Cassazione sentenza n. 7003 del 23.05.2001
OMISSIS
Svolgimento del processo
Con un lodo del 19 dicembre 1995, il collegio arbitrale che era stato nominato in base alla clausola compromissoria contenuta nel disciplinare di incarico professionale allegato alla deliberazione adottata il 6 settembre 1986 dalla Giunta della Provincia regionale di S., condannò quest'ultima a pagare all'ingegnere Mauto C. L. 62.360.712 come onorari, L. 37.416.427 come rimborso di spese e L. 6.168.160 come risarcimento di danni, oltre agli interessi, per l'opera di progettazione dei lavori di straordinaria manutenzione e ammodernamento della strada Priolo-Villasmundo, che egli aveva svolto su incarico dell'ente.
Adita in via principale da M. C. (in ordine al quantum) e incidentalmente dalla Provincia regionale di S. (relativamente all'"an"), la Corte di Appello di Catania, con sentenza del 9 marzo 1998, in accoglimento del secondo gravame, ha dichiarato la nullità del lodo, limitatamente al capo concernente l'onorario, ritenendo (per quanto rileva in questa sede): - che fosse valida la pattuizione con cui il relativo pagamento era stato subordinato alla condizione, non verificatasi, del finanziamento dell'opera; - che non potessero essere prese in esame, perché esposte soltanto nella comparsa conclusionale, le tesi del C. relative al carattere illecito di tale condizione, in quanto meramente potestativa, nonché alla possibilità di considerarla avverata, essendo mancata per una causa imputabile all'altra parte.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione M. C., in base a due motivi. La Provincia regionale di S. ha resistito con controricorso, formulando altresì un motivo di impugnazione in via incidentale e condizionata.
Motivi della decisione
In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi debbono essere riuniti in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c.
Con il primo dei motivi addotti a sostegno di quello principale, M. C., denunciando "violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1418 e 2233 c.c.; e dell'art. 36 Cost. - omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo", si duole della decisione della Corte di Appello relativa alla ritenuta validità della clausola del disciplinare di incarico, con la quale si era stabilito che "in caso di mancato finanziamento dell'opera anche se il progetto sia stato approvato in linea tecnica o amministrativa, sarà corrisposta a completa tacitazione di quanto dovuto e senza null'altro pretendere una soma forfettaria di rimborso spese nella misura prevista dalla vigente T.P.". Secondo il ricorrente, la pattuizione avrebbe dovuto essere considerata nulla, perché "la rinuncia alla controprestazione (il compenso) postula che il diritto sia sorto", inoltre perché "il compenso è un elemento naturale del contratto di prestazione professionale" e la sua mancanza lo rende "senza causa", perché ancora "la Corte ha poi del tutto omesso di motivare in ordine alla effettività della rinuncia in questione e al modo in cui essa sarebbe stata espressa", perché non sono state altresì individuate "le ragioni per le quali l'odierno ricorrente avrebbe effettuato una rinuncia al compenso", perché infine vi è "la opportunità di riconsiderare l'applicabilità dell'art. 36 Cost. alle prestazioni lavorative autonome".
La tesi non può essere accolta, poiché contrasta con principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte in materia di prestazioni d'opera intellettuale, dai quali non vi sono ragioni di deflettere, anche perché il ricorrente non ne ha indicata alcuna: costituendo l'onerosità un elemento "naturale", ma non essenziale dei relativi contratti, alle arti è consentito sia escludere senz'altro il diritto del professionista al compenso (Cass., 4 giugno 1999 n. 5472), sia subordinarlo al verificarsi di una condizione (Cass., 20 luglio 1999 n. 7741, con cui è stata riconosciuta la legittimità proprio di una clausola analoga a quella di cui qui si tratta), senza che ne risulti violato il precetto costituzionale della giusta retribuzione, che riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati (Cass., 21 ottobre 2000 n. 8390). Né d'altra parte la Corte di Appello è incorsa nei vizi di motivazione che il ricorrente le addebita, poiché ha chiarito che la "rinuncia" (condizionata) al compenso era desumibile dal tenore della clausola che subordinava il relativo diritto al finanziamento dell'opera, né occorreva individuarne i motivi, i quali in effetti possono essere i più vari, come l'"affectio", la "benevolentia", considerazioni di ordine sociale o di convenienza in vista di indiretti vantaggi (Cass., 28 giugno 2000 n. 8787).
Con il secondo motivo di ricorso M. C., dolendosi di "violazione o falsa applicazione degli artt. 1355 e 1359 c.c. - omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo", sostiene che la pattuizione in questione contemplava "una condizione (un finanziamento non specificato) meramente potestativa, è pertanto nulla"; che comunque l'evento doveva considerarsi verificato, poiché "l'Amministrazione, neanche dopo la presentazione del progetto, si è mai attivata per l'avveramento della condizione di cui si discute"; che "non si intende pertanto quanto si dice nella sentenza impugnata circa l'impossibilità di prendere in considerazione le questioni relative alla validità della condizione a norma degli artt. 1355 e 1359 c.c. perché non poste nell'atto d'impugnazione del lodo", del quale egli non aveva interesse a chiedere la dichiarazione di nullità in parte qua, non essendo rimasto soccombente.
Ma la ratio della decisione della Corte di Appello, sul punto, è diversa, essendosi ritenuto che tali questioni non potessero essere affrontate "perché dedotte per la prima volta dal C. nella comparsa conclusionale e quindi in uno scritto destinato unicamente ad illustrare le ragioni poste a base delle sole richieste ritualmente formulate nell'atto di impugnazione". Non si è quindi accollato al C. l'onere di; impugnare il capo della pronuncia degli arbitri, per lui favorevole, con cui era stata ritenuta invalida la sua "rinuncia" al compenso, per l'opera professionale affidatagli dalla Provincia regionale di S.; si è invece affermato che sia l'ulteriore e "nuovo" profilo di una diversa nullità, derivante dall'asserito carattere meramente potestativo della condizione, sia l'assunto della finzione di avveramento, erano stati prospettati tardivamente, in un atto nel quale potevano essere sviluppati soltanto argomenti che già costituissero "materia del contendere", per essere stati introdotti a suo tempo nel dibattito processuale. Ebbene, relativamente a questo rilievo nessuna specifica contestazione è stata mossa da M. C. alla sentenza della Corte di Appello.
Disattesi dunque entrambi i motivi su cui si basa, il ricorso principale va rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale, in quanto "condizionato".
La soccombenza del ricorrente principale comporta la sua condanna al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 253.000, oltre a L. 3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 MAGGIO 2001.