Conteggi lavoro

venerdì 14 giugno 2013

Assorbimento del trattamento di miglior favore

Cass., sez. lavoro, sentenza n. 9168/2013

OMISSIS

Svolgimento del processo

Per quel che ancora rileva in questa sede (su alcune domande in ordine alle quali ha provveduto la Corte di appello di Brescia non vi è stata impugnazione) la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato T.M.P. e T.S. al pagamento, in riforma della sentenza di primo grado, in favore di M.V. della somma indicata in sentenza per retribuzione feriale, 13 mensilità e ferie non godute.

La Corte di appello rilevava che, in mancanza di un patto di conglobamento ad hoc stipulato, le somme corrisposte da parte del datore di lavoro dovevano essere tutte imputate alla retribuzione in quanto - anche se la retribuzione corrisposta risulti superiore ai minimi contrattuali - è pur sempre possibile un trattamento di miglior favore riferibile, come detto (in mancanza di un patto specifico), al solo trattamento retributivo posto che la contrattazione collettiva è diretta solo ad definire i minimi retributivi.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso con un unico complesso motivo i T., resiste l'intimata con controricorso.

Motivi della decisione

Con il motivo sviluppato si allega l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; si era sempre sostenuto da parte dei ricorrenti che i compensi percepiti erano superiori a quelli contrattuali; si doveva effettuare un raffronto totale e globale tra la disciplina contrattuale e quella riconosciuta nei fatti. Non si trattava in realtà di un rapporto di lavoro subordinato.

Il motivo appare infondato. La Corte territoriale ha osservato che le somme richieste erano a titolo di retribuzione feriale, 13 e ferie non godute e pertanto parte datoriale doveva provare specificamente di aver corrisposto tali somme, non essendo a tal fine sufficiente - in mancanza di prova in ordine ad un parto di conglobamento - provare di avere corrisposto somme nel complesso superiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile (che non è stata prodotta unitamente al ricorso). In difetto di tale patto tutto ciò che viene corrisposto dal datore di lavoro non può che essere computato a titolo di mera retribuzione alla luce di una consolidatissima giurisprudenza di legittimità - di cui da atto la sentenza impugnata - che risponde a principi elementari trasparenza e correttezza nelle relazioni tra datore di lavoro dipendenti e che sottolinea la possibilità di un trattamento di miglior favore posto che la finalità della contrattazione collettiva non è certamente quella di stabilire dei "massimi" di trattamento retributivo. Non è quindi possibile procedere, come richiede parte ricorrente, al confronto tra quanto richiesto e quanto percepito alla luce della contrattazione collettiva (assorbendo quando dovuto per le voci in parola con quanto corrisposto in più rispetto ai minimi contrattuali retributivi), una volta che manchi la specifica prova di avere corrisposto delle somme per i titoli di cui si discute, diversi da quanto spettante per retribuzione in senso stretto. Le deduzioni, poi, in ordine alla natura non subordinata del rapporto sono assolutamente generiche e tendono ad una riqualificazione del fatto" così come accertato nella sentenza impugnata, inammissibile in questa sede.

La motivazione, in conclusione, della sentenza impugnata, appare ineccepibile, logicamente coerente e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite - liquidate come al dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 50,00, nonchè in Euro 2000,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013