Tribunale di Milano, sez. lavoro, sentenza del 24.10.2011
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato nella Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 14.3.2011, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio la società F. S.R.L., esponendo - per quanto di interesse ai fini della presente decisione - di essere stato assunto da quest'ultima in data 24.8.2010 con rapporto a tempo determinato della durata di tre mesi, qualifica di "operario carpentiere" ed inquadramento nel 1° livello C.C.N.L. Industria Metalmeccanica (doc. n. 1 del fascicolo attoreo); di aver visto il rapporto prorogato sino 23.5.2011 (cfr. comunicazione al centro per l'impiego prodotta sub doc. n. 2 del fascicolo cit. e "data scadenza contralto" risultante dalla busta paga di novembre 2010 prodotta sub doc. n. 3); di essere stato licenziato con lettera datata 14.1.2011 ricevuta in data 22.1.2011, nella quale la risoluzione del rapporto e giustificata dalla necessità di "riorganizzare la propria azienda attraverso la riduzione del personale dipendente e soppressione del posto di lavoro" (cfr. doc. n. 5 del fascicolo cit.); di vantare, alla data del licenziamento un credito a titolo di saldo della retribuzione del mese di novembre (per Euro 300.00. come evincibile dal confronto tra il cedolino del mese de quo (prodotto sub doc. n. 3 del fascicolo cit.) e l'estratto conto (prodotto sub doc. n. 7 del fascicolo cit.)) e per tredicesima mensilità; di aver ricevuto dalla società convenuta, in data 18.2.2011, un bonifico dell'importo di Euro 1.323,41 senza che gli sia stata inviata la relativa busta paga.
Tanto esposto in fatto, la difesa della parte ricorrente argomentando in diritto in relazione:
- all'illegittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo intimato nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risolvibile prima della scadenza del termine finale solo con licenziamento per giusta causa, con conseguente diritto del ricorrente a percepire, a titolo retributive o in subordine a titolo risarcitorio, un importo pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire dalla data dell'atto di risoluzione sino alla scadenza del termine finale apposto alla collaborazione lavorativa importo quantificato in Euro 5.547,28;
- alla sussistenza, all'atto della cessazione del rapporto, di un credito a favore del ricorrente pari ad Euro 1.537,79 (di cui: Euro 389,28 per quattro ratei di tredicesima mensilità, Euro 628,84 per retribuzione di gennaio, Euro 339,72 per ferie maturate e non godute ed Euro 179,95 per roll maturate e non godute) e, quindi, in considerazione della somma accredita al sig. G. N. con il bonifico del 18.2.2011, di un credito residuo a favore di quest'ultimo pari ad Euro 514,38;
- al diritto del ricorrente di percepire il TFR, quantificato in Euro 459,94, sulla base degli importi percepiti nel corso della collaborazione lavorativa con la società convenuta;
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente al ricorrente il 14/1/2011 e confermato con raccomandata ricevuta il 22/1/2011 e conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, anche a titolo di risarcimento danni, un importo pari alle retribuzioni dalla data del licenziamento fino al 23/5/2011 e dunque pari ad Euro 5.547,28;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo lordo di Euro 514,38 a titolo di differenze retributive e competenze di fine rapporto oltre ad Euro 459,94 per TFR maturate fino al 14/1/2010 e per l'effetto condannare la convenuta a pagare Euro 459.94 per tfr e l'importo di Euro 514,38 a titolo di differenze retributive.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali sui capi di condanna.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la parte resistente ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione; interrogate le parti; superflua ogni attività istruttoria, all'udienza del 24.10.2011, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, di cui è stata data lettura, con fissazione del termine di sette giorni per il deposito della sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e deve quindi trovare accoglimento con i limiti e le precisazioni che si vanno ad esporre.
È un dato pacifico tra le parti che la collaborazione lavorativa tra il ricorrente fa società convenuta fosse un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il ricorrente è stata licenziato con lettera datata 14.1.20 11 - prodotta sub doc. n. 5 del fascicolo attoreo - del seguente tenore:
"Dopo un'attenta valutazione all'andamento aziendale e dai colloqui intercorsi, la scrivente del corso al licenziamento individuale per riduzione di personale, nonché soppressione posto di lavoro.
I motivi di tale decisione sono legati alla necessità di superare, attraverso una riduzione dell'attività e del lavoro, le difficoltà in cui si trova l'Azienda per effetto della chiusura dei cantieri terminati e la mancanza di nuovi ordini che consentano l'apertura di nuovi cantieri, dovute alla crisi generale che sta colpendo anche la nostra società.
Per far fronte a tale situazione l'Azienda si trova nella necessità di riorganizzare la propria azienda, attraverso la riduzione di personale dipendente e soppressione posto di lavoro.
Per questi motivi le notifichiamo la risoluzione del rapporto di lavoro con Lei instaurato per riduzione di personale nonché soppressione posto di lavoro. con decorrenza dal 14/01/2011.
I Suoi documenti di lavoro sono a disposizione presso i nostri uffici alla cessazione del rapporto mentre le competenze maturate saranno corrisposte alle normali scadenze.
Nel ringraziarla per la collaborazione dimostrata durante la sua attività lavorativa, cogliamo occasione per porgere distinti saluti."
Come da consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche di recente, pienamente condiviso dal giudicante, "il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato" (Cass., Sez. L, n. 3276 del 10.2.2009).
