Oggetto: Richiesta anticipazione del TFR maturato
Il sottoscritto Lavoratore Sig. ..., dipendente della società ... con decorrenza (indicare la data di assunzione)
CHIEDE
l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto maturato prevista dall'art. 2120 c.c. nella misura del ..... % (misura massima dell'anticipazione è il 70%) per la seguente necessità:
ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SÈ O PER I FIGLI*. Invero con la presente si autocertifica che lo scrivente non proprietario di altre case di abitazione.
All'uopo si allega atto di acquisto dell'immobile (o impegno di acquisto - preliminare di vendita);
Si resta a disposizione per ogni chiarimento o integrazione di documentazione che risultassero necessari.
Luogo, data e firma del lavoratore
*In alternativa la richiesta di anticipazione TFR può essere effettuata per:
SPESE SANITARIE PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI
SPESE DURANTE LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE
SPESE DURANTE LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PER LA FORMAZIONE
SPESE DURANTE LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Giurisprudenza sull'anticipazione del TFR
Cass. massima sent. n. 20758 del 26.10.2005
In riferimento all'ipotesi di cessione del futuro credito per TFR, la cessazione del rapporto di lavoro è una condizione di esigibilità e non di maturazione del diritto; ne consegue che, quando si dispone dello stesso in rapporto agli anni di servizio prestati (ossia nei limiti degli accantonamenti), si dispone di un diritto già maturato, anche se non esigibile prima della cessazione del rapporto, ovvero esigibile nei limiti dell'anticipazione richiedibile prima della cessazione, a norma dei commi 6 e seguenti dell'articolo 2120 del codice civile.
App. Milano massima sent. del 09.01.2006
La "ratio" della disposizione di cui all'art. 2120 c.c. sull'anticipazione del TFR per l'acquisto della prima casa di abitazione è quella di consentire al lavoratore di diventare proprietario della casa dove normalmente egli vive con il suo nucleo familiare, sicché l'unica condizione che la norma pone è che l'anticipazione sia impiegata per il detto scopo; la norma non impone che la casa di abitazione sia necessariamente vicina al luogo di lavoro, la lontananza potendo essere solo un indizio di insussistenza del presupposto.
Cass. massima sent. n. 1827 del 29.01.2007
La non corrispondenza della specifica utilizzazione di somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore, a titolo di anticipazione del Tfr e mutuo, alla finalità dell'erogazione è fatto estraneo all'esecuzione degli obblighi del lavoratore e non costituisce di per sè inadempimento d'un obbligo. L'irrogazione della massima sanzione del licenziamento risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero di un comportamento tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.