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venerdì 14 giugno 2013

Rischi extralavorativi ed infortunio sul lavoro

Cass., sez. lavoro, sentenza n. 8486/2013

OMISSIS

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.3.2009, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento per quanto di ragione del gravame proposto da P.F.E.A., condannava la società Poste Italiane al pagamento, in favore del predetto, della somma di Euro 22.500,00, oltre accessori di legge, a titolo di danno biologico da invalidità permanente - indicata dal c.t.u. nella misura del 15% - residuata all'infortunio sul lavoro del 5.7.1999, subito in occasione di una rapina a mano armata ai danni dell'ufficio postale ove il P. prestava servizio.

Rilevava la Corte territoriale che il motivo di gravame era limitato alla violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., esclusa dal Tribunale sul rilievo che l'azione criminosa era caratterizzata da assoluta eccezionaiità, valutazione questa non condivisibile nè con riferimento all'esatta verifica delle acquisizioni probatorie, nè in relazione alla caratterizzazione della condotta dei terzi, nè con riguardo all'implicito esonero della responsabilità del datore per inesigibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile.

Con richiamo a giurisprudenza consolidata, la Corte del merito osservava come la norma di cui all'art. 2087 c.c., fosse una norma in bianco, di chiusura del sistema normativo in materia di tutela antinfortunistica, e che la stessa esigesse che il datore facesse propri non solo gli accorgimenti prescritti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ma anche quelli che, in base alle norme tecniche ed all'esperienza, fossero funzionali alla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, comprese quelli che potevano proteggere quest'ultimo da fattori esterni al rapporto di lavoro, in relazione alla sua peculiarità. Richiamando precedenti di legittimità che riconducono agli obblighi imposti al datore quello di adottare misure atte a preservare i lavoratori anche in relazione ad eventi non direttamente collegati allo stretto ambito lavorativo, come le aggressioni conseguenti ad attività criminosa di terzi, rilevava che sul lavoratore gravava la prova del fatto e dell'allegazione delle regole di condotta da parte del datore e su quest'ultimo quella di provare che l'evento lesivo era dipeso da un fatto a lui non imputabile. Nella specie, il lavoratore aveva provato il danno e la relazione causale tra questo e l'evento lesivo (inadeguatezza delle misure di protezione), laddove la società non aveva dimostrato di avere mantenuto in efficienza il sistema di protezione predisposto e di avere adottato qualsiasi ulteriore misura di sicurezza, pure essendosi verificate altre rapine nello stesso ufficio con le stesse modalità, sicchè l'evento era prevedibile ed evitabile. Era, poi, anche emerso che i lavoratori avevano denunciato più volte la carenza di misure di sicurezza e che il dispositivo di sicurezza non era funzionante e non poteva assumere rilievo il fatto che il P. non avesse provato di avere vissuto altre situazioni di pericolo e che non fosse costantemente addetto al maneggio di danaro.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, con unico articolato motivo, cui resiste il P., con controricorso.

Motivi della decisione

Con unico motivo, la società denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., assumendo che la Corte del merito fonda il proprio ragionamento su un calcolo probabilistico più che su elementi oggettivi, atteso che nessuno può prevedere quali siano le modalità concrete con cui ogni rapina può realizzarsi, avallando il luogo comune secondo cui il più garantisce il meglio, e rimarca che il corretto approccio ermeneutico all'art. 2087 c.c., non può prescindere dalla individuazione di un limite che il datore incontra nell'adempimento dell'obbligo impostogli dalla norma, essendo, altrimenti, la motivazione viziata da una prospettiva a posteriori, rispetto alla quale non viene offerto neanche un precetto di carattere generale ed astratto, ma vengono richiamate solo regole empiriche maturate dopo l'avvenuta cognizione dei singoli episodi criminosi. Non può, secondo la ricorrente, desumersi dalla norma la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile, anche innominata, occorrendo che il danno sia riferibile a colpa del datore per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonte legale o suggeriti dalla tecnica ma concretamente individuati.

Il ricorso è infondato.

Se è vero che la responsabilità del datore, come delineata dall'ampio contenuto della norma di cui all'art. 2087 c.c., non può essere dilatata fino a comprendere ogni ipotesi di danno verificatosi a carico dei dipendenti in conseguenza di eventi criminosi non addebitabili a colpa al datore di lavoro, giacchè, altrimenti, sarebbe ipotizzabile, in subiecta materia, una sorta di responsabilità oggettiva ancorata al presupposto teorico che qualsiasi rischio possa essere evitato pur se esorbitante da ogni umana previsione o prevedibilità, è anche vero che l'art. 2087 c.c. non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggerita, dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento (v. Cass. n. 3740/95 e, più specificamente, Cass. 15.6.1999 n. 5969 e Cass. 20.4.1998 n. 4012).