Alla luce del tenore della lettera di licenziamento non si può dubitare che il recesso della società convenuta sia illegittimo, essendo esso giustificato proprio con la necessità di riorganizzare la propria azienda attraverso la riduzione di personale dipendente e soppressione posto di lavoro, risultando così del tutto ininfluente ai fini della decisione quanto esposto dalla difesa resistente con la memoria ex art. 416 c.p.c. circa il fatto che la ragione del recesso dovrebbe essere individuata nell'impossibilita sopravvenuta della prestazione, argomentata sulla base del fatto che le previsioni della F. S.R.L. di acquisire nuove commesse non si sono realizzate con conseguente licenziamento del ricorrente una volta conclusi i lavori presso il cantiere di assegnazione di quest'ultimo.
Ne consegue il diritto del sig. G. N. al risarcimento del danno da quantificarsi nell'importo delle retribuzioni che questi avrebbe percepito laddove il rapporto fosse arrivato a naturale scadenza.
Per la quantificazione di tale danno non vi è ragione di discostarsi dalla somma indicata nel ricorso ex art. 414 c.p.c., oggetto di contestazione del tutto generica da parte della difesa della convenuta.
Dall'importo di Euro 5.547,28 lordi, poi, deve essere detratto - per il cd. aliunde perceptum, eccepito dalla società resistente - quanto percepito dal ricorrente sino al 23.5.2011 in relazione al rapporto di lavoro da questi instaurato con la società M. SPA U. a cui ha fatto riferimento il ricorrente stesso in sede di interrogatorio e risultante anche dalla scheda professionale del sig. G. N. (cfr., in particolare, pag. 3 di tale documento), depositata in Cancelleria dalla difesa attorea in data 12.10.2011.
Quanto alle differenze retributive reclamate con il ricorsosi osserva quanto segue.
La difesa attorea ha fatto presente che, alla data della interruzione della collaborazione lavorativa il ricorrente vantava un credito, per i titoli sopra menzionali, pari ad euro 1.537,79.
Sempre dal ricorso si apprende, poi, che, con bonifico del 18.2.2011, F. S.R.L. ha rimesso al sig. G. N. la somma di 1.323,41 (cfr. doc. n. 7 del fascicolo attoreo).
La parte attrice ha imputato detto pagamento, in primis, a saldo della differenza di 300,00 euro per retribuzione di novembre 2010 (differenza che sembra effettivamente dovuta: cfr. busta paga di novembre 2010 e relativo ordine di bonifico, prodotti sub doc. n. 3 del fascicolo della società resistente).
Il restante importo di Euro 1.023,41 è stato sottratto dalla somma di Euro 1.53738, facendo così emergere un credito residuo per Euro 514,38.
Al riguardo, non si puo fare a meno di notare come l'operazione contabile effettuata in ricorso al fine di evidenziare la sussistenza di una differenza ancora dovuta al ricorrente non sia corretta, dal momento che l'importo di 1.537,38 e una somma lorda, mentre l'importo di 1.023,41 è la somma netta effettivamente percepita dal ricorrente.
Con l'atto introduttivo del giudizio non viene svolta nessuna argomentazione contabile circa la sussistenza di differenze retributive à favore del sig. G. N. anche dopo aver considerato le trattenute alla fonte da operarsi sull'importo reclamato, cosicché, in parte qua, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
Neppure puo trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto il pagamento del TFR, dal momento che la società convenuta ha riversato tra gli atti di causa le buste paga del ricorrente unitamente ai relativi ordini di bonifico (cfr. documentazione prodotta sub doc. n. 3), tra cui anche il cedolino paga di gennaio 2011, da cui emerge il pagamento del TFR per un importo corrispondente alle quote mensili maturate a tale titolo dal dipendente ed esposte nelle buste paga da agosto 2010 alla cessazione del rapporto.
La stessa difesa della società resistente ha riconosciuto che residua a favore del ricorrente un credito pari ad Euro 70,00, non corrisposto all'ex dipendente a causa di un errore contabile.
Tale importo deve quindi essere riconosciuto al sig. G. N..
Le spese di lite vengono regolate in base alla prevalente soccombenza, con conseguente condanna della società convenuta a rifonderle - nella misura indicata in dispositivo in ragione dell'oggetto e del valore della causa, dell'esigua durata del processo, del numero delle udienze tenutesi e dell'attività processuale in esse svolta - alle parti ricorrenti, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..
P.Q.M.
- Dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera raccomandata datata 14.1.2011;
- condanna la società resistente a risarcire al ricorrete il danno sofferto per effetto del licenziamento illegittimo intimatogli, corrispondendogli l'importo pari ad Euro 5.547,28 lordi, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e detratto quanto percepito dal ricorrente medesimo sino al 23.5.2011 in relazione al rapporto di lavoro instaurato dal sig. G. N. con la società M. SPA U., a cui ha fatto riferimento il ricorrente stesso in sede di interrogatorio e risultante anche dalla scheda professionale di quest'ultimo (cfr., in particolare, pag. 3 di tale documento), depositata in Cancelleria dalla difesa attorea in data 12.10.2011;
- condanna la società resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 70,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- respinge per il resto il ricorso;
- condanna la società convenuta, a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate nell'importo complessivo pari ad euro 1.100,00, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di sette giorni per il deposito della sentenza.