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lunedì 17 giugno 2013

La giusta causa di licenziamento deve costituire grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro

Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 15654 del 18.09.2012

OMISSIS

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Napoli, V.L. impugnava il licenziamento intimatogli in data 17.7.05 dal C. E. s.p.a., all'esito di un procedimento disciplinare nel quale gli erano state contestate diverse irregolarità riferite ad operazioni compiute sul conto corrente a lui intestato.

In primo grado la domanda veniva respinta. La sentenza era riformata dalla Corte di Appello di Napoli, che dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro.

Osservava la Corte territoriale che tutti i comportamenti contestati al lavoratore riguardavano i suoi rapporti con il C. come cliente/correntista e, pur non escludendosi in via generale che anche una condotta esulante dalla prestazione lavorativa possa influire sul vincolo fiduciario, nella specie una serie di elementi sintomatici portava ad escludere tale evenienza.

L'originaria contestazione era basata sui seguenti fatti, così sintetizzabili:

- in data 25.6.2004 V.L. aveva presentato per l'incasso diversi assegni non trasferibili, di cui alcuni all'ordine della madre I.A., recanti per girata la firma apocrifa dell'intestataria con grafia riconducibile al medesimo V. L., ed altri all'ordine dei congiunti V.C. e V.G., irregolari in quanto privi della girata del beneficiario;

in data 29.6.2004, il dipendente aveva presentato ai carabinieri una denuncia di smarrimento di uno degli assegni incassati il giorno 25 giugno;

da una verifica effettuata su tutti i rapporti intestati/cointestati al ricorrente nel periodo 1.1.2004-17.5.2005 era emersa "una movimentazione incoerente con lo status di dipendente, significativamente rilevante anche ai sensi della normativa antiriciclaggio"; in particolare il V., a fronte di una retribuzione annua lorda di circa Euro 32.800.000, aveva effettuato n. 102 operazioni, tra versamenti di contanti e assegni, depositi a risparmio al portatore, conti libretto e certificati di deposito, per un importo complessivo pari ad Euro 308.400.000.

Nella sentenza impugnata, la Corte di appello riteneva che i comportamenti suddetti, tutti riferibili alla qualità di correntista del V., non giustificassero l'irrogazione della massima sanzione disciplinare.

Ad avviso del giudice di appello, la Banca non aveva debitamente considerato che il ricorrente e i suoi genitori erano proprietari di numerosi appartamenti, i cui proventi erano costituiti da canoni di locazione. Pertanto, non era condivisibile la tesi seguita dal Tribunale che aveva ravvisato, nella consistente movimentazione del conto corrente intestato all'appellante, l'esercizio di un'attività simile ad una intermediazione immobiliare, in violazione della normativa interna che consentiva l'uso del conto corrente del dipendente esclusivamente con reddito familiare non derivante da attività commerciale.

La soluzione interpretativa seguita dal giudice di primo grado non rientrava neppure nella contestazione disciplinare, dove la movimentazione anomala era stata ritenuta rilevante in relazione alla normativa antiriciclaggio; tale motivazione alludeva al sospetto che le operazioni sui conti, non potendosi giustificare con lo stipendio, si collegassero ad attività illecite o quanto meno sospette.

Tuttavia, oltre alla plausibile riconducibilità della movimentazione al consistente patrimonio immobiliare familiare, la normativa antiriciclaggio non contemplava autonome ipotesi di illecito, essendo soltanto diretta a consentire, a seguito della segnalazione di operazioni sospette, l'avvio dei relativi accertamenti.

Scarso rilievo disciplinare poteva attribuirsi a tutte le irregolarità relative alla negoziazione di assegni incassati da persona diversa dal beneficiario. Segnatamente, quanto agli assegni recanti l'apposizione della firma apocrifa di I.A., occorreva considerare la particolare condizione in cui versava la madre del ricorrente, invalida al 100% ed analfabeta, e l'innocuità del falso, stante l'assenza dì contestazioni mosse dalla medesima I. circa l'avvenuto incasso degli assegni recanti la sua firma apocrifa.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società C. E., che articola cinque motivi, ognuno concluso con la formulazione di quesiti di diritto.

