considerarsi legittimo solo se, valutato ogni aspetto del caso concreto - sia nel suo contenuto oggettivo che sotto il profilo psicologico - la mancanza del lavoratore sia di tale gravità che ogni altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro nonché idonea a far venire meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro. E gli stessi giudici di legittimità hanno anche precisato come il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento sia rimesso al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione(cfr. tra le altre Cass. 23 giugno 1998 n. 6216 cui adde, per analoghe statuizioni, Cass. 19 gennaio 1998 n. 437; Cass. 27 ottobre 1997 n. 10568).

Orbene, nella fattispecie in oggetto, il Tribunale si è attenuto a tali statuizioni perché ha valutato la condotta del V. sia nel suo aspetto oggettivo sia nei suoi riflessi soggettivi, e con una motivazione congrua e priva di salti logici - e pertanto non censurabile in questa sede di legittimità - ha ritenuto che la violazione commessa dal V. dovesse essere adeguatamente sanzionata con il licenziamento.

Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 7 l. 300/1970 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ed insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Con tale motivo il ricorrente censura il comportamento della società, asserendo che la stessa non ha provato di avere effettuato alcun accertamento prima di avviare la procedura disciplinare il che non giustificava il lasso di tempo tra il luglio 1995 (epoca dei fatti) e l'ottobre 1995 (epoca della contestazione), importando conseguentemente una violazione del principio della immediatezza della contestazione, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.

Nel licenziamento per motivi disciplinari il principio di immediatezza della contestazione va applicato con elasticità dal giudice di merito, che deve tenere conto della specifica realtà fattuale in relazione alla quale si è concretizzato l'illecito disciplinare, della complessità delle indagini necessarie per accertare detto illecito nonché del tempo necessario per valutare adeguatamente, seppure con opportuna celerità, la gravità della condotta del lavoratore. L'accertamento sulla sussistenza del requisito è poi devoluta al giudice di merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato e se rispondente a corretti canoni logici, non é suscettibile di alcuna censura in sede di giudizio di legittimità (cfr. sull'immediatezza della contestazione Cass. 10 novembre 1997 n. 11095 cui adde in argomento anche Cass. 8 gennaio 2001 n. 150). A tali criteri si è attenuto il giudice d'appello che infatti, con argomentazioni pienamente condivisibili, ha ritenuto rispettato il criterio dell'immediatezza della contestazione, evidenziando al riguardo che la fattura è stata emessa dal V. alla società F. in data 14 settembre e che .

Alla stregua delle argomentazioni sinora svolte il ricorso del V. va, dunque, rigettato.

Ricorrono giusti motivi, anche in ragione del diverso tenore delle decisioni dei giudici di merito, per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2001.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 AGO. 2001.