L’art. 2103 del codice civile disciplina l’ipotesi della sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In particolare, la suddetta disposizione di legge prevede che non vi è diritto all’inquadramento superiore, qualora le mansioni svolte (seppur superiori da contratto collettivo) siano svolte in sostituzione di un lavoratore a cui è garantita la conservazione del posto di lavoro.
Eccezione a tale principio è rappresentata dal caso in cui il dipendente sostituisca un altro lavoratore destinato, per scelta organizzativa datoriale, a: lavorare fuori dall'azienda o a svolgere la propria prestazione lavorativa in altra unità o altro reparto, o, ancora, a partecipare ad un corso di formazione. In tali casi, infatti, qui indicati a titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione ha più volte stabilito il diritto del primo lavoratore, qualora si avverino le condizioni di legge, all’inquadramento superiore, pur se la prestazione si è svolta in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Si deve evidenziare che le sentenze del Giudice di legittimità sembra non vogliano distaccarsi dal “concetto di sanzione” che di norma è attribuito alla regola della promozione automatica. D’altra parte bisogna pur considerare che la utilizzazione del lavoratore sostituto (oltre il termine trimestrale stabilito ex art. 2103 c.c. ovvero al termine eventualmente inferiore previsto dalla contrattazione collettiva) comporta l'acquisizione del diritto al riconoscimento della qualifica superiore, alla luce del fatto che l’assenza per le ragioni suddette non integra le ipotesi, legali o convenzionali, derogatorie della regola generale dell'acquisizione automatica e definitiva della qualifica superiore.
Infatti il diritto alla promozione automatica tende a tutelare l'interesse dei lavoratori alla non reversibilità della qualifica superiore acquisita “sul campo” nonché alla certezza della propria posizione giuridica verso il datore di lavoro, così regolando l’evidente conflitto di interessi tra lavoratore e datore di lavoro. Va da sé che l’interpretazione della Suprema Corte riconosce prevalenza alla tutela del lavoratore e limita il potere gestionale interno del datore, al quale non rimarrebbe altra strada che ricorrere all'assunzione a termine o della somministrazione di lavoro.
Alcuni spunti giurisprudenziali sulla promozione automatica e sulle mansioni superiori sono di seguito indicati.
Cass., Sez. Lavoro, massima sent. n. 2280 del 01.02.2010
Deve intendersi lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (ex art. 2103 c.c.) solo il lavoratore che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dell'azienda o in altra unità o altro reparto, o, ancora, inviato a partecipare ad un corso di formazione.
Cass., Sez. Lavoro, massima sent. n. 24348 del 15.11.2006
Nelle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto sussiste l'obbligo di conservazione del posto del lavoratore assente e si realizza, quindi, il presupposto della regola che impedisce, in caso di sostituzione, la c.d. promozione automatica del lavoratore applicato, presupposto assente, invece, ove il posto in organico corrispondente alla posizione da ricoprire risulti vacante, presentandosi così in termini completamente diversi l'esigenza aziendale di copertura delle mansioni proprie del titolare.