Conteggi lavoro

lunedì 22 ottobre 2012

CONGEDO PARENTALE

Repertorio di giurisprudenza sul congedo parentale

Cass. civ. Sez. lavoro, massima sent. n. 6856 del 07.05.2012
IL CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO SI INTERROMPE SE L'INTERESSATO RIENTRA A LAVORO
L'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che la fruizione del beneficio del congedo parentale frazionato - il quale costituisce un diritto potestativo del lavoratore o della lavoratrice - si interrompe se  l'interessato rientra al lavoro, e ricomincia a decorrere dal momento in cui il medesimo riprende il periodo di astensione. Al fine, dunque, della determinazione del periodo di congedo parentale, si tiene conto dei giorni festivi solo nel caso in cui gli stessi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso in cui l'interessato rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo, senza che rilevi che, per effetto della libera decisione del lavoratore o della lavoratrice, possa esservi un trattamento differente (e peggiorativo), con fruizione effettiva di un minor numero di giorni di congedo parentale, per effetto della decisione di rientrare al lavoro in un giorno non seguito da una festività, dovendosi ritenere tale soluzione conforme ai principi di cui agli artt. 30 e 31 Cost., che, nel dettare norme a tutela della famiglia e nel fissare il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, impongono una applicazione non restrittiva dell'istituto. 

Corte giustizia Unione Europea, massima sent. n. 149 del 16 settembre 2010
CONGEDO PARENTALE E FIGLI GEMELLI
La clausola 2.1 dell'accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell'allegato della Direttiva n. 96/34/CE del Consiglio 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro concluso dall'Unice, dal Ceep e dalla Ces, come modificata dalla Direttiva n. 97/75/CE del Consiglio 15 dicembre 1997, non deve essere interpretata nel senso che la nascita di gemelli conferisce un diritto a tanti congedi parentali quanti sono i figli nati. Bisogna però ritenere che il legislatore nazionale sia obbligato ad istituire un regime di congedo parentale che, in funzione della situazione esistente nello Stato membro interessato, garantisca comunque ai genitori di figli gemelli un trattamento che tenga conto delle loro particolari esigenze. È compito del giudice nazionale verificare se la normativa nazionale risponda a tale requisito e, all'occorrenza, fornire un'interpretazione di tale normativa nazionale quanto più possibile conforme al diritto dell'Unione.

Cass. civ. Sez. lavoro, massima sent. n. 17234 del 22.07.2010
CONGEDO PARENTALE NEL REPARTO SCUOLA
Fatte salve, se di maggior favore, dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001, rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", le norme di cui all'art. 11 CCNL Comparto Scuola vanno interpretate nel senso che sono dirette a tutto il personale dipendente, senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.
Invero, in ordine ai congedi parentali, la disciplina prevista dal suddetto C.C.N.L. è di certo più favorevole rispetto a quella legale sia anteriore che successiva al D.Lgs. n. 151 del 2001, prevedendo l'intera retribuzione sia per il congedo di maternità, sia per i primi trenta giorni del periodo di congedo parentale successivo, sia per i congedi per la malattia del bambino nei limiti prestabiliti, anziché solo una parte della retribuzione, come stabilito posteriormente a tale contrattazione collettiva. Deve, inoltre, rilevarsi come il C.C.N.L. de quo, in merito ai congedi parentali, faccia riferimento alla disciplina legale dettata dalla legge n. 1204 del 1971, così come modificata ed integrata dalle leggi n. 903 del 1977 e n. 53 del 2000. Ciò premesso, è evidente che lo stesso (successivo alla legge n. 53 del 2000 ma anteriore al D.Lgs. n. 151 del 2001), laddove nell'art. 11, rubricato "Congedi parentali", si rivolge genericamente al personale dipendente, voglia riferirsi in realtà a tutti i dipendenti, senza alcuna diversificazione di trattamento all'interno degli stessi in relazione alla tipologia del loro contratto. Quanto detto trova conferma nel fatto che, nella pregressa disciplina collettiva del 1995, era stata, invece, prevista espressamente una differenziazione del trattamento economico a secondo che del congedo dovesse usufruirne il personale dipendente a tempo indeterminato o quello con rapporto a tempo determinato. Ne deriva che, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001, che fa salve in subjecta materia le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione, debba applicarsi relativamente ai congedi parentali, a tutto il personale dipendente, a prescindere dalla natura del proprio contratto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 11 del C.C.N.L. del 2001, atteso che essa risulta essere quella più favorevole nei confronti dei lavoratori. 

Cass. civ. Sez. lavoro, massima sent. n. 4623 del 25.02.2010
CONGEDO PARENTALE E FIGLI CON HANDICAP
In tema di permessi giornalieri retribuiti per i lavoratori, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o il lavoratore padre di una pluralità di minori portatori di handicap in situazione di gravità hanno diritto, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, ad usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di età, dovendosi ritenere prevalente rispetto alle esigenze connesse alla prestazione lavorativa l'interesse del bambino e la tutela, prioritaria, del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente garantiti. 

Cass. civ. Sez. lavoro, massima sent. del 25.02.2010
PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE
Va riconosciuto il diritto della lavoratrice madre (o del lavoratore padre di figli con handicap) in situazione di gravità di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di vita e, quindi, di un permesso doppio in caso di figli gemelli, entrambi con handicap grave.


Corte giustizia comunita' Europee Sez. VI, massima sent. n.  333 del 21.10.1999
CONGEDO E GRATIFICA NATALIZIA
L'art. 119 del trattato osta a che un datore di lavoro escluda completamente i lavoratori di sesso femminile in congedo parentale dal beneficio di una gratifica erogata volontariamente come assegno straordinario in occasione delle festività natalizie, senza tener conto del lavoro svolto nel corso dell'anno di concessione della gratifica nè dei periodi relativi alla tutela della maternità, qualora una tale gratifica sia diretta a compensare retroattivamente il lavoro svolto durante quell'anno. Per contro, nè l'art. 119 del trattato, nè l'art. 11, sub 2), della direttiva 92/85, nè la clausola 2, punto 6, dell'allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/Cee, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'Unice, dal Ceep e dalla Ces, ostano ad un rifiuto di erogare una tale gratifica ad una donna in congedo parentale qualora la concessione di tale assegno sia subordinata alla sola condizione che il lavoratore si trovi in servizio attivo al momento della sua concessione.