Cass. civ. Sez. III, 23-07-1996, n. 6608
[OMISSIS]
Svolgimento del processo
Con citazione del 14 febbraio 1984 F. A., in proprio e quale procuratore speciale di R. G., F. A., F. C. e F. C. (eredi di F. A.), convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro M. F. e P. G., chiedendone la condanna al pagamento, in favore di F. A. e R. G., della somma di L. 21.000.000 e di F. A., C. e C. della somma di L. 4.500.000, oltre rivalutazione e interessi, in dipendenza del sinistro mortale occorso al congiunto F. Aldo il giorno 8 giugno 1971 a seguito di infortunio sul lavoro, essendo egli operaio alle dipendenze della S. s.r.l., il cui amministratore delegato, P. G., aveva avuto in appalto lavori da eseguirsi in economia, presso il cantiere di proprietà di M. F., imprenditore. Il sinistro si era verificato perché in tale cantiere, ubicato in F., il F., mentre era intento ad eseguire all'interno di un magazzino lavori consistenti nel fissaggio di supporto metallico del quadro elettrico di alimentazione, aveva subito folgorazione. In dipendenza di tale fatto, il M. e il P. erano stati condannati dal Tribunale di Paola per omicidio colposo, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale, in favore delle costituite parti civili, ma la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 26.11.1982 a seguito di appello degli imputati, aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione.
I convenuti, costituendosi, si opponevano alla domanda, il M. assumendo di avere concesso in appalto i lavori a società altamente specializzata nel settore degli impianti elettrici (La S.), nella cui attività egli non si era mai ingerito; il P. deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere egli, all'epoca dei fatti, amministratore unico della S. e, in tale qualità, esente da responsabilità, al più ascrivibile degli organi tecnici della società, opponendo l'inammissibilità della domanda poiché, intervenuta la prescrizione del reato, il datore di lavoro risultava esonerato da responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro ex art. 10 D.P.R. n. 1124/1965 in presenza di assicurazione obbligatoria e nel merito contestando comunque la sussistenza di comportamenti colposi addebitabili a chicchessia.
Entrambi i convenuti proponevano domanda riconvenzionale per la ripetizione delle somme versate agli attori a titolo di provvisionale.
Il processo, dichiarato interrotto per la morte di P. G., veniva riassunto nei confronti dei di lui eredi.
L'adito Tribunale, con sentenza del 25 novembre 1989, condannava i convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di L. 5.000.000 in favore di F. A. e di R. G., congiuntamente, con rivalutazione monetaria e interessi; della somma di L. 5.000.000 ciascuno in favore di F. A. e R. G.; della somma di L. 1.500.000 ciascuno in favore di F. A., C. e C., oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle predette somme di L. 5.000.000 e di L. 1.500.000 per ciascuno dei sopra indicati attori.
Avverso tale sentenza proponevano separati appelli il M. da una parte, P. G. e M.G. dall'altra, cui resistevano F. A., in proprio e in nome di R. G., nonché F. C. e F. C., quali eredi di F. A., deceduto il 18.3.1990. Rimanevano contumaci P. V. e M. N.. Riunite le due impugnazioni, la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 7 dicembre 1993, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava il M. e P. G. e M.G. a pagare a F. A., R. G., F. C. e F. C., a titolo di danni morali, la complessiva somma di L. 103.335.000, al netto delle provvisionali versate in sede penale, oltre interessi legali su L. 154.280.000, il tutto da ripartirsi tra i predetti F. e R. nel seguente modo: in favore di F. A. e di R. G. L. 31.050.000 ciascuno oltre interessi; in favore di F. C. e C., nonché di F. A. la somma di L. 13.745.000 ciascuno oltre interessi; le somme liquidate in favore del defunto F. A. da dividersi tra i fratelli e i genitori secondo le norme della successione ereditaria.