La parte intimata ha resistito con controricorso ed ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato formulando un unico motivo, al quale il C. E. ha replicato con controricorso.

Ciascuna delle parti ha altresì depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, il C. E. lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza (artt. 2104, 2105 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la Corte di appello affermato che i comportamenti contestati, riferibili alla posizione del V. come cliente/correntista del C., non incidevano sull'obbligo di diligenza e di fedeltà all'azienda del dipendente. Tale giudizio era erroneo e affetto da vizio logico, dovendosi ritenere che l'uso anomalo del conto corrente in violazione della normativa antiriciclaggio e del codice di comportamento interno della Banca - che il V. era obbligato ad osservare in quanto dipendente - costituiva uno specifico inadempimento contrattuale (ciò anche senza considerare che i dipendenti di banca godono di facilitazioni di valuta e di saggio di interessi attivi sui conti correnti agli stessi intestati presso la banca datrice di lavoro). Nella negoziazione dei numerosi assegni con firma apocrifa della madre, il V. si era avvalso della sua qualità di dipendente, approfittandone nei rapporti con i colleghi deputati a raccogliere le operazioni. Era dunque erronea la valutazione che globalmente riconduceva l'insieme delle movimentazioni irregolari alla sola qualità di correntista e che aveva determinato la Corte ad omettere di valutare la rilevanza disciplinare delle singole condotte.

Con il secondo motivo, il C. denunzia violazione di legge e vizio di motivazione su fatti controversi e decisivi ai fini del giudizio (artt. 2104, 2105 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3, L. n. 197 del 1991 e L. n. 388 del 2000, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la Corte territoriale omesso di considerare che la normativa della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio e il codice di comportamento interno del C. costituivano fonti di precisi obblighi per il dipendente, da osservare in sè, in funzione preventiva e di derivazione contrattuale, a prescindere dall'accertamento, o anche solo del sospetto, della commissione di specifici reati per il tramite della violazione delle relative prescrizioni. La contestazione era chiaramente riferibile, attraverso la locuzione "movimentazione incoerente con il suo status di dipendente significativamente rilevante anche ai sensi della normativa antiriciclaggio", alla violazione della normativa interna concernente l'uso dei conti correnti intestati ai dipendenti, movimentabili esclusivamente con reddito familiare non derivante da attività commerciali, e della normativa antiriciclaggio, che impone la segnalazione di operazioni sospette, quale comunicazione funzionale all'avvio di ulteriori approfondimenti.

Con il terzo motivo, il C. deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 366 e 367 c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5), in merito al presunto "disguido" in cui sarebbe caduto il ricorrente per avere denunciato lo smarrimento di un assegno che invece egli aveva incassato solo pochi giorni prima. La motivazione era lacunosa per non avere debitamente considerato che il V. avrebbe potuto accertare, quale dipendente della Banca che aveva negoziato l'assegno, e prima di sporgere la denuncia di smarrimento, se il titolo fosse o meno ricompreso nella distinta di versamento che il medesimo ricorrente aveva compilato. Non era stato considerato che la denuncia di smarrimento di un assegno circolare incassato dal denunciante integra il reato di calunnia (art. 366 e 367 c.p.).

Con il quarto motivo, il C. lamenta error in iudicando e vizio di motivazione (art. 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 485 e 491 c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); per non avere il giudice di appello debitamente valutato, ai fini della compromissione dell'elemento fiduciario, la rilevanza disciplinare di un duplice ordine di infrazioni, l'apposizione di firme false su una pluralità di assegni bancari e la irregolare negoziazione degli stessi e di altri assegni, omettendo di considerare che non è dato ad un dipendente bancario, per il quale la condotta deve essere improntata a criteri di trasparenza, in ragione della negoziazione di denaro, apporre firme false e commettere a proprio vantaggio operazioni irregolari. La Corte territoriale non aveva nemmeno considerato che il V. aveva sempre negato l'apposizione delle firme apocrife fino all'esito della c.t.u. grafologica a sè sfavorevole. Illogicamente la Corte territoriale aveva ravvisato una circostanza attenuante nel fatto che la I. fosse affetta da disturbi motori, ben potendo le difficoltà derivanti da tale stato essere ovviate con il conferimento di una procura notarile al figlio.