Gli obblighi che l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento del lavoro, anche "all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova" (cfr. Cass. n. 9401/95). Fa carico allo stesso imprenditore valutare se la attività della sua azienda presenti rischi extra-lavorativi "di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione", giusta il principio per cui ciascun datore, in riferimento alla particolarità del lavoro, da una parte, ed all'esperienza e alla tecnica, dall'altra, deve nella rappresentazione dell'evento (prevedibilità) prospettare a se stesso l'adozione delle misure (e, dunque, di tutte le misure) più consone e più aggiornante, al fine di scongiurare la sua realizzazione (prevedibilità). Ne consegue che, proprio alla stregua dei dati di esperienza, il suddetto obbligo "avrà un contenuto non teorizzabile a priori", ma ben individuabile nella realtà alla luce delle tecniche di sicurezza comunemente adottate (Cass. n. 5048/88). Come bene evidenziato dai precedenti di legittimità richiamati, si tratta, all'evidenza, di un'obbligazione ex lege, accessoria e collaterale rispetto a quelle principali proprie del rapporto di lavoro, involgente, quindi, la diligenza nell'adempimento ex art. 1176 c.c. (cfr. Cass. 7768/95), "eventualmente correlata alla natura dell'attività esercitata, e comunque improntata nella sua esecuzione a quei criteri di comportamento delle parti di ogni rapporto obbligatorio costituiti, ex artt. 1175 e 1375 c.c., dalla correttezza e buona fede, ormai ampiamente valorizzati dalla giurisprudenza" (cfr. Cass. n. 5048/88; n. 7768/95, N. 5696/99 cit.).

Con specifico riferimento all'attività anche creditizia - esercitata presso l'ufficio postale teatro della rapina - il contenuto degli obblighi a tutela dell'integrità fisica dei dipendenti deve, dunque, essere individuato nella predisposizione di misure e mezzi di sicurezza idonee a salvaguardare detti prestatori da possibili danni.

Dovendo, infatti, il datore di lavoro ispirare la sua doverosa condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza, atteso che l'art. 2087 c.c., sollecita obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche. Ciò posto, si osserva che il giudice d'appello ha applicato esattamente tale insegnamento, poichè, con logica e congrua motivazione, chiamato a verificare se la società avesse adempiuto o meno la obbligazione contrattuale ad essa facente carico ex art. 2087 c.c., ha dato risposta negativa, osservando che fosse posto a carico della stessa l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire atti criminosi, e cioè un impegno superiore all'onere dell'ordinaria diligenza che, ai sensi degli artt. 2043 e 1176 c.c., segna il limite della responsabilità per danni. Impegno che la stessa Corte territoriale - con incensurabile, perchè correttamente motivato, accertamento - ha individuato, oltre che nell'efficienza del sistema di allarme (non funzionante, come ammesso dalla stessa Società nel giudizio di merito), nella predisposizione di misure di protezione dell'ufficio postale con vetrate antisfondamento ed antiproiettile, con doppie porte con apertura alternata e comando di blocco automatico, con impianti di videoregistrazione, di vigilanza a mezzo guardie giurate, nella adeguata protezione del cortile condominiale, da cui avveniva l'accesso dei dipendenti e del pubblico. Tali accorgimenti fanno parte, invero, di quel complesso di misure di sicurezza, che, lungi dall'essere inesigibili dal datore di lavoro, rientrano in quell'ambito di prevedibilità (dell'evento) e di prevenibilità (mediante l'adozione di idonee e consone misure), ricollegabile certamente alla particolarità del lavoro, caratterizzato dall'offerta al pubblico anche di servizi creditizi, con incremento di denaro liquido. Misure che il datore, come evidenziato, è tenuto - alla stregua di una valutazione ex ante e del criterio dell'ordinaria diligenza - ad adottare al fine di scongiurare il verificarsi di eventi dannosi per la salute dei propri dipendenti, già peraltro verificatisi in passato nello stesso ufficio. Contro le affermazioni della Corte d'appello, la cui statuizione riposa su esatti e condivisibili principi di diritto, la ricorrente principale ha, invece, formulato censure in parte infondate e, per altra parte, inammissibili nel giudizio di legittimità, essendo in massima parte le stesse non attinenti con l'errore denunziato, concernendo piuttosto un giudizio tendente ad ottenere un riesame del fatto sulla coerenza logica del ragionamento che ha indotto il giudice a ritenere non sufficienti le misure di sicurezza apprestate da Poste Italiane.

Il ricorso va, alla stregua delle esposte ragioni, respinto e le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedono, nella misura di cui al dispositivo, a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori , ed Euro 50,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013