Ritenuta la competenza per valore del Tribunale adito, con esclusione della competenza per materia del Pretore di Paola quale giudice del lavoro, la Corte territoriale, rilevato in limine che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei confronti di P. V. e M. N., i quali non avevano proposto impugnazione, affermava che la sentenza penale della Corte d'Appello di Catanzaro del 26 novembre 1982, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 589 c.p. attribuito al M. e al P. G. solo in seguito alla concessione delle attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, aveva operato un accertamento positivo della imputazione, efficace nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.
Peraltro, risultavano corrette le affermazioni fatte dai primi giudici a corredo del giudizio di responsabilità. Il fatto, poi, che il P. fosse amministratore unico della s.r.l. S. poteva solo comportare una corresponsabilità di detta società in ordine alle conseguenze dannose dell'infortunio.
Né poteva sostenersi l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per l'indennizzabilità dell'infortunio ex art. 10 1° comma D.P.R. n. 1124/65. Invero, se la mancata affermazione della responsabilità penale del datore di lavoro (il che non poteva dirsi nella specie, attesa la già rilevata natura della sentenza penale) e ostativa all'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL, essa non esclude che sia tale istituto, che il danneggiato, possano agire in sede civile nei confronti del datore di lavoro in caso di dichiarazione di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.
Non risultava poi che l'INAIL avesse indennizzato i congiunti del F. A., mai titolari, comunque, di un diritto al risarcimento dei danni morali nei confronti di tale Istituto.
Riteneva equa la liquidazione dal danno morale operata dai primi giudici e non giustificata la liquidazione del danno patrimoniale, non essendo stata fornita alcuna prova sul fatto che il defunto F. A. contribuisse, al sostentamento dei genitori.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso P. G. e M.G. sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Preliminare si rivela l'esame del secondo motivo col quale le ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 409 e 442 c.p.c., si dolgono che il giudice di appello non abbia ritenuto la competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro, pur essendo evidente che la controversia aveva come oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro per omessa predisposizione delle cautele previste in via generale dall'art. 2087 c.c..
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento di questa Corte, la domanda di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, proposta dai congiunti del dipendente deceduto a seguito dell'infortunio a tutela non dei diritti del dipendente derivanti dal contratto di lavoro, bensì di un diritto proprio sulla base della responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro ex art. 2043 c.c., non rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro, trattandosi di controversia relativa a domanda la cui causa petendi non risiede nel rapporto di lavoro, che costituisce mera occasione per l'insorgenza della responsabilità oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 517 del 1985; Cass. n. 6544 del 1994; Cass. n. 3647 del 1994, etc.).
Nella specie, dall'esame della citazione introduttiva del giudizio, appare assolutamente evidente come i F. attori, pur qualificandosi come eredi di F. A., hanno fatto valere le loro pretese risarcitorie nei confronti sia del M. che del P. la responsabilità conseguente alla commissione del reato di omicidio colposo, e quindi, sotto il profilo civilistico, la loro responsabilità per il fatto illecito civile corrispondente alla violazione del precetto penale, ancorato alla violazione del precetto del neminem laedere, e per di più abbiano espressamente puntualizzato che, essendo la morte del F. riferibile al fatto illecito, il diritto al risarcimento spettava ad essi istanti, congiunti del defunto, " ... de iure proprio" e non già "de iure successionis...", sia "come perdita di diritto alimentare sia come perdita di diritto al mantenimento.
Dalla prospettazione della domanda è, quindi, indiscutibile che le pretese risarcitorie dei congiunti del F. A. non sono fondate sulla violazione di norme di prevenzione riconducibili alla previsione dell'art. 2087 c.c..
Senza dire che la domanda stessa è rivolta nei confronti del M., committente dei lavori ed estraneo al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal F. A. con la S.., e nei confronti del P. Giovanni, convenuto come meglio si dirà più avanti - in proprio e non in nome della società S.. pur se chiamato a rispondere di violazioni connesse ad inosservanza dei suoi doveri di amministratore della predetta società - e in relazione a detta qualità responsabile, ovviamente in proprio, del delitto di cui all'art. 589 c.p. Sicché, sarebbe comunque inprospettabile come oggetto della controversia l'accertamento di responsabilità inerenti al rapporto di lavoro - e quindi di natura contrattuale - fatto valere nei confronti di soggetti diversi dal datore di lavoro e non subentrati nella di lui situazione giuridica.
Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando omessa motivazione, in relazione all'art. 100 c.p.c.. censurano la sentenza impugnata per avere del tutto ignorato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva da esse proposta nell'atto di appello e reiterata nel corso di quel giudizio sul rilievo per cui il loro dante causa P. Giovanni era stato convenuto in giudizio non per responsabilità ex art. 2043 c.c., bensì per quella specifica di cui all'art. 2087 c.c. nella qualità di amministratore unico della S.. e quindi quale imprenditore, onde, nell'ambito del rapporto contrattuale, la violazione dell'obbligo di adozione delle cautele necessarie al fine della prevenzione degli infortuni non poteva che ricadere a carico della società, titolare del rapporto, anziché del suo organo rappresentativo, senza che si potesse poi ipotizzare una responsabilità solidale concorrente tra i due.
Anche tale motivo è infondato.
La sentenza ha preso in esame la posizione del P., affermando, sulla scorta delle sentenze penali di condanna in primo grado e di proscioglimento in secondo grado - con "accertamento positivo della imputazione", essendo stato il reato di cui all'art. 589 c.p. dichiarato estinto per prescrizione solo in seguito alla concessione delle attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti -, e comunque in base alle argomentazioni dei primi giudici, che la responsabilità aquiliana del P. era stata accertata. Conseguentemente ha rigettato le eccezioni sollevate dalle P., tra l'altro, nel punto in cui esse ritenevano riferibile non al loro dante causa, bensì, se mai, al personale tecnico della S.. la responsabilità per l'infortunio mortale del F..
La stessa sentenza ha peraltro sottolineato che la domanda dei F. e della R. era stata ancorata alla violazione del precetto del "neminem laedere" da parte sia del M. che del P..
In tal modo, la Corte di merito ha preso in esame l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle P. e l'ha correttamente disattesa sul rilievo per cui il P. era stato chiamato a rispondere in proprio del fatto lesivo, in relazione al quale aveva riportato condanna penale in primo grado per il delitto di omicidio colposo, venendo poi in appello prosciolto per l'intervenuta prescrizione, ma solo per effetto della concessione delle attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, e quindi previo accertamento positivo della responsabilità penale.
È evidente che la violazione del precetto del "neminem leadere" è stata ritenuta riferibile al P. in proprio e in concreto stata riconosciuta sulla base sia del giudicato penale, sia comunque delle risultanze probatorie valorizzate dalla sentenza di primo grado in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, alle condizioni effettive in cui il lavoro si svolgeva - ambiente angusto, pieno di masserizie e tubature varie, con impianto di autoclave ingombrante e con varie condutture elettriche scoperte -, alla mancata predisposizione delle misure antinfortunistiche rese necessarie dalla natura della prestazione dì lavoro e dalle particolari condizioni in cui essa veniva svolta, alla mancata adozione di qualsiasi opportuno controllo.
Con riguardo specificamente alla posizione del P., la sentenza di primo grado ha poi sottolineato l'inosservanza dell'obbligo di verificare le condizioni di lavoro, la qualificazione e l'esperienza degli operai ad esso preposti, prescindendo dai concreti provvedimenti sul luogo di eventuali organi tecnici della società, nonché di assicurare la dotazione e l'effettiva utilizzazione di strumenti e vestiario protettivi per gli operai, e di esercitare, anche compulsando gli organi "genericamente responsabili", la concreta e costante applicazione di ogni misura cautelare.
Tali argomentazioni sono state espressamente recepite dalla sentenza di appello, che sulla base di esse ha ritenuto accertata in concreto la responsabilità del P..
In ordine alla natura extracontrattuale della responsabilità ascritta al P., in conformità della stessa prospettazione degli originari attori, è stato già detto anche nell'esame del secondo motivo di ricorso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
In difetto di costituzione degli intimati, non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 2 febbraio 1996 nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 LUGLIO 1996.