La sentenza aveva altresì erroneamente affermato che non erano state irrogate sanzioni a carico del cassiere che aveva negoziato gli assegni e comunque la circostanza era priva di rilievo ai fini della valutazione della gravità della condotta posta in essere dal V..

Con il quinto motivo, la Banca lamenta l'omessa pronuncia (art. 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 246, 416 e 437 c.p.c.) in relazione alla questione, proposta in via subordinata, della possibilità di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo, con riconoscimento del preavviso.

Con ricorso incidentale condizionato, V.L. lamenta violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 St. Lav., artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1175, 1375 e 2697 c.c.) nonchè vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della tardività della contestazione disciplinare.

Adduce il ricorrente incidentale che la Corte di appello contraddittoriamente aveva respinto l'eccezione di tardività della contestazione, pur affermando che era scarsamente persuasiva la motivazione addotta dalla Banca a giustificazione dell'avvio, solo nel febbraio 2005, dell'indagine ispettiva avente ad oggetto fatti risalenti al maggio 2004 ed in assenza di picchi significativi riscontrabili nel febbraio 2005.

Lamenta altresì l'omessa motivazione circa l'eccezione di tardività della contestazione con riguardo al lasso di tempo, di circa quattro mesi, intercorso tra il febbraio 2005 e la contestazione disciplinare del giugno 2005, ed altresì con riguardo al tempo intercorso tra l'operazione bancaria del 25.6.2004 e l'avvio delle indagini.

Preliminarmente, quanto all'ordine delle questioni da esaminare, va qui ribadito l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui il fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove guest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di Cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass., sez. un., n. 5456 del 2009; v. pure Cass. sez. un., n. 23017 del 2007 e, sez. un., 26018 del 2008).

Assume dunque priorità logico-giuridica l'esame del ricorso principale.

I primi quattro motivi del ricorso principale, che possono esaminarsi congiuntamente involgendo questioni tra loro connesse, sono fondati.

Come sintetizzato nei primi due quesiti sottoposti all'esame di questa Corte, la Banca chiede se i comportamenti assunti nella vita privata siano del tutto svincolati dal rapporto di lavoro ovvero possano avervi un riflesso, per la natura degli stessi, ai fini della fiducia che deve porsi nel dipendente agli effetti dell'art. 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 3 e se, nel caso di una pluralità di addebiti contestati al dipendente, ai fini del recesso gli stessi vadano unificati nella valutazione ovvero possano assumere una efficienza autonoma e separata per la compromissione dell'elemento fiduciario, sempre ai sensi dell'art. 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 3.

I quesiti di diritto involgono i vizi di motivazione della sentenza che vengono denunciati per avere i giudici dell'appello completamente omesso di esaminare, muovendo dall'erroneo presupposto della pertinenza delle azioni alla sfera solo privata del soggetto, la compatibilità della condotta, non completamente svincolata dal rapporto di lavoro, con il complesso dei doveri che derivavano al dipendente dalla normativa interna.

Contrariamente a quanto eccepito in sede di controricorso dal V., i quesiti sono pertinenti alla fattispecie in esame, poichè la sentenza impugnata ha escluso che la movimentazione del conto corrente individuale del dipendente bancario costituisse una ragione di permanenza del vincolo di dipendenza, integrando un comportamento estraneo al rapporto di lavoro, da valutare con i parametri dell'azione attinente alla sfera solo privata del soggetto e per il medesimo motivo ha ritenuto poco comprensibile la contestazione disciplinare laddove questa aveva correlato la movimentazione del conto all'osservanza della normativa antiriciclaggio.

