Sentenza Tribunale di Milano del 25.06.2013
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente in data 30/7/10 presentava a INPS domanda di pensione ordinaria di inabilità e, in subordine, richiesta di assegno di invalidità.
La domanda era rigettata sia in relazione alla pensione di inabilità non risultando un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa sia in relazione all'assegno di invalidità in quanto, pur essendo riconosciuta la riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro non erano sussistenti ì requisiti assicurativi e contributivi. In particolare non risultavano versati almeno 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Il ricorrente rilevava che il difetto di contribuzione era dipeso da causa a lui non imputabile in quanto il contratto di lavoro si era risolto il 30/6/08 a fronte del verbale della Commissione Medica che lo dichiarava inidoneo in modo assoluto e permanente alle mansioni della qualifica di appartenenza e che egli era in possesso dei requisiti contributivi generici (decorrenza di almeno 5 anni dalla data dell'assicurazione e versamento/accreditamento di almeno 260 contributi settimanali).
Chiede pertanto al Giudice, ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 818/57 come interpretato dalla Suprema Corte di accertare il possesso dei requisiti per l'assegno di invalidità richiesta con decorrenza 1/8/10 con condanna dell'ente al relativo pagamento. Ha resistito I.N.P.S. che ha chiesto il rigetto delle domande.
L'art. 37 del dpr. 818 del 26 aprile 1957, che disciplina la c.d. neutralizzazione dei contributi dispone, per quel che rileva nella presente sede, che:
"i periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5 della legge 4 aprile 1952 n. 218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due commi dell'art. 15 del presente decreto. Allo stesso modo vanno considerati:
A) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950 n 860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951 n. 394;
B) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non sono protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali:
C) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;
D) i periodi di malattia, comprovati con certificato riconosciuto da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56 lett. a) punto 2 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827.
I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9 n. 3 lett. B) sub. orti 3 e dall'art. 13 sub art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218 per il diritto alla pensione di invalidità e per i superstiti": Come osservato ripetutamente dalla Corte di Cassazione tale norma - lungi dall'avere carattere speciale - detta regole di portata generate, sebbene derogatorie rispetto alle ipotesi normali in cui si richiede una perfetta corrispettività fra versamenti contributivi e prestazione previdenziale erogata all'assicurato.
Essa è infatti proprio diretta a spezzare il predetto nesso di sinallagmaticità che, ove operasse - indiscriminatamente - nella sua pienezza, sarebbe improprio in un sistema previdenziale basato sulla tutela del lavoratore a fronte di eventi che ne riducano o eliminino le capacità reddituali comportando la perdita della prestazione previdenziale anche quando il versamento contributivo non avvenga per ragioni non imputabili al lavoratore assicurato.
Come la Suprema Corte ha rilevato in altre decisioni attinenti alla c.d. neutralizzazione del periodo contributivo utile per ottenere la prestazione previdenziale, la norma è espressione di un principio generale del sistema previdenziale inteso ad impedire che il lavoratore perda la prestazione stessa allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni non a lui imputabili con la conseguenza che non è necessario che la causa impeditiva operi nei corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso, e che. in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico (cfr. Cass. n. 1507/70, n. 765/92, nr.3826/99, nr. 166/09).
Non può pertanto, limitarsi l'incidenza del meccanismo di neutralizzazione alle sole ipotesi in cui la carenza contributiva intervenga nel corso di un rapporto di lavoro clic rimane sospeso per uno degli eventi tipici prima indicati. Le ipotesi esaminate rappresentano solo una tipicizzazione delle cause incolpevoli che non consentono il versamento contributivo nel quinquennio utile per l'attribuzione della prestazione previdenziale, nell'ambito del principio di irrilevanza delle carenze contributive non imputabili al lavoratore assicuralo per il quale - affinché trovi applicazione il principio stesso - è sufficiente che esista solo una posizione assicurativa.
Rilevato che della neutralizzazione può beneficiare anche il ricorrente che non ha potuto raggiungere il requisito contributivo specifico nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda in quanto veniva licenziato per le sue condizioni di salute che se non fossero state così gravi gli avrebbero consentito di continuare a svolgere le mansioni per le quali era stato assunto e di conseguire in tal modo il requisito contributivo specifico in questione;
che certamente il mancato raggiungimento de requisito specifico è conseguente ad una causa a lui non imputabile;
che a fronte di tale situazione è sufficiente il requisito generico consistente nella decorrenza di almeno 5 anni dalla data dell'assicurazione e dal versamento di almeno 260 contributi settimanali; che il ricorrente è in possesso di tale requisito generico, circostanza non contestata dall'ente convenuto;
il ricorso deve trovare accoglimento e va riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità con condanna dell'Istituto alla corresponsione di quanto dovuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Accerta il possesso in capo al ricorrente dei requisiti contributivi per beneficiare dell'assegno di invalidità.
Condanna I.N.P.S. a corrispondere al ricorrente l'assegno di invalidità con decorrenza dall'1/8/10 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Condanna I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1800,00 oltre accessori con distrazione a favore dei procuratori anticipatari. Riserva 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2013.