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giovedì 22 novembre 2012

Chi abbia eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva e poi riformata, non è assoggettato alla disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo - Cass., sentenza n. 25589/2010

Cass. civ. Sentenza n. 25589 del 17.12.2010

OMISSIS

Motivi della decisione

Col primo motivo l'Inps lamenta la violazione degli artt. 2033, 1224, 2697 cod. civ. e vizio di motivazione, anzitutto per averlo la corte d'appello condannato, quale percettore di una somma non dovuta, alla restituzione con gli interessi e rivalutazione a partire dal giorno del pagamento dell'indebito, invece che dal giorno della domanda giudiziale di restituzione, come previsto dall'art. 2033 c.c., comma 1 per i percettori in buona fede. La doglianza non è fondata.

Più volte questa Corte ha negato che la restituzione della somma pagata in ottemperanza ad una sentenza di merito provvisoriamente esecutiva possa essere riportata alla fattispecie legale della condictio indebiti disciplinata dall'art. 2033 cod. civ. e differente per natura e per funzione. L'art. 2033 riguarda un pagamento eseguito nell'ambito un rapporto privatistico, pur se erroneamente ritenuto, e non nell'ottemperanza di un atto pubblico autoritativo. In quest'ultimo caso e per quanto concerne gli accessori della somma da restituire, non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'accipiens ma l'assenza originaria di causa del pagamento, ossia del corrispondente arricchimento della controparte, con l'ulteriore conseguenza della necessità di porre il solvens nella stessa situazione patrimoniale in cui versava prima di pagare (Cass. 5 agosto 2005 n. 16559, 13 aprile 2007 n. 8829,19 ottobre 2007 n. 21992, 18 giugno 2009 n. 14178).

Con una seconda censura contenuta nel primo motivo l'Inps nega che oltre agli interessi legali sia dovuta la rivalutazione, non avendo la società, che pagò la somma non dovuta, provato alcun danno da svalutazione monetaria. Il quesito di diritto è ritualmente formulato nel par. 19.

La censura è in parte fondata.

Il cumulo di interessi e rivalutazione è previsto dall'art. 429 c.p.c., comma 3 a carico del datore di lavoro che non abbia soddisfatto crediti di lavoro onde non può applicarsi alla diversa fattispecie qui in esame.

A questa fattispecie, anzi, non può applicarsi direttamente la disciplina del risarcimento del danno da illecito contrattuale contenuta negli artt. 1224 e 1229 cod. civ..

Non si tratta infatti di un comportamento illecito, tenuto dal percettore della somma indicata nella sentenza o nell'atto pubblico, ma detta disciplina è tuttavia applicabile per analogia, in quanto anch'essa intesa ad una finalità di riparazione patrimoniale possibilmente integrale.

Pertanto l'Istituto previdenziale percettore di contributi non dovuti deve aggiungere alla restituzione della somma quanto lucrato per interessi o, in alternativa, per svalutazione monetaria, nella maggior misura, precisandosi altresì che la svalutazione andrà liquidata, stante il difetto di diversa prova, nella misura del saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi (Cass. Sez. un. 16 luglio 2008 n. 19499).

Cassata la sentenza impugnata nella sola parte riguardante il cumulo di rivalutazione ed interessi, dev'essere enunciato perciò il seguente principio di diritto:

"Chi abbia eseguito un pagamento non dovuto, per effetto non già di un titolo di natura privatistica poi risultato inesistente o invalido, bensì di una sentenza provvisoriamente esecutiva e poi riformata, non è assoggettato alla disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) ma ha diritto di essere indennizzato dall'accipiens della intera diminuzione patrimoniale subita, vale a dire alla restituzione della somma con interessi oppure rivalutazione (pari nel saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi), nella maggior misura a partire dal giorno del pagamento".

La non necessità di ulteriori accertamenti di fatto rende possibile, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, decidere nel merito, sostituendo la pronuncia di condanna cassata.

Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito poichè riguarda l'ammontare dell'asserito danno da illecito contrattuale, che però non è ravvisabile nel caso concreto, come s'è detto.

Alla quasi totale soccombenza del ricorrente consegue la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione. Per le precedenti fasi processuali si confermano le statuizioni della sentenza impugnata circa le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie la seconda censura del primo motivo di ricorso, rigetta la prima e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, conferma la condanna al pagamento della somma capitale, oltre a rivalutazione (pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi) o, in alternativa, interessi se di maggior misura, dai versamenti al saldo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione in Euro 25,00 oltre ad Euro duemila per onorario, più spese generali, IVA, e CPA;

conferma le statuizioni rese dalla sentenza impugnata in ordine alle spese delle precedenti fasi processuali.