In punto di diritto, vale ricordare il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui nel settore del credito assume particolare rilievo l'elemento fiduciario, considerato il ruolo peculiare dell'essenziale affidamento che il datore di lavoro, ed anche il pubblico, debbono poter riporre nella lealtà e correttezza dei funzionari. Nell'ipotesi del dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed anche a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro (v. ex plurimis, Cass. n. 7193 del 1991, n. 5332 del 2002, nn. 321 e 444 del 2003, nn. 7724 del 2004, nn. 5504, 11674, 12263 e 19742 del 2005). In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore dì lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza (v., in tal senso, tra le più recenti, Cass. 17514 del 2010).

In tale contesto, può assumere rilievo disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta al di fuori della prestazione lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete con cui essa si manifesta, ad arrecare un pregiudizio non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali, tra i quali certamente rientra l'obbligo istituzionale dell'azienda di osservare e applicare la normativa della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio.

Al riguardo, può richiamarsi il precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 12414 del 2002) con il quale è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente di una banca, addetto al servizio contenzioso, per avere posto in essere una serie di comportamenti agevolativi della violazione della normativa antiriciclaggio, ritenendo a tal fine non necessaria la violazione di singole norme di legge o del contratto, ma sufficiente il compimento di varie operazioni atipiche, quali l'apertura di un libretto di deposito nominativo in favore di una società in difficoltà economiche, nonchè varie operazioni di versamento o prelievo su conti intestati allo stesso dipendente, per importi elevati, in favore della predetta società, tali da consentire operazioni di frazionamento dei capitali manovrati sottratti ai controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio.

L'indagine sulla fondatezza della giusta causa (o del giustificato motivo) richiedeva dunque di stabilire se, stante la permanenza del nesso tra movimentazione del conto corrente intestato (o cointestato) e obbligo di conformare il proprio comportamento (anche extralavorativo) ai doveri di correttezza e buona fede nei confronti dell'azienda, onde non pregiudicare gli interessi e gli scopi della stessa, il dipendente avesse posto in essere azioni o omissioni disciplinarmente rilevanti o comunque comportamenti idonei ad aggirare l'osservanza delle normative richiamate o ad ostacolarne l'applicazione e, in caso di riscontro positivo, stabilire l'eventuale idoneità delle stesse, singolarmente o unitariamente considerate, a incidere sul vincolo fiduciario alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra riferiti, dovendo pure considerarsi che l'osservanza scrupolosa delle procedure non è fine a se stessa, ma è preordinata ad assicurare il buon andamento dell'impresa.

Nel caso in esame, la contestazione disciplinare aveva posto in evidenza, nella prima parte, una serie di abusi ed irregolarità nelle operazioni di incasso degli assegni, tra cui la reiterazione del falso materiale relativo alla firma della madre del V. e, nella seconda parte, l'incoerenza tra entità delle operazioni compiute nell'arco temporale di riferimento e capacità economica del dipendente quale conosciuta in base al reddito da lavoro ("da una verifica su tutti i rapporti a lei intestati/cointestati nel periodo dal 1.1.2004 al 17.5.2005 è emersa una movimentazione incoerente con il Suo status di dipendente, significativamente rilevante anche ai fini della normativa Antiriciclaggio..."). Le diverse irregolarità sono suscettibili di essere valutate, ai fini del giudizio di rilevanza disciplinare, sia separatamente che in correlazione tra loro, ma dovendosi in ogni caso considerare i principi che seguono.

La disciplina antiriciclaggio costituiva fonte di obblighi per il V. il quale, ove pure non risultasse (all'esito dell'indagine di merito preclusa nella presente sede) destinatario diretto degli obblighi di segnalazione delle operazioni dal medesimo compiute, avrebbe dovuto considerarsi comunque tenuto, in applicazione del principio di buona fede e correttezza, a conformare la propria condotta, ancorchè non riconducibile alla prestazione di lavoro in senso stretto, a modalità tali da consentire o comunque non ostacolare l'applicazione della normativa antiriciclaggio da parte degli altri dipendenti o dei preposti, stante il nesso - che lo svolgimento di operazioni sul conto corrente individuale faceva permanere - tra la sua posizione quale dipendente e la Banca, con i correlativi doveri, anche indiretti, di derivazione contrattuale (art. 2104 c.c.).

