Come effettuare il precetto agli Istituti previdenziali (INPS, INAIL, etc.) a seguito della legge Fornero
A seguito delle modifiche apportate all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, avvenute ai sensi del DL n. 98/2011, art. 38, comma 1, lettera c (D.L. Fornero), per il recupero delle spese di lite dell'avvocato, quest'ultimo dovrà:
1) Inviare raccomandata a/r o, in alternativa, email a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'ufficio territoriale dell'Ente previdenziale (INPS, INAIL, etc.), nella quale dovrà essere indicato il proprio conto corrente bancario sul quale si dovrà richiedere il versamento delle spese di lite;
2) In caso di mancato pagamento entro 120 giorni, inviare a mezzo ufficiale giudiziario il titolo esecutivo;
3) Trascorsi inutilmente ulteriori 120 giorni, inviare l'atto di precetto;
4) Trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni, procedere al pignoramento.
Il procedimento di cui sopra vale solo per le spese di lite per le quali vi è attribuzione. Per tutti gli altri crediti vale il procedimento anteriore alla riforma Fornero (si parte cioè dal punto 2)
Infatti l'art. 38 del D.L. 98/2011 dispone:
"...c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, è aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione...";