La Corte di appello, muovendo dall'errato presupposto di ritenere che il V. - correntista restasse estraneo all'osservanza della riferita normativa, ha del tutto omesso di considerare l'ipotesi che lo stesso potesse avere adottato, anche mediante un uso strumentale della sua posizione di dipendente nei rapporti con i colleghi preposti a ricevere le operazioni bancarie, modalità operative tali da impedire o comunque ostacolare l'attivazione della procedura di segnalazione facente capo all'Istituto nelle persone preposte e dunque posto in essere, in modo indiretto, comportamenti incompatibili con l'interesse della Banca, tenuta alla scrupolosa osservanza della normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia, di indagare sulle operazioni economiche sottostanti alla movimentazione di denaro.

Come è stato dedotto in giudizio dal C., le "istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" sono preordinate ad una segnalazione, che è un "atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e costituisce una comunicazione funzionale all'avvio di approfondimenti sul piano economico e finanziario e successivamente di eventuali indagini investigative". Proprio con riguardo alla "clientela", la normativa prescrive che la procedura di segnalazione sia attivata in caso di "ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli schemi contrattuali utilizzati...".

A tanto riconduceva per relationem la lettera di contestazione, in cui il C. aveva posto in evidenza la abnorme sproporzione tra movimentazione del conto (per numero di operazioni ed entità degli importi versati) e la capacità reddituale del dipendente, quale desumibile dalla sua retribuzione annua. Il tenore della contestazione era nel senso di una movimentazione che, per una serie di elementi indiziari emersi (ingenti versamenti di denaro non giustificati alla stregua degli elementi conoscitivi a disposizione della Banca sulla condizione reddituale del dipendente, apposizione di firme apocrife, altre irregolarità formali nel versamento degli assegni), richiedeva di essere "rilevata", ossia ulteriormente approfondita, ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Riguardo alla contestata "incoerenza" tra ingente movimentazione di denaro e reddito da lavoro del dipendente V., i giudici di merito hanno ritenuto significativo stabilire se la locazione degli immobili integrasse o meno attività commerciale, poichè il Codice di comportamento interno della Banca prescriveva che il conto corrente dovesse essere utilizzato solo con redditi familiari con l'ulteriore esclusione di redditi riferibili ad attività commerciali. Trattasi di accertamento che presuppone la avvenuta dimostrazione della sicura riconducibilità delle operazioni bancarie de quibus all'attività di locazione degli immobili, accedendo alla giustificazione causale propria della tesi difensiva del V. che richiedeva di essere previamente accertata in giudizio.

In proposito, la motivazione della sentenza è affetta da contraddittorietà laddove ha, da un lato, affermato che la movimentazione del conto era compatibile con la tesi difensiva dell'esistenza di cospicui introiti derivanti dalla locazione dei quindici appartamenti di proprietà familiare e, dall'altro, ha sollevato dubbi sulla compatibilità di tale tesi con il riscontro documentale di contratti di locazione riguardanti "per lo più piccoli quartini e non grossi appartamenti". Il principio di non contraddizione - in un'accezione essenziale come mera coerenza interna - implica che un'affermazione non può essere vera e falsa allo stesso tempo.

Sul punto, la motivazione è pure carente per avere omesso di approfondire la questione, specificamente dedotta dalla Banca, degli introiti derivanti dai canoni di locazione (che, cumulativamente considerati - secondo il C. - ammontavano ad Euro 7.825,86 mensili) e dunque di esaminare se dai contratti di locazione prodotti in giudizio potesse desumersi il valore dei canoni, onde porre il dato a confronto con l'entità delle movimentazioni di denaro sul conto corrente eseguite dal V. nello stesso arco temporale, al fine di riscontrare la compatibilità della tesi difensiva con le risultanze obiettive.

Il giudizio va dunque rimesso al giudice di merito per un riesame dei fatti e per un nuovo giudizio sulla rilevanza disciplinare degli stessi, globalmente o anche singolarmente considerati.

L'accoglimento del ricorso principale del C. determina l'interesse del V. a vedere esaminata la propria impugnazione incidentale condizionata, avente ad oggetto il capo della sentenza con cui è stata respinta l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare della L. n. 300 del 1970, ex art. 7.

Il ricorso incidentale è infondato.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. S.U. n. 25984 del 2010).

Dalla motivazione della sentenza impugnata, si desume che la Corte di merito ha ritenuto determinante, nel giudizio di tempestività dell'azione disciplinare, che, anche in ordine ai fatti più risalenti, il momento della conoscenza in termini significativi ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare si collocasse all'esito dell'indagine ispettiva, la quale iniziò nel febbraio 2005 e si concluse, dopo indagini grafologiche disposte dalla Banca, nel maggio 2005, cui seguì la contestazione disciplinare del luglio 2005.

Il ricorrente incidentale appunta la prima doglianza su un dato non significativo ai fini della ratio deciderteli sottesa al decisum di reiezione dell'eccezione, non indicando in quale modo l'argomentazione censurata vizierebbe la decisione, rimarcandone solo un'incoerenza argomentativa senza spiegarne l'incidenza causale rispetto al decisum.

I giudici di appello non hanno in alcun modo affermato che la Banca già disponesse, anteriormente al febbraio 2005, di elementi conoscitivi idonei a sorreggere la contestazione disciplinare, ingiustificatamente procrastinata. Al contrario, hanno affermato che solo con la relazione ispettiva si era definito il quadro degli elementi conoscitivi riguardanti l'ampio arco temporale, di circa un anno, nel corso del quale si era evidenziata la gestione anomala del conto corrente, in cui alla contestazione disciplinare. Il passaggio argomentativo censurato attiene, invece, ad enunciazioni puramente incidentali e comunque a considerazioni prive di relazione causale col "decisum". Tale affermazione, eccedente la necessità logico- giuridica della decisione, deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante.

Quanto alla seconda censura con cui si lamenta l'omessa motivazione circa il ritardo della contestazione in relazione al tempo intercorso tra l'operazione bancaria del giugno 2004 e l'avvio delle indagini e tra questo momento e la conclusione dell'istruttoria, il ricorso incidentale difetta del requisito di autosufficienza, non essendo stato riportato il motivo di appello attraverso il quale tali questioni sarebbero state riproposte in sede di gravame con riferimento all'eccezione di tardività L. n. 300 del 1970, ex art. 7, onde potere verificare se le stesse, avendo formato oggetto di specifici motivi di impugnazione, fossero ricomprese nell'ambito del devoluto, rispetto al quale deve essere vagliato il rilievo di omessa motivazione che si assume avere inficiato la sentenza di secondo grado.

Tale omissione integra violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte e che vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito (Cass. n. 86 del 10.1.2012). Per il principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Quando, in particolare, venga dedotto un vizio di omessa o insufficiente motivazione per l'asserita mancata valutazione di atti processuali o di prove documentali, il ricorrente ha l'onere non solo di indicarne specificamente il contenuto, eventualmente mediante trascrizione del testo integrale o della parte significativa dell'atto o del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano stati formulati nel giudizio di merito, e quindi la rilevanza processuale di tali atti o documenti al fine di pervenire ad una diversa decisione, risultando altrimenti irrilevante la carenza di motivazione denunziata (cfr. ex multis Cass. 18506/2006, Cass. 14973/2006, Cass. 12362/2006, Cass. 9396/2006, Cass. 7610/2006, Cass. 10598/2005, Cass. 6323/2004, Cass. 996/2003, Cass. 10945/2002, Cass. 849/2002).

Conclusivamente, respinto il ricorso incidentale, in accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale, assorbito il quinto, deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta l'incidentale e accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale, assorbito l'ultimo;

cassa la sentenza impugnata per i